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Legge

L.R. Marche 5/2005

Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n.27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale"

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Marche disciplina in via transitoria le elezioni regionali del 2005, rinviando alla legislazione statale e prevedendo regole specifiche su indizione, presentazione delle liste e rappresentanza di genere. Ha efficacia limitata alle elezioni del 2005 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Norme transitorie per le elezioni regionali marchigiane del 2005 e modifica della l.r. 27/2004

Norme transitorie per le elezioni regionali marchigiane del 2005

La legge interviene esclusivamente per disciplinare le elezioni regionali della Regione Marche dell’anno 2005, introducendo regole transitorie rispetto alla normativa regionale previgente. La disciplina è quindi circoscritta a quel turno elettorale e non configura una regolazione generale e stabile del procedimento elettorale regionale.

Ambito di applicazione e rapporto con la normativa statale

Per le elezioni regionali del 2005 resta ferma la legislazione statale vigente, alla quale si aggiungono le disposizioni speciali introdotte dalla legge regionale. La norma opera dunque come integrazione transitoria della disciplina elettorale applicabile in quel contesto specifico.

Indizione delle elezioni e riparto dei seggi

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale. Il decreto di indizione deve indicare anche il numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.

Presentazione delle liste provinciali

La legge stabilisce soglie differenziate per la sottoscrizione delle liste provinciali, in base alla dimensione demografica della circoscrizione:

  • nelle circoscrizioni elettorali fino a 250.000 abitanti, le liste sono presentate da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione;
  • nelle circoscrizioni elettorali con più di 250.000 abitanti, le liste sono presentate da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione.

Rappresentanza di genere nelle liste

In ogni lista provinciale e regionale devono essere presenti candidati di entrambi i generi, a pena di inammissibilità. La previsione opera come requisito sostanziale di ammissione delle liste per le elezioni regionali del 2005.

Entrata in vigore e limite temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La sua applicabilità sostanziale è comunque limitata alle elezioni regionali dell’anno 2005, già concluse e quindi non più utilmente applicabile nella pratica odierna.

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