Sentenza del 24/05/2016 n. 1343 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cessione di partecipazioni - regine di participation exemption - presupposti - esercizio di attività commerciale da parte della partecipata - assenza - esenzione della plusvalenza - non consegue. Società immobiliare - cessioni occasionali di beni immobili - assenza di personale dipendente - esercizio di attività commerciale - assenza - consegue. Società immobiliare - valore dei beni merce superiore al valore dei beni patrimonio - ricavi derivanti da vendite superiori ai ricavi derivanti da locazione - immobiliare di gestione - non è tale - disapplicazione dell'art. 96, d.P.R. n. 917/86 - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la possibilità di applicare l’art. 87 del d.P.R. n. 917/1986 alla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione. Tale regime richiede, tra gli altri presupposti, che la società partecipata eserciti un’effettiva attività commerciale. La partecipata svolgeva principalmente attività di amministrazione di immobili e riscossione dei canoni, con alcune cessioni occasionali di immobili e senza personale dipendente; tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’esercizio di un’attività commerciale. Dall’altro lato, si discuteva se la società potesse essere qualificata come immobiliare di gestione, così da beneficiare della piena deducibilità degli interessi passivi in deroga ai limiti dell’art. 96 del d.P.R. n. 917/1986. La prevalenza dei beni merce rispetto ai beni patrimoniali e dei ricavi da vendita rispetto ai canoni di locazione deponeva per un’attività immobiliare di compravendita, non di mera gestione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha escluso l’applicazione della participation exemption, ritenendo non dimostrato il requisito dell’esercizio di un’attività commerciale da parte della partecipata. Ha inoltre escluso che la società potesse essere qualificata come immobiliare di gestione, poiché la struttura patrimoniale e la composizione dei ricavi evidenziavano la prevalenza dell’attività di vendita degli immobili rispetto alla locazione. Di conseguenza, non è stata riconosciuta né l’esenzione della plusvalenza né la disapplicazione dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dall’art. 96 del d.P.R. n. 917/1986.
Norme richiamate
Art. 87, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il regime di participation exemption presuppone, tra l’altro, che la società partecipata eserciti un’effettiva attività commerciale. La mera amministrazione di immobili, la riscossione dei canoni e operazioni occasionali di acquisto o vendita non sono sufficienti, se non dimostrano un’attività economica organizzata e stabile.
Art. 96, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La piena deducibilità degli interessi passivi non opera per una società qualificabile come immobiliare di gestione quando la sua attività concreta è prevalentemente diretta alla compravendita di immobili anziché alla loro locazione e gestione.
Art. 55, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Rileva per la nozione fiscale di reddito d’impresa e per l’individuazione delle attività commerciali esercitate in forma organizzata.
Art. 2195, comma 1, n. 1 e 2, codice civile
Individua le attività commerciali, tra cui l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi e l’attività intermediaria nella circolazione dei beni. La sentenza utilizza tali criteri per valutare l’effettiva commercialità dell’attività svolta.
Art. 8, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel contesto processuale della decisione tributaria.
Massime di principio
- Per applicare la participation exemption non basta che la partecipata possieda immobili o compia occasionalmente operazioni di vendita: occorre dimostrare un’attività commerciale effettiva, stabile e organizzata.
- La semplice gestione statica di immobili, consistente nella riscossione dei canoni e nell’amministrazione del patrimonio, può essere considerata attività meramente patrimoniale e non commerciale.
- L’assenza di personale, strutture organizzative e operazioni frequenti può costituire un indice contrario all’esistenza di un’attività commerciale, anche se non è necessariamente decisiva da sola.
- Per qualificare una società come immobiliare di gestione occorre valutare concretamente la prevalenza dell’attività di locazione rispetto a quella di compravendita.
- La prevalenza contabile dei beni destinati alla vendita e dei ricavi derivanti dalle cessioni rispetto agli immobili detenuti e ai canoni di locazione costituisce un forte indizio che la società svolga attività di trading immobiliare, con conseguente applicazione dei limiti ordinari alla deducibilità degli interessi passivi.
- La qualificazione fiscale dipende dall’attività effettivamente esercitata e dalla sua organizzazione, non soltanto dall’oggetto sociale o dalla denominazione della società.
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