Deliberazione n. 255 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram e Telegram. Le misure urgenti avevano imposto l’immediata adozione di interventi per impedire la diffusione del materiale e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie. Il provvedimento finale del 24 aprile 2024 si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate il 17 aprile 2024.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy in materia di possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposti della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi considerate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto al Garante di intervenire sulle piattaforme Instagram e Telegram. La disciplina richiamata prevede che l’Autorità decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 159 e 160 del 17 aprile 2024. Le misure hanno riguardato:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
- la trasmissione del materiale in formato hash, al fine di consentire l’identificazione tecnica del contenuto da bloccare;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione del 24 aprile 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 159/2024 e 160/2024 adottati d’urgenza il 17 aprile 2024. Il provvedimento finale non contiene sanzioni, prescrizioni ulteriori o un’analisi articolata delle violazioni, limitandosi alla conferma delle misure urgenti già adottate.
Punti principali
Segnalazione e presupposti dell'intervento
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn.
Provvedimenti urgenti del 17 aprile 2024
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 159 e 160/2024. Tali misure hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash sulle piattaforme Instagram e Telegram e hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi, a soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 159/2024 e 160/2024 adottati dal dirigente competente. Il provvedimento non contiene ulteriori valutazioni di merito né sanzioni pecuniarie.
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