Regolamento (UE) 2023/853
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/853 del Consiglio del 24 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive contro l’Iran. In particolare, rimuove una persona dall’elenco e sostituisce la voce relativa a un’entità con una descrizione aggiornata. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran, con soppressione di una persona e aggiornamento di una voce relativa a un’entità.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran disciplinate dal regolamento (UE) n. 267/2012, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato IX. Riguarda i soggetti già inseriti negli elenchi sanzionatori, in particolare persone ed entità connesse ad attività relative a missili nucleari o balistici e soggetti che sostengono il governo iraniano. Non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma modifica l’elenco dei designati; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/853 interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iran, disciplinato dal regolamento (UE) n. 267/2012. L’atto recepisce l’esito di un riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC e adegua di conseguenza l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
Finalità e base giuridica
Il Consiglio adotta il regolamento in forza dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012. La finalità è esclusivamente emendativa: l’atto non istituisce nuove misure autonome, ma aggiorna l’allegato IX del regolamento base per riflettere una revisione delle designazioni già esistenti.
Modifiche all’allegato IX
L’articolo 1 dispone che l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Le modifiche sono due:
- è soppressa la voce 10, relativa a Rostam QASEMI, inserita nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», sottosezione «A. Persone»;
- nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», sottosezione «B. Entità», la voce 12 è sostituita con quella di Fajr Aviation Composite Industries, con indirizzo presso l’Aeroporto di Mehrabad, C.P. 13445-885, Teheran, Iran.
Quanto alla motivazione dell’inserimento, il testo indica che Fajr Aviation Composite Industries è una filiale dell’IAIO nel quadro del MODAFL, entrambe designate dall’UE; produce principalmente materiali compositi per l’industria aeronautica e produce inoltre droni che si presume siano utilizzati per la destabilizzazione regionale.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012, al fine di modificare gli elenchi sanzionatori relativi all’Iran in seguito a un riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.
Soppressione di una persona designata
Nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è soppressa la voce 10, relativa a Rostam QASEMI, nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)», sottosezione «A. Persone».
Aggiornamento di una voce relativa a un’entità
Nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», sottosezione «B. Entità», la voce corrispondente alla voce 12 è sostituita con Fajr Aviation Composite Industries, con indirizzo presso l’Aeroporto di Mehrabad, Teheran, Iran. Il motivo dell’inserimento indica che si tratta di una filiale dell’IAIO nel quadro del MODAFL, produttrice di materiali compositi per l’industria aeronautica e di droni presuntamente utilizzati per la destabilizzazione regionale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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