Prescrizioni del Garante n. 1 del 16/01/2026
Provvedimento del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il trattamento effettuato da un istituto scolastico nell’ambito del riscontro a reclami sindacali presentati da due docenti. L’Autorità ha ritenuto illecito l’invio di un’unica nota contenente informazioni riferite a entrambe le interessate, con conseguente comunicazione reciproca di dati personali e, per una docente, anche di dati relativi alla salute. Pur escludendo ulteriori misure correttive, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ammonito il titolare, valorizzando il carattere isolato e colposo dell’episodio, la cooperazione e le misure organizzative successivamente adottate.
Istituto Comprensivo Statale Alghero 2: riscontro unificato a reclami di docenti con divulgazione indebita di dati sulla salute
Istituto Comprensivo Statale Alghero 2: comunicazione unificata di riscontro a reclami sindacali con divulgazione indebita di dati sulla salute
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato da un istituto scolastico in occasione del riscontro a due reclami presentati da docenti tramite organizzazione sindacale. Il procedimento è stato avviato a seguito del reclamo di una docente, che lamentava la comunicazione a terzi di informazioni personali e sanitarie contenute in una nota unica inviata dall’istituto.
Fatti e origine del procedimento
La vicenda riguardava due reclami distinti, riferiti a due docenti, trasmessi dall’organizzazione sindacale all’istituto con un’unica PEC e con due allegati separati. Nel rispondere, il dirigente scolastico aveva inviato una sola nota di riscontro, contenente elementi riguardanti entrambe le interessate.
Secondo quanto emerso, la nota includeva anche informazioni sulla reclamante relative a:
- assenze dal servizio per motivi di salute;
- ricoveri ospedalieri;
- contenuti di una precedente richiesta di visita medico-collegiale;
- successiva rinuncia a tale visita.
Istruttoria e difese del titolare
L’istituto ha sostenuto che il riscontro unificato fosse stato adottato per ragioni di economia procedurale, in considerazione dell’identità del mittente, della similitudine delle contestazioni e del fatto che le comunicazioni sindacali erano sempre avvenute in forma unitaria. Ha inoltre affermato che le informazioni sanitarie inserite nel riscontro erano limitate a dati oggettivi e necessarie per contestualizzare le decisioni sull’assegnazione delle classi.
Nelle memorie difensive l’istituto ha anche rappresentato che:
- non vi sarebbe stata una divulgazione pubblica o indiscriminata;
- la violazione sarebbe stata episodica e istantanea;
- l’errore sarebbe stato meramente colposo, privo di intento doloso;
- erano state adottate misure interne correttive, tra cui consultazione del DPO, analisi dell’accaduto, aggiornamento delle procedure e una circolare specifica per evitare casi analoghi.
Valutazioni del Garante sui dati trattati
Il Garante ha ricordato che l’ampia nozione di dati relativi alla salute, ai sensi dell’art. 4, n. 15, GDPR, comprende anche l’assenza dal lavoro per malattia, indipendentemente dall’indicazione della diagnosi. Ha richiamato sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza nazionale, oltre a precedenti provvedimenti e alle linee guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori in ambito pubblico.
L’Autorità ha inoltre ribadito che i dati dei dipendenti possono essere trattati solo da soggetti effettivamente autorizzati e nei limiti delle funzioni assegnate. In assenza di specifica base normativa, la messa a disposizione di tali dati a soggetti non autorizzati integra una comunicazione illecita. Nel caso di specie, l’istituto avrebbe dovuto predisporre risposte separate e consentire comunicazioni individualizzate, così da evitare che ciascuna docente venisse a conoscenza anche delle informazioni dell’altra.
Violazioni accertate e base normativa
Il Garante ha ritenuto che il trattamento fosse stato effettuato in violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di liceità, correttezza e trasparenza;
- art. 6 GDPR, per assenza di idoneo presupposto giuridico;
- art. 9 GDPR, con riguardo ai dati relativi alla salute;
- art. 2-ter del Codice privacy.
È stato inoltre chiarito che non poteva essere addossato all’organizzazione sindacale l’onere di filtrare o separare i contenuti del riscontro, poiché spetta al titolare del trattamento predisporre modalità di comunicazione rispettose della riservatezza. La richiamata esigenza di economia procedurale non è stata considerata idonea a giustificare la circolazione di informazioni non necessarie nel contesto lavorativo.
Valutazione complessiva e qualificazione della violazione
Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha valorizzato alcuni elementi attenuanti:
- la divulgazione ha riguardato solo due interessate;
- l’episodio è stato isolato;
- la condotta è stata colposa e non dolosa;
- l’istituto ha cooperato pienamente con l’Autorità;
- non risultano precedenti pertinenti;
- il titolare ha adottato una circolare interna per prevenire il ripetersi di episodi simili.
Per tali ragioni, la vicenda è stata qualificata come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR, con richiamo alle linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.
Provvedimento finale
Ritenendo che la condotta avesse ormai esaurito i suoi effetti, il Garante ha escluso l’adozione di ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR. Ha però:
- dichiarato l’illiceità del trattamento;
- ammonito l’Istituto Comprensivo Statale Alghero 2 ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
Non è stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria. Il provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo di una docente di un istituto comprensivo, che lamentava una divulgazione non autorizzata di dati personali, anche sanitari, avvenuta nel riscontro del dirigente scolastico a un reclamo sindacale. L’organizzazione sindacale aveva trasmesso due reclami distinti, uno per ciascuna docente, con un’unica PEC e relativi allegati; il dirigente aveva poi risposto con un’unica nota, contenente informazioni riferite a entrambe le interessate.
Dati trattati e profili di illiceità
Nel riscontro erano indicate informazioni relative ad assenze per malattia, ricoveri ospedalieri, richiesta e successiva rinuncia a visita medico-collegiale. Il Garante ha ribadito che anche l’assenza per malattia rientra nei dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, n. 15, GDPR, richiamando giurisprudenza e precedenti provvedimenti. Ha quindi rilevato che la nota unica aveva reso ciascuna docente edotta non solo del proprio reclamo ma anche di informazioni personali dell’altra, determinando una comunicazione a soggetti terzi in assenza di idonea base giuridica.
Valutazione delle difese dell'istituto
L’istituto ha sostenuto che non vi fosse divulgazione pubblica, che i dati sanitari fossero già in parte noti nel contesto lavorativo, che la violazione fosse episodica e colposa e che la scelta fosse dettata da economia procedurale. Ha inoltre rappresentato di aver consultato il DPO, svolto un’analisi interna, aggiornato le procedure e adottato una circolare specifica. Il Garante ha però ritenuto tali elementi non idonei a superare i rilievi, evidenziando che sarebbe stato necessario predisporre riscontri separati e organizzare una comunicazione individualizzata.
Norme violate e qualificazione della condotta
L’Autorità ha accertato la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, dell’art. 6 GDPR e dell’art. 9 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy. Ha qualificato la vicenda come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR, tenendo conto del numero limitato di interessati, della natura colposa dell’errore, della cooperazione dell’istituto, dell’assenza di precedenti e delle misure correttive interne già adottate.
Esito e conseguenze
Poiché la condotta aveva esaurito i propri effetti, il Garante ha ritenuto non necessari ulteriori interventi correttivi ex art. 58, par. 2, GDPR. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento e ammonito l’istituto ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, disponendo la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria.
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