L.R. Marche 2/2005
Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Marche, programmazione, servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro, inserimento dei disabili, sicurezza e regolarità del lavoro. Molte disposizioni sono però datate o sostituite; restano soprattutto le regole organizzative e di indirizzo, con spese e programmi annuali legati agli esercizi indicati e con varie abrogazioni nel testo consolidato.
Norme regionali per occupazione, tutela e qualità del lavoro
Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro
La legge disciplina il sistema regionale marchigiano delle politiche del lavoro, dei servizi per l’impiego e degli interventi di sostegno all’occupazione, con particolare attenzione a giovani, donne, soggetti svantaggiati e persone disabili. Definisce funzioni di Regione e Province, strumenti di programmazione, criteri di accreditamento e varie misure di politica attiva e di tutela della qualità e sicurezza del lavoro.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione esercita le proprie competenze in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale, dello Statuto regionale e del diritto UE. La legge afferma il diritto al lavoro come diritto della persona e orienta l’azione pubblica verso:
- accesso regolare al mercato del lavoro;
- pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere;
- inserimento dei giovani, dei disabili e delle persone a rischio di esclusione sociale;
- stabilità occupazionale e riduzione della precarietà;
- integrazione tra lavoro, istruzione, formazione, politiche sociali e sviluppo economico;
- conciliazione tra tempi di lavoro, vita e cura;
- semplificazione amministrativa, trasparenza e responsabilità sociale delle imprese.
Assetto istituzionale e programmazione regionale
La Regione ha funzioni di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche del lavoro, in raccordo con le Province e nel quadro della concertazione sociale. Svolge inoltre analisi sui fenomeni del mercato del lavoro, anche con attenzione alle differenze di genere, a supporto di lavoro, formazione, istruzione e pari opportunità.
Lo strumento centrale di pianificazione è il Piano regionale per le politiche attive del lavoro, che:
- ha durata triennale;
- è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro il 31 ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento;
- definisce obiettivi, priorità e linee di intervento;
- stabilisce indirizzi per i servizi per l’impiego, criteri di collaborazione pubblico-privato, priorità per le politiche verso i disabili, interventi contro il lavoro irregolare, livelli migliorativi di tutela, sicurezza e qualità del lavoro e indirizzi per i programmi comunitari.
È previsto anche un Programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro, approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, che attua il piano triennale e definisce, tra l’altro, categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale e criteri per incentivi all’inserimento, alla stabilizzazione e alla partecipazione dei lavoratori all’impresa.
Organi di concertazione
La Commissione regionale per il lavoro è la sede di concertazione per proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche attive regionali. Esprime pareri obbligatori su piano regionale, programma annuale e modalità di attuazione di specifici interventi.
La Commissione è composta da rappresentanti istituzionali, delle parti sociali, dei settori produttivi, delle pari opportunità, della tutela dei disabili e del sociale; è nominata con decreto del Presidente della Giunta e dura quanto la legislatura regionale. Ai componenti esterni spetta un’indennità di presenza di euro 25 per seduta e il rimborso spese secondo la disciplina regionale richiamata.
A livello provinciale operano Commissioni provinciali per il lavoro, con compiti di concertazione, parere sui programmi annuali, esercizio di funzioni amministrative in materia di collocamento, liste di mobilità, contratti di formazione e lavoro, piani di inserimento professionale e, più in generale, funzioni attribuite dagli organi provinciali nel rispetto delle competenze regionali. Le Province possono integrare tali commissioni e disciplinarne il funzionamento con regolamento.
Funzioni delle Province e organizzazione territoriale
Le Province, nell’ambito della programmazione regionale, svolgono funzioni di mercato del lavoro e di formazione professionale, gestiscono il controllo delle attività formative per l’apprendistato, le misure di sostegno all’occupazione e alla creazione di impresa, e gli altri compiti loro attribuiti dalla legge.
Adottano i programmi annuali per le politiche del lavoro nel rispetto degli indirizzi regionali e sentite le commissioni provinciali. La legge affida alle Province anche il coordinamento dei soggetti pubblici e privati autorizzati all’intermediazione presenti sul territorio.
Servizi per l’impiego e Centri per l’impiego
Le Province operano tramite Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione, con bacino territoriale di norma non inferiore a 100.000 abitanti. Questi centri svolgono funzioni di informazione, orientamento, intermediazione domanda-offerta, consulenza alle imprese, supporto all’obbligo formativo, accompagnamento al collocamento mirato, mediazione culturale, certificazione dello stato di disoccupazione, gestione delle liste di mobilità, progettazione di corsi di formazione e ogni altro servizio utile all’inserimento lavorativo, compresa la certificazione delle competenze.
I servizi sono resi gratuitamente.
Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni
Per le assunzioni effettuate tramite avviamento a selezione, le pubbliche amministrazioni interessate richiedono l’intervento al centro per l’impiego competente. Quando l’ambito territoriale del richiedente coinvolge più centri per l’impiego, la richiesta è rivolta alla Provincia o alla Regione per la graduatoria unica integrata.
La Giunta regionale disciplina criteri oggettivi, procedure e modalità operative comuni. Le amministrazioni possono anche procedere autonomamente al reclutamento, purché con adeguata pubblicità e comunicazione al centro per l’impiego, nel rispetto delle procedure regionali.
Autorizzazione e accreditamento degli operatori privati
La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio dell’autorizzazione ai servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale svolti nel solo territorio regionale. Le autorizzazioni sono comunicate al Ministero del lavoro.
È inoltre istituito l’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro. L’accreditamento richiede requisiti minimi organizzativi, professionali, economici e territoriali, definiti dalla Giunta, nonché l’applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi. La mancata applicazione dei contratti collettivi comporta la revoca dell’accreditamento.
Cooperazione tra servizi pubblici e privati
La Giunta individua le forme di cooperazione tra servizi pubblici e operatori accreditati, nonché le modalità di verifica, sospensione e revoca degli incarichi.
Regione e Province possono affidare servizi al lavoro agli accreditati tramite strumenti negoziali, ma solo se ricorrono condizioni precise:
- economicità del ricorso al privato;
- motivata impossibilità del servizio pubblico di svolgere l’attività;
- assenza di costi per i lavoratori;
- obbligo di comunicare buone pratiche, dati e risultati.
I soggetti accreditati o autorizzati devono interconnettersi con la borsa continua nazionale del lavoro tramite il nodo regionale e con il sistema informativo regionale Marche Lavoro. Non possono però svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione.
Gestione dei servizi per l’impiego
I soggetti pubblici e privati che erogano servizi per l’impiego devono operare nei confronti di tutti gli utenti, persone e imprese, senza discriminazioni e con pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie deboli.
La Giunta regionale, previo parere delle Province e concertazione con le parti sociali, disciplina:
- standard minimi di servizio;
- criteri di gestione dell’elenco anagrafico e della scheda professionale;
- procedure per accertamento, verifica e certificazione dello stato di disoccupazione;
- procedure di avviamento a selezione;
- attività di assistenza giuridico-amministrativa alle Province.
Sistema informativo regionale Marche Lavoro (SIRMAL)
Il SIRMAL è lo strumento informativo per la programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro. Per le Province è anche lo strumento per organizzare e coordinare i centri per l’impiego del proprio territorio.
Il sistema è finalizzato a:
- semplificare gli adempimenti amministrativi;
- migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;
- aumentare l’incontro tra domanda e offerta;
- integrare dati e sistemi pubblici e privati autorizzati o accreditati;
- fornire un quadro organico del mercato del lavoro, disaggregato per sesso ed età;
- consentire monitoraggio e valutazione dell’impatto delle politiche del lavoro.
Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Giunta regionale.
Politiche attive: lavoro, formazione e orientamento
La Regione sostiene interventi di formazione per l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, svantaggiati e persone a rischio di esclusione sociale, nonché per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Sono previsti anche interventi di formazione continua, formazione continua sulla sicurezza, assegni formativi individuali, formazione per l’imprenditorialità e formazione, anche a distanza, per l’inserimento dei disabili.
La Regione promuove inoltre l’orientamento come strumento di valorizzazione delle competenze e di supporto alle scelte professionali. Province e soggetti accreditati ne curano l’erogazione, anche in coordinamento con le autonomie scolastiche.
Apprendistato
In attuazione della disciplina statale sull’apprendistato, la Giunta regionale regola:
- i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- l’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, integrativa della formazione professionalizzante;
- i profili formativi e la durata dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
La disciplina deve essere adottata previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni più rappresentative e, per le attività di ricerca e alta formazione, anche università e istituzioni formative.
Tirocini, borse di studio e sperimentazioni lavorative
La Regione e le Province possono concedere contributi per tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di favorire l’alternanza studio-lavoro e la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Possono inoltre concedere borse di studio a:
- laureati disoccupati che presentino progetti di ricerca presso studi professionali, imprese o organizzazioni senza fini di lucro con sede operativa nel territorio regionale;
- laureati e diplomati disoccupati per esperienze lavorative presso i medesimi soggetti.
Le esperienze lavorative possono essere attivate anche a favore di persone disabili, indipendentemente dal titolo di studio; per le borse destinate a disabili sono possibili anche datori di lavoro pubblici. La Giunta può prevedere deroghe ai titoli di studio per specifici interventi, previo parere favorevole della Commissione regionale per il lavoro.
Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
La Regione sostiene formazione e occupazione dei soggetti svantaggiati e delle aree con maggiore squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo non discriminazione, parità di trattamento e adeguata formazione.
Ogni anno la Giunta individua le categorie prioritarie di destinatari, tenendo conto del mercato del lavoro e della situazione economica e sociale regionale.
Per svolgere nel territorio regionale attività in regime di raccordo con le Province, i soggetti interessati devono:
- essere accreditati dalla Regione;
- stipulare convenzione con le Province;
- rispettare integralmente i contratti collettivi applicabili.
La Giunta definisce annualmente standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento, requisiti dei tutori aziendali, procedure di verifica delle convenzioni, categorie assunibili e criteri di congruità dell’offerta di lavoro.
Progetti speciali di inserimento lavorativo
La Regione può attivare in via sperimentale misure speciali per favorire l’inserimento di inoccupati in cerca di lavoro e di disoccupati privi di ammortizzatori sociali. Può intervenire, in base alla situazione economica personale e familiare, con erogazioni monetarie fino a una soglia predeterminata per la durata del progetto.
La disciplina operativa è rimessa a deliberazione della Giunta, sentite Province e parti sociali.
Incentivi all’occupazione e sostegno alla creazione di impresa
Regione e Province possono concedere incentivi alle imprese che assumano, anche a tempo parziale, disoccupati svantaggiati o a rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento a donne e ultracinquantenni.
Possono inoltre promuovere l’auto-imprenditorialità e concedere finanziamenti per la costituzione di nuove imprese con sede operativa nel territorio regionale, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
La Regione sostiene progetti sperimentali proposti da enti pubblici, imprese o gruppi di imprese che adottino accordi con azioni positive per la flessibilità dell’organizzazione del lavoro, al fine di conciliare tempi di vita e di lavoro.
Inserimento lavorativo delle persone disabili
La legge dedica un ampio insieme di misure al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo delle persone disabili, in attuazione della normativa statale e regionale di settore. La Regione promuove:
- sostegno al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo;
- inserimento nel lavoro dipendente e avvio di attività autonome;
- iniziative formative tarate sui fabbisogni professionali del mercato locale;
- azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e accompagnamento alla stabilizzazione;
- individuazione dei requisiti dei tutori aziendali e degli operatori della mediazione.
Le Province, individuate come uffici competenti ai sensi della legge n. 68/1999, disciplinano gli aspetti non soggetti a regolazione uniforme regionale.
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
Il fondo regionale per l’occupazione dei disabili è alimentato da sanzioni amministrative, recuperi ed economie di spesa, altri apporti, stanziamenti regionali e contributi esonerativi previsti dalla legge n. 68/1999.
Con tali risorse la Regione concede contributi per azioni positive di sostegno volte a migliorare l’occupabilità dei disabili e l’inserimento mirato. Tra gli interventi finanziabili rientrano, in particolare:
- progetti sperimentali e pilota;
- corsi propedeutici o periodici;
- buone pratiche;
- tutoraggio;
- rimozione di ostacoli all’inserimento;
- acquisto di beni per il telelavoro;
- percorsi di formazione e lavoro nelle cooperative sociali di tipo B.
Possono accedere ai finanziamenti i datori di lavoro privati operanti nella Regione che assumano i soggetti tutelati dalla legge n. 68/1999 e rispettino i relativi obblighi, nonché anche i datori di lavoro non obbligati che assumano disabili. La Giunta individua interventi prioritari, entità, modalità di concessione e criteri di valutazione tecnico-finanziaria.
Commissione paritetica per il collocamento dei disabili e convenzioni
La Commissione paritetica per il collocamento dei disabili garantisce il regolare e imparziale utilizzo del fondo e la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti.
La Giunta determina inoltre i criteri per la validazione delle convenzioni ex articolo 14 del d.lgs. 276/2003, disciplinando in particolare:
- coefficiente minimo del valore unitario delle commesse;
- limite massimo di copertura della quota d’obbligo tramite convenzioni, che non può superare un quinto del totale;
- modalità di adesione dei datori di lavoro, con parere positivo degli uffici provinciali competenti per il collocamento mirato.
Stabilità, regolarità e sicurezza del lavoro
La Regione promuove accordi di solidarietà e contribuisce all’integrazione retributiva dei lavoratori interessati dai contratti di solidarietà difensivi. Inoltre può sostenere, insieme alle Province, processi di trasformazione organizzativa e formazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Per prevenire crisi occupazionali territoriali, settoriali e aziendali, la Regione realizza azioni di anticipazione e salvaguardia dei livelli occupazionali, sostenendo progetti di formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori e potendo concorrere all’integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati non coperti da altre tutele pubbliche, salvo la disoccupazione ordinaria. La Giunta promuove inoltre i confronti e gli esami congiunti previsti nelle procedure di crisi e mobilità.
La Regione sostiene anche iniziative di informazione sulla previdenza complementare e integrativa.
Responsabilità sociale dell’impresa e sicurezza sul lavoro
La Regione promuove il bilancio sociale e la certificazione etica come strumenti per rafforzare qualità, sicurezza e regolarità del lavoro e il rapporto sostenibile tra impresa e ambiente. Sostiene iniziative imprenditoriali concordate con le parti sociali per migliorare salute, sicurezza, qualità del lavoro e partecipazione dei lavoratori, nonché per tutelare ambiente e comunità interessate dall’attività produttiva.
Promuove altresì iniziative contro lo sfruttamento del lavoro minorile, l’abuso della forza lavoro, l’inquinamento e la compromissione della salute di lavoratori e popolazioni interessate. Sono previsti programmi formativi sulla responsabilità sociale d’impresa, in coerenza con gli indirizzi dell’Unione europea.
In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la Regione:
- promuove azioni informative sui rischi del lavoro;
- sostiene gli organismi paritetici per informazione e formazione;
- finanzia progetti informativi per lavoratori delle piccole e medie imprese;
- sostiene programmi formativi sulla sicurezza.
Emersione del lavoro irregolare
La Regione promuove il contrasto al lavoro sommerso e l’occupazione regolare. Nel piano regionale e nel programma annuale sono definite linee di intervento per l’emersione, nel rispetto di alcuni principi fondamentali:
- benefici regionali concessi solo a soggetti in regola con gli obblighi previdenziali e che applichino trattamenti non inferiori ai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi;
- possibilità di revoca dei benefici in caso di inadempimento;
- promozione dell’accesso al lavoro e dell’integrazione della forza lavoro immigrata;
- azioni di emersione con coinvolgimento delle parti sociali e cooperazione istituzionale;
- sportelli, tutoraggio, consulenza e animazione territoriale;
- meccanismi di consolidamento delle attività emerse;
- interventi formativi e informativi sulla legalità e sui rischi dell’economia sommersa.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2005 è autorizzata una spesa complessiva di euro 50.433.218,42, con copertura tramite specifici stanziamenti di bilancio indicati dalla legge. Per gli anni successivi la spesa è demandata alla legge di bilancio e alla legge finanziaria, nei limiti degli equilibri complessivi e delle assegnazioni UE e statali, oltre che delle risorse regionali.
Potere sostitutivo e disposizioni transitorie
In caso di mancato rispetto dei termini o di atti adottati in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa diffida, può adottare provvedimenti sostitutivi nei confronti degli enti locali.
Sul piano transitorio, gli organi collegiali previgenti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organismi. Le commissioni istituite dalla legge devono dotarsi di regolamento, salvo quelle provinciali previste dall’articolo 8, e si applicano le norme regionali sulle nomine e designazioni in quanto compatibili. Fino all’adozione degli atti attuativi continuano ad applicarsi gli atti previgenti.
Abrogazioni e quadro normativo consolidato
Il testo consolidato evidenzia numerose abrogazioni di disposizioni di leggi regionali precedenti, comprese la legge regionale 9 novembre 1998, n. 38 in larga parte, la l.r. 3 aprile 2000, n. 24, la l.r. 24 gennaio 2000, n. 6, altri articoli e commi di leggi regionali precedenti, nonché singoli commi di disposizioni ulteriori. Il quadro risultante è quindi quello di una disciplina regionale organica del mercato del lavoro, ma costruita su un impianto in parte superato da successive modifiche e dal progressivo assorbimento di molte regole in normative più recenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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