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Pubblicità e clausole

Provvedimento AGCM CV274 del 20/01/2026

ROMANA AUTO-CONDIZIONI CONTRATTUALI

AGCMCV274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Gruppo Italia Vendita Auto S.p.A., per le vendite di veicoli nuovi, km 0 e usati tramite i marchi Romana Auto e Jazzoni, utilizzava condizioni contrattuali contenenti più clausole vessatorie e diffondeva sul sito romana-auto.it comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sui prezzi delle offerte con finanziamento. Il procedimento si è concluso con il divieto di riproposizione delle clausole e di diffusione della pratica commerciale, la sanzione di 500.000 euro per le clausole vessatorie e di 300.000 euro per la pratica scorretta, oltre all’obbligo di pubblicazione dell’estratto del provvedimento sui siti dell’operatore.

Gruppo Italia Vendita Auto S.p.A. (Romana Auto/Jazzoni): clausole contrattuali vessatorie e messaggi sui prezzi con finanziamento ritenuti scorretti, con sanzioni di 500.000 euro e 300.000 euro

Gruppo Italia Vendita Auto S.p.A. – clausole vessatorie e messaggi ingannevoli sui prezzi con finanziamento

Il provvedimento riguarda Gruppo Italia Vendita Auto S.p.A., operatore attivo nella vendita di veicoli nuovi, a km 0 e usati tramite i marchi Romana Auto e Jazzoni. L’AGCM ha esaminato, da un lato, le condizioni generali di vendita utilizzate nei rapporti con i consumatori e, dall’altro, la comunicazione commerciale diffusa tramite il sito www.romana-auto.it relativa a offerte di acquisto con finanziamento.

Origine del procedimento e perimetro dell’istruttoria

Il procedimento CV274 è stato avviato il 25 giugno 2025 a seguito di segnalazioni e di informazioni acquisite dall’Autorità. La contestazione ha riguardato:

  • per le clausole contrattuali, la possibile vessatorietà ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. b), e), m), p) e u), Cod. Cons.;
  • per la pratica commerciale, la possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 Cod. Cons..

È stata inoltre attivata la consultazione pubblica prevista dall’art. 37-bis Cod. Cons., con osservazioni di Codacons e UdiCon. Il Professionista ha depositato memorie difensive, partecipato a un’audizione e successivamente trasmesso una versione modificata delle condizioni contrattuali e del sito.

Clausole contrattuali esaminate

Le condizioni contrattuali contestate erano applicate in modo generalizzato alle vendite di veicoli usati, a km 0 e nuovi, per entrambi i marchi utilizzati dall’impresa. Le clausole rilevanti erano, in sintesi:

  • art. 1 – Proposta di acquisto: consentiva al venditore, per ragioni logistiche o di altra natura, di sostituire unilateralmente il veicolo scelto con altro di presunte medesime o superiori caratteristiche, trattenendo la cauzione se il consumatore non avesse accettato la sostituzione;
  • art. 2 – Deposito cauzionale / spese di apertura e gestione pratica: prevedeva la trattenuta della somma versata in diversi casi di mancato perfezionamento o di recesso del consumatore, compreso il rifiuto del finanziamento da parte dell’istituto creditizio; in caso di inadempimento del venditore, riconosceva al consumatore solo la restituzione della somma o, nella versione modificata, la restituzione maggiorata del 50%;
  • art. 4 – Consegna: qualificava il termine di consegna come meramente "orientativo", prevedeva proroghe complessive molto ampie e limitava il rimedio del consumatore alla restituzione delle somme versate al valore nominale, con eventuale autoveicolo sostitutivo in un ulteriore periodo di tolleranza;
  • art. 6 – Garanzia: escludeva il risarcimento dei danni per ritardi nell’assistenza in garanzia e, per i veicoli nuovi, limitava impropriamente la garanzia a un anno dalla consegna;
  • art. 8 – Foro: derogava al foro del consumatore attribuendo competenza al Foro di Roma.

Valutazioni dell’Autorità sulle clausole

L’AGCM ha ritenuto che le clausole determinassero un significativo squilibrio a danno del consumatore e integrassero più ipotesi di vessatorietà.

In particolare:

  • l’art. 1 è stato considerato vessatorio perché attribuiva al professionista il potere di sostituire unilateralmente l’oggetto del contratto e di trattenere la cauzione in caso di rifiuto del consumatore, senza un corrispondente diritto del consumatore in caso di inadempimento del venditore;
  • l’art. 2 è stato ritenuto vessatorio perché assimilava la mancata concessione del finanziamento a un inadempimento del consumatore, consentiva la trattenuta della somma versata e limitava le tutele del consumatore in caso di inadempimento del professionista;
  • l’art. 4 è stato giudicato squilibrato perché rendeva incerto e sostanzialmente unilateralmente determinabile il termine di consegna, con proroghe molto estese e rimedi troppo deboli per il consumatore;
  • l’art. 6 è stato considerato idoneo a escludere o limitare responsabilità e risarcimento anche in presenza di ritardi nell’assistenza, in contrasto con i diritti riconosciuti al consumatore in materia di garanzia legale di conformità;
  • l’art. 8 è stato ritenuto contrario alla disciplina sul foro del consumatore.

L’Autorità ha respinto le difese del professionista basate su:

  • presunta specifica approvazione ex art. 1341 c.c.;
  • asserita trattativa individuale;
  • qualificazione della somma come deposito cauzionale anziché caparra;
  • giustificazione del termine di consegna orientativo per la natura dei veicoli usati;
  • assenza di danni rilevanti o difficoltà di prova;
  • pretesa non applicazione concreta di alcune clausole.

È stato inoltre chiarito che la versione modificata delle condizioni non eliminava tutti i profili di vessatorietà, in particolare per gli articoli relativi a spese di apertura e gestione pratica, consegna e foro.

Pratica commerciale scorretta sui prezzi e sul finanziamento

La seconda parte del procedimento ha riguardato la promozione, tramite il sito, di offerte di acquisto con finanziamento per veicoli nuovi, a km 0 e usati.

Secondo l’Autorità, la comunicazione originaria era ingannevole perché:

  • enfatizzava la rata iniziale o le rate dei primi 48 mesi;
  • non indicava fin dal primo contatto, in modo chiaro e completo, gli elementi essenziali dell’offerta;
  • rinviava a pagine successive o a un simbolo "i" di difficile percezione per ottenere informazioni decisive;
  • ometteva o rendeva non immediatamente percepibili elementi come numero delle rate, anticipo, valore finale garantito/maxi-rata, TAN, TAEG, spese di istruttoria, costi di incasso e condizioni per beneficiare del prezzo pubblicizzato.

L’AGCM ha anche rilevato che, in alcuni casi, i prezzi pubblicizzati non corrispondevano ai reali importi complessivamente dovuti con il finanziamento, sicché il messaggio risultava non solo incompleto ma anche fuorviante.

Anche la versione modificata del sito è stata considerata non conforme, perché formule come "Prezzo valido con Bonus Finanziamento, Rottamazione e Pack" non chiarivano adeguatamente che si trattava di un prezzo soggetto ad oneri finanziari aggiuntivi e non di un prezzo complessivo. Il rinvio a ulteriori pagine o alla consultazione in concessionaria non è stato ritenuto sufficiente a sanare il difetto di chiarezza al primo contatto.

Quadro normativo e valutazioni conclusive

Per le clausole, l’Autorità ha richiamato la disciplina sulle clausole vessatorie del Codice del consumo e ha fatto applicazione della presunzione legale di vessatorietà per le clausole che limitano responsabilità, poteri e rimedi del consumatore o derogano al foro competente.

Per la pratica commerciale, l’AGCM ha applicato gli artt. 20, 21 e 22 Cod. Cons., valorizzando il principio secondo cui le informazioni rilevanti devono essere rese fin dal primo contatto, in modo chiaro, completo e non ambiguo.

L’Autorità ha ritenuto che la condotta commerciale fosse idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso, in ragione della rappresentazione parziale e decettiva dei costi effettivi delle offerte con finanziamento.

Provvedimento finale, sanzioni e obblighi di pubblicazione

L’AGCM ha quindi:

  • dichiarato vessatorie le clausole delle condizioni generali di vendita per veicoli nuovi, km 0 e usati, riferite ai marchi Romana Auto e Jazzoni, e ne ha vietato la riproposizione;
  • irrogato a Gruppo Italia Vendita Auto S.p.A. una sanzione di 500.000 euro per le clausole vessatorie;
  • dichiarato scorretta la pratica commerciale diffusa tramite il sito www.romana-auto.it e ne ha vietato la diffusione o continuazione;
  • irrogato una sanzione di 300.000 euro per la pratica commerciale scorretta.

Inoltre, ha ordinato la pubblicazione dell’estratto del provvedimento per 20 giorni consecutivi nelle home page dei siti www.romana-auto.it e www.jazzoni.com, con obbligo di comunicare all’Autorità la data di pubblicazione e di trasmettere prova dell’avvenuto adempimento. Il provvedimento richiama altresì le conseguenze sanzionatorie in caso di mancata ottemperanza.

Punti principali

Operatore e perimetro del procedimento

Il procedimento CV274 riguarda Gruppo Italia Vendita Auto S.p.A., attiva nella commercializzazione di vetture nuove, a km 0 e usate, operante con i marchi "Romana Auto" e "Jazzoni". L’Autorità ha esaminato sia le condizioni generali di vendita impiegate nei rapporti con i consumatori, sia la comunicazione commerciale veicolata dal sito www.romana-auto.it relativa a offerte di vendita con finanziamento.

Clausole contrattuali contestate

Le clausole oggetto di scrutinio riguardano: sostituzione unilaterale del veicolo e trattenimento della cauzione; trattenimento della somma versata anche in caso di mancato finanziamento; consegna entro un termine solo "orientativo" con proroghe molto ampie e restituzione delle somme al solo valore nominale; limitazioni della garanzia e esclusione del risarcimento per ritardi nell’assistenza; deroga al foro del consumatore a favore del foro di Roma. Le clausole sono state ritenute vessatorie ai sensi dell’art. 33 Cod. Cons.

Pratica commerciale sul sito e sui prezzi con finanziamento

Sul sito, i messaggi pubblicizzavano prezzi "da" e rate mensili contenute, rinviando solo in un secondo momento e con minore evidenza a elementi essenziali come TAN, TAEG, numero di rate, anticipo, maxi-rata finale, oneri finanziari e condizioni per ottenere il prezzo pubblicizzato. L’AGCM ha ritenuto che tale presentazione fosse ingannevole e omissiva perché non consentiva fin dal primo contatto di comprendere il costo complessivo dell’operazione.

Esito, sanzioni e misure accessorie

L’Autorità ha vietato la riproposizione delle clausole vessatorie e la diffusione/continuazione della pratica commerciale scorretta. Ha irrogato una sanzione di 500.000 euro per le clausole e 300.000 euro per la pratica, imponendo inoltre la pubblicazione per 20 giorni dell’estratto del provvedimento sulle home page di romana-auto.it e jazzoni.com e l’invio all’Autorità della prova dell’adempimento.

Come è indicizzato

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