Provvedimento AGCM CV263 del 05/08/2025
SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha ritenuto vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, Codice del consumo, la clausola predisposta da Sicily by Car S.p.A. che imponeva al cliente un importo forfetario di 50 euro + IVA per ogni pratica connessa a multe, pedaggi e parcheggi non pagati durante il noleggio. L’Autorità ha ritenuto che l’addebito automatico e generalizzato non fosse giustificato dalle attività effettivamente dovute dal locatore e determinasse un significativo squilibrio contrattuale; ha quindi vietato l’uso della clausola e irrogato una sanzione di 8.000.000 euro, disponendo anche la pubblicazione dell’estratto del provvedimento.
Sicily by Car S.p.A.: vessatoria la fee di 50 euro + IVA per la gestione pratiche multe/pedaggi/parcheggi; vietato l’uso e irrogata sanzione di 8 milioni di euro
Sicily by Car S.p.A. - fee di 50 euro per gestione pratiche multe: clausola vessatoria e sanzione AGCM
Il provvedimento n. 31662 del 5 agosto 2025 conclude il procedimento CV/263 nei confronti di Sicily by Car S.p.A., operatore del noleggio a breve termine senza conducente. L’Autorità ha esaminato la clausola che prevedeva, per ogni multa, pedaggio autostradale o ticket parcheggio non pagato durante il noleggio, un addebito forfetario di 50 euro + IVA per la gestione amministrativa della pratica, con prelievo diretto sulla carta di credito del cliente.
Clausola esaminata e origine dell’istruttoria
La clausola era contenuta sia nelle "Condizioni Generali di Contratto" sia nelle "Informazioni Generali di Noleggio" predisposte unilateralmente da Sicily by Car. In sintesi, il cliente si impegnava a pagare le sanzioni o i mancati pagamenti occorsi durante il noleggio e, in caso di omesso tempestivo pagamento, anche il corrispettivo di 50 euro + IVA per i servizi aggiuntivi relativi alle pratiche connesse a multe, pedaggi, parcheggi e altri addebiti comminati da autorità, enti o concessionari.
L’istruttoria è stata avviata il 23 luglio 2024 sulla base di plurime segnalazioni di consumatori e di acquisizioni d’ufficio. Nel corso del procedimento è stata svolta la consultazione pubblica ex art. 37-bis Codice del consumo, con contributi di Adiconsum, Codacons e Aniasa.
Quadro normativo richiamato
L’AGCM ha richiamato la modifica dell’art. 196 del Codice della Strada introdotta dalla legge n. 156/2021, che, nei casi di locazione senza conducente ex art. 84 CdS, esclude la responsabilità solidale del locatore per le violazioni commesse durante il noleggio. Secondo l’Autorità, in tale assetto il professionista è tenuto sostanzialmente a comunicare all’Ente accertatore i dati del cliente per la rinotifica del verbale, mentre non è più soggetto al pagamento solidale delle sanzioni.
Il provvedimento si fonda sull’art. 33, comma 1, Codice del consumo, in materia di clausole vessatorie, e sulle regole procedurali dell’art. 37-bis del medesimo Codice.
Difese del professionista e contributi dei partecipanti
Sicily by Car ha sostenuto che la fee coprisse un servizio aggiuntivo, distinto dal servizio principale di autonoleggio, caratterizzato da attività amministrative complesse e costose. Ha anche affermato che si tratterebbe di un corrispettivo e non di una penale, con conseguente insindacabilità del quantum, e ha valorizzato la pre-autorizzazione sulla carta di credito del cliente. La società ha inoltre richiamato i costi interni, i costi di outsourcing, le spese legali e il fatto che, nella pratica, gli enti accertatori continuerebbero a rivolgersi alle società di noleggio.
Adiconsum e Codacons hanno invece sostenuto che, dopo la riforma del Codice della Strada, la fee non avesse più alcuna giustificazione, poiché l’unica attività effettivamente dovuta sarebbe la comunicazione dei dati del cliente all’autorità accertatrice, attività tipica dell’organizzazione aziendale del noleggiatore. Aniasa ha difeso la clausola, ritenendo la gestione delle sanzioni un’attività ulteriore ed eventuale rispetto al noleggio.
Valutazioni dell’Autorità sulla vessatorietà
L’AGCM ha affermato che la clausola crea un significativo squilibrio a danno del consumatore perché impone un importo fisso, distinto e aggiuntivo rispetto al prezzo del noleggio, automaticamente prelevato sulla carta di credito, per attività che non risultano rese a beneficio del cliente e che non trovano adeguato fondamento nella disciplina vigente.
L’Autorità ha respinto la tesi del professionista secondo cui la fee sarebbe il prezzo di un servizio aggiuntivo: il consumatore, infatti, non è posto in condizione di scegliere se acquistarlo o meno. Inoltre, la richiesta di un pagamento per un servizio non richiesto è stata ricondotta dall’Autorità a una condotta comunque illegittima ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. f), Codice del consumo.
Secondo l’AGCM, l’elenco di attività e costi prospettato dalla società comprendeva numerosi adempimenti non richiesti dalla normativa e non svolti nell’interesse del consumatore, come la gestione di solleciti, fatturazioni, contenziosi, storni e recuperi crediti. La comunicazione dei dati del cliente all’ente accertatore è stata considerata un onere normale e interno alla prestazione di autonoleggio, svolto nell’interesse del professionista e dell’autorità, non del consumatore.
Proporzionalità della fee e criteri di quantificazione
Pur rilevando che la clausola è vessatoria già per la sua struttura, l’Autorità ha svolto anche un controllo sostanziale sull’ammontare. Sulla base dei costi dichiarati da Sicily by Car per il 2024, è stato stimato un costo unitario di gestione di circa 20-25 euro per pratica; la fee di 50 euro + IVA è stata quindi ritenuta manifestamente esorbitante rispetto ai costi effettivamente connessi alle attività direttamente correlate alla gestione delle sanzioni.
Nella quantificazione della sanzione amministrativa l’AGCM ha considerato:
- la dimensione economica del professionista e del gruppo di appartenenza;
- l’importo della fee e i ricavi specifici realizzati;
- il carattere automatico dell’addebito sulla carta di credito;
- l’idoneità della clausola a coinvolgere un numero elevato di consumatori;
- la durata della violazione, accertata almeno dal 1° settembre 2022 al 25 ottobre 2024.
Esito finale, divieto di uso, sanzione e pubblicazione
L’Autorità ha dichiarato vessatoria la clausola ai sensi dell’art. 33, comma 1, Codice del consumo, ne ha vietato l’uso e ha irrogato a Sicily by Car S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000.000 euro.
È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’estratto del provvedimento sul sito dell’Autorità e sul sito di Sicily by Car per dieci giorni consecutivi, con specifiche modalità grafiche e informative, al fine di informare compiutamente i consumatori. In caso di inottemperanza, il provvedimento richiama le ulteriori sanzioni previste dall’art. 37-bis, comma 2, Codice del consumo.
Punti principali
Operatore, clausola contestata e origine del procedimento
Il procedimento CV/263 riguarda Sicily by Car S.p.A., operatore del noleggio a breve termine senza conducente. La clausola inserita nelle Condizioni Generali di Contratto e nelle Informazioni Generali di Noleggio prevedeva, in caso di contravvenzioni, pedaggi o ticket parcheggio non pagati durante il noleggio, il pagamento da parte del cliente di 50 euro + IVA per "servizi aggiuntivi" relativi alla gestione delle pratiche, con addebito sulla carta di credito. Il procedimento è stato avviato sulla base di segnalazioni dei consumatori e di attività d’ufficio.
Quadro normativo e ricostruzione del contesto settore autonoleggio
L’Autorità ha richiamato la modifica dell’art. 196 Codice della Strada introdotta dalla legge n. 156/2021, che nei casi di locazione senza conducente esclude la solidarietà del locatore per le sanzioni e attribuisce responsabilità al locatario e al conducente. Secondo l’AGCM, il locatore resta tenuto essenzialmente a comunicare i dati del cliente all’Ente accertatore per la rinotifica del verbale, attività che rientra nella normale gestione del servizio e nei canoni di diligenza professionale.
Difese del professionista e posizione delle parti intervenute
Sicily by Car ha sostenuto che la fee remunerasse un servizio aggiuntivo, distinto dal noleggio, oneroso e complesso, e che non fosse sindacabile come penale o in termini di proporzionalità; ha inoltre richiamato costi interni, outsourcing, contenziosi e prassi di altri Paesi, oltre a precedenti vicende giudiziarie. Nel contraddittorio pubblico, Adiconsum e Codacons hanno qualificato la fee come vessatoria e priva di giustificazione dopo la riforma del Codice della Strada, mentre Aniasa ne ha difeso la legittimità come costo per un’attività ulteriore ed eventuale.
Valutazione dell’Autorità sulla vessatorietà
L’AGCM ha ritenuto che la clausola determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del consumatore, perché impone un importo distinto e addizionale rispetto al prezzo del noleggio per attività che non risultano rese nell’interesse del consumatore e che, in larga parte, discendono dalla stessa struttura organizzativa del professionista o dall’addebito della fee. L’Autorità ha escluso che si trattasse di un corrispettivo per un servizio aggiuntivo sottratto al controllo di vessatorietà, osservando anche che l’addebito automatico sulla carta di credito, prima della rinotifica e senza certezza della pretesa sanzionatoria, è incompatibile con i principi di correttezza e buona fede.
Ingiustificatezza dell’importo e quantificazione della sanzione
Pur evidenziando che la clausola è vessatoria già per la sua struttura, l’Autorità ha anche rilevato che, sulla base dei costi dichiarati dalla società, il costo unitario di gestione sarebbe stato di circa 20-25 euro per pratica, con una fee di 50 euro + IVA manifestamente sproporzionata. Nella quantificazione della sanzione sono stati considerati la dimensione economica del gruppo, l’ammontare della fee, l’addebito automatico e l’ampia platea dei clienti potenzialmente coinvolti, oltre alla durata della clausola dal 1° settembre 2022 al 25 ottobre 2024. La sanzione è stata fissata in 8.000.000 euro.
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