Provvedimento AGCM CV273 del 20/01/2026
ALLIANZ-IUS VARIANDI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda Allianz S.p.A. e alcune clausole dei regolamenti dei prodotti assicurativi Allianz ULTRA (Salute e Casa e Patrimonio), relative al meccanismo di aggiornamento delle edizioni contrattuali, alla "migliore liquidazione" del sinistro e alle eccezioni alla facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie. L’AGCM ha ritenuto idonei gli impegni presentati dalla società, che riformulano il regolamento, rafforzano le informazioni precontrattuali e liquidative e limitano l’aggiornamento automatico delle condizioni, chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione.
Allianz S.p.A., clausole ius variandi e meccanismo di "migliore liquidazione" nei regolamenti Allianz ULTRA: impegni accettati e procedimento chiuso senza accertamento
Allianz ULTRA: clausole su aggiornamento delle edizioni, miglior liquidazione e modifica del programma di protezione
Il provvedimento n. 31820 riguarda Allianz S.p.A. e alcune clausole dei regolamenti contrattuali dei prodotti assicurativi "Allianz ULTRA" nei comparti "Salute" e "Casa e Patrimonio". Il procedimento è stato avviato su segnalazione IVASS e si è concluso con l’accettazione degli impegni proposti dalla società, senza accertamento dell’infrazione.
Operatore e origine del procedimento
Allianz S.p.A. opera nel settore assicurativo. L’istruttoria CV273 è stata avviata il 29 maggio 2025 ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettere l) e m), e 35 del Codice del consumo, per verificare la possibile vessatorietà di alcune clausole inserite nei regolamenti "Allianz ULTRA".
Clausole esaminate
Le clausole contestate erano contenute negli articoli 10, 11 e 12 dei regolamenti "Allianz ULTRA: Regole di funzionamento e caratteristiche generali" relativi ai comparti "Salute" e "Casa e Patrimonio".
- Articolo 10: disciplina la manutenzione e l’aggiornamento del prodotto, prevedendo la possibilità per Allianz di rilasciare nuove Edizioni delle condizioni assicurative e di applicarle ai contratti in corso al rinnovo.
- Articolo 11: introduce il c.d. "diritto alla miglior liquidazione", cioè la liquidazione del sinistro con le condizioni economicamente più favorevoli tra quelle dell’ultima Edizione applicabile e quelle originariamente acquistate, nonché la facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie.
- Articolo 12: regola le modifiche del programma di protezione e l’effetto delle nuove Edizioni sugli ambiti di rischio già sottoscritti.
Profili di possibile vessatorietà rilevati in avvio
L’Autorità ha ritenuto che le clausole potessero essere vessatorie perché:
- attribuivano alla società un ampio ius variandi fondato su motivi non sufficientemente determinati;
- prevedevano meccanismi di applicazione delle nuove Edizioni complessi e di difficile comprensione;
- affidavano la comunicazione delle nuove Edizioni prevalentemente all’area riservata del cliente, senza adeguati canali alternativi;
- non chiarivano in modo trasparente i criteri usati per determinare la "miglior liquidazione";
- prevedevano eccezioni poco chiare o potenzialmente arbitrarie alla facoltà di mantenere le condizioni originarie.
L’Autorità ha quindi ipotizzato un contrasto con l’articolo 33, commi 1 e 2, lettere l) e m), e con l’articolo 35 del Codice del consumo.
Consultazione pubblica e contributi degli stakeholder
Nella consultazione pubblica ex art. 37-bis Codice del consumo sono intervenute associazioni di brokers, intermediari e consumatori. In sintesi, i contributi hanno evidenziato:
- la criticità delle clausole di ius variandi nei contratti assicurativi;
- la necessità di comunicazioni individuali, chiare e tempestive;
- il rischio di peggioramento delle garanzie e delle condizioni economiche;
- l’insufficienza della sola disdetta come tutela del cliente;
- l’esigenza di semplificare e rendere comprensibili i meccanismi di "migliore liquidazione" e di modifica del programma di protezione.
Difese e chiarimenti di Allianz
Allianz ha sostenuto che il modello Allianz ULTRA opera nell’ambito di polizze annuali a tacito rinnovo e che le nuove Edizioni sarebbero funzionali al miglioramento del prodotto e non all’aumento del premio. La società ha inoltre affermato che:
- il cliente beneficia sempre della prestazione più favorevole;
- le modifiche peggiorative non sarebbero comunque operative in danno del consumatore;
- le eccezioni al diritto alla miglior liquidazione sarebbero ragionevoli e, in parte, mai applicate;
- le comunicazioni ai clienti sarebbero già inviate via posta, e-mail e area riservata;
- il meccanismo di aggiornamento sarebbe tecnicamente necessario per mantenere sostenibile il portafoglio.
Impegni presentati da Allianz
La società ha presentato impegni il 18 luglio 2025, poi consolidati il 3 ottobre 2025, allegando una bozza di nuovo regolamento.
Le misure più rilevanti sono state:
- superamento dell’applicazione automatica delle nuove Edizioni: per i clienti già contrattualizzati continua ad applicarsi l’Edizione originaria; la nuova Edizione opera solo se il cliente sottoscrive una nuova polizza;
- comunicazione preventiva rafforzata: invio, 45 giorni prima del rinnovo, di una comunicazione via e-mail o posta ordinaria con indicazione del rilascio della nuova Edizione, del diritto alla miglior liquidazione, della facoltà di chiedere le condizioni originarie e del diritto di disdetta;
- maggiore trasparenza sulla miglior liquidazione: indicazione espressa dei parametri utilizzati, tra cui franchigie, scoperti, massimali, sotto massimali, limiti e sotto limiti di indennizzo, esclusioni ed estensioni di copertura;
- comunicazione in fase di sinistro: invio di una nota che spiega l’importo liquidato, l’Edizione applicata, i parametri considerati e i canali per ottenere chiarimenti;
- eliminazione o riduzione delle eccezioni alla facoltà di chiedere le condizioni originarie;
- maggiore chiarezza nella disciplina delle modifiche del programma di protezione e delle tempistiche di applicazione delle nuove Edizioni.
Valutazione dell’Autorità
L’AGCM ha ritenuto gli impegni idonei a rimuovere i profili di possibile vessatorietà. In particolare, ha valorizzato il fatto che:
- non vi sarà più un’adesione automatica alle nuove Edizioni per i clienti già in portafoglio;
- l’eventuale passaggio alla nuova disciplina avverrà solo mediante scelta espressa del consumatore;
- il cliente avrà un unico assetto contrattuale chiaro e determinato;
- il "diritto alla miglior liquidazione" diventerà un beneficio ulteriore, e non più un meccanismo correttivo di un sistema di automatica sostituzione delle condizioni;
- le nuove comunicazioni e la descrizione dei parametri di liquidazione dovrebbero colmare i deficit di trasparenza contestati.
Esito finale e conseguenze
L’Autorità ha deliberato:
- di rendere obbligatori gli impegni presentati da Allianz;
- di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
- di imporre a Allianz di informare l’Autorità dell’attuazione degli impegni entro 60 giorni dalla notifica.
È stata inoltre richiamata la disciplina generale sulla riapertura del procedimento in caso di mancata attuazione degli impegni o di sopravvenienze rilevanti. In caso di inottemperanza, è prevista la sanzione amministrativa da 10.000 a 10.000.000 euro, con possibile sospensione dell’attività in caso di reiterata inottemperanza.
Punti principali
Parte e oggetto dell’istruttoria
Il procedimento CV273 riguarda Allianz S.p.A., operatore attivo nella promozione e vendita di servizi assicurativi. L’istruttoria, avviata su segnalazione IVASS, ha riguardato la possibile vessatorietà di alcune clausole dei regolamenti "Allianz ULTRA" per i comparti "Salute" e "Casa e Patrimonio", con particolare attenzione al meccanismo di aggiornamento delle condizioni assicurative e ai rimedi riconosciuti al cliente.
Clausole contestate
Le clausole esaminate sono gli articoli 10, 11 e 12 dei regolamenti. L’articolo 10 disciplina il rilascio di nuove Edizioni e l’adeguamento automatico delle polizze; l’articolo 11 introduce il "diritto alla miglior liquidazione" e la facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie; l’articolo 12 regola la modifica del programma di protezione e l’effetto delle nuove Edizioni sugli ambiti di rischio già acquistati.
Profili di vessatorietà ipotizzati
Nella comunicazione di avvio l’Autorità ha ritenuto che le clausole potessero determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore e risultare poco chiare e comprensibili. Sono stati evidenziati: l’indeterminatezza dei motivi dello ius variandi; la complessità delle regole sulla decorrenza delle nuove Edizioni; l’inadeguatezza delle sole comunicazioni via area riservata; la mancanza di trasparenza sui criteri di scelta della "miglior liquidazione"; e la vaghezza delle eccezioni che escludono tale diritto e la facoltà di chiedere le condizioni originarie.
Esiti della consultazione pubblica
Alla consultazione pubblica ex art. 37-bis Codice del consumo hanno partecipato varie associazioni di categoria e dei consumatori, che hanno in larga parte confermato le criticità segnalate: soprattutto la possibile unilateralità delle modifiche contrattuali, la carenza di comunicazioni efficaci, il rischio di peggioramenti delle coperture e la difficoltà per il cliente di comprendere le conseguenze del meccanismo di aggiornamento e liquidazione.
Impegni accolti e chiusura del procedimento
Allianz ha presentato e poi consolidato impegni che prevedono: mantenimento dell’Edizione originaria per i clienti già contrattualizzati; adesione alla Nuova Edizione solo tramite nuova polizza e quindi con consenso espresso; comunicazione preventiva 45 giorni prima del rinnovo via e-mail o posta; indicazione espressa dei parametri della miglior liquidazione; eliminazione o restrizione delle eccezioni; e maggiore chiarezza delle regole di modifica del programma di protezione. L’AGCM li ha ritenuti idonei a far venir meno i profili di possibile vessatorietà e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione.
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