L.R. Marche 4/2015
Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 Statuto della Regione Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge statutaria della Regione Marche aggiorna alcuni articoli dello Statuto regionale del 2005, intervenendo su norme organizzative e istituzionali. Non introduce disciplina temporanea: stabilisce solo l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Marche, per effetto della dichiarazione d’urgenza.
Modifiche allo Statuto della Regione Marche
Modifiche allo Statuto della Regione Marche
La legge statutaria 2 luglio 2015, n. 4 interviene sullo Statuto della Regione Marche del 2005, apportando modifiche puntuali a diversi articoli della disciplina statutaria regionale. Il testo non contiene una nuova disciplina autonoma, ma aggiorna l’assetto istituzionale e organizzativo dello Statuto vigente nella Regione Marche.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento modifica disposizioni dello Statuto regionale relative a:
- articolo 7;
- articolo 12;
- articolo 13;
- articolo 22;
- articolo 51.
Le note allegate indicano che alcune disposizioni sono sostituite e altre abrogate, con effetti sulla disciplina statutaria consolidata della Regione Marche.
Contenuto delle modifiche statutarie
La legge interviene in modo puntuale sul testo dello Statuto regionale:
- l’articolo 7 viene modificato con sostituzione del comma 2 e abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
- l’articolo 12 è modificato al comma 1 e sostituito al comma 3;
- l’articolo 13 è sostituito al comma 1 e al comma 3;
- l’articolo 22 è modificato al comma 5;
- l’articolo 51 è modificato ai commi 1 e 2.
Poiché il testo fornito è un estratto consolidato con omissione del contenuto materiale dei commi, non è possibile ricostruire nel dettaglio il tenore sostanziale delle singole modifiche; ciò che emerge con certezza è il perimetro degli articoli e dei commi interessati.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. In particolare:
- dall’applicazione della legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla normativa statutaria previgente;
- per l’attuazione dell’articolo 1 si deve comunque rispettare tale principio;
- le eventuali riduzioni di spesa necessarie devono essere individuate dalle leggi regionali.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a seguito della promulgazione.
Attualità della disciplina
Il provvedimento non ha carattere temporaneo e non risulta limitato a esercizi finanziari o a eventi conclusi. Si tratta di una modifica statutaria destinata a incidere in via stabile sul testo dello Statuto regionale della Regione Marche, salvo successive ulteriori modifiche o abrogazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 ago 2015L.R. Marche 20/2015
- Legge · 20 apr 2015L.R. Marche 18/2015
- Legge · 20 apr 2015L.R. Marche 17/2015
- Legge · 20 apr 2015L.R. Marche 19/2015
- Legge · 16 set 2015L.R. Marche 21/2015
- Legge · 13 apr 2015L.R. Marche 14/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →