L.R. Marche 3/2005
Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche disciplina servizi funebri, cimiteriali, cremazione, trasporto salme e sale del commiato, fissando autorizzazioni, requisiti e sanzioni. Prevede regole specifiche per i trasporti entro il territorio regionale, per le attività funebri autorizzate dal Comune e per la pianificazione cimiteriale. È tuttora di riferimento, salvo parti abrogate o superate da norme successive.
Disciplina delle attività funebri, cimiteriali e necroscopiche nelle Marche
Disciplina delle attività funebri, necroscopiche e cimiteriali nelle Marche
La legge regionale delle Marche definisce l’assetto dei servizi connessi al decesso, nel rispetto della dignità della persona e delle convinzioni religiose e culturali. La disciplina riguarda attività funebri, trasporto di salme e cadaveri, cremazione, cimiteri, sale del commiato e relative sanzioni.
Finalità e ambito di applicazione
La legge mira a tutelare gli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e a improntare la vigilanza sanitaria a criteri di efficacia ed efficienza. L’ambito è territoriale regionale: le regole speciali sui trasporti e sulle autorizzazioni operano nel territorio delle Marche, salvo i richiami alla normativa statale o internazionale.
Funerali civili e spazi pubblici
I Comuni devono assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili. Tali spazi devono consentire la riunione delle persone e l’orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei familiari.
Trattamenti del cadavere, osservazione e sale del commiato
Le strutture pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero possono ricevere cadaveri di persone decedute in abitazioni o luoghi pubblici, oltre che di persone decedute nella struttura, per il periodo di osservazione o per riscontro diagnostico, autopsia o provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Su richiesta dei congiunti, la salma può essere collocata durante l’osservazione in sale del commiato, che devono possedere le caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria ed essere autorizzate ai sensi della normativa regionale sulle strutture sanitarie.
Sono consentiti imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
Donazione del cadavere a fini di studio
Quando il defunto abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per studio, ricerca o insegnamento, i congiunti o conviventi devono darne comunicazione al Comune del decesso. Il Comune rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso dell’istituto ricevente e a spese di quest’ultimo.
Trasporto di salme, cadaveri e resti mortali
Se il decesso avviene in abitazioni inadatte all’osservazione o su richiesta dei familiari o conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso obitorio, servizio mortuario ospedaliero pubblico o privato accreditato, oppure presso sale del commiato, anche situate in altro Comune. In quest’ultimo caso il trasporto va preventivamente comunicato al Comune del decesso.
Il medico intervenuto deve attestare che il trasporto non arreca pregiudizio alla salute pubblica e che non vi è sospetto di reato. La certificazione costituisce titolo valido per il trasporto solo se questo si svolge interamente nel territorio regionale.
Durante il trasporto la salma deve essere collocata in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica; il trasporto va effettuato in tempi brevi.
Le autorizzazioni al trasporto e al seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono rilasciate secondo la normativa vigente. I trasporti da e per l’estero sono autorizzati dal Comune del decesso secondo le norme nazionali e internazionali.
L’addetto al trasporto verifica, prima della partenza, che il feretro sia confezionato in modo idoneo rispetto a destinazione e distanza; per i trasporti all’estero la verifica è effettuata dalla competente zona territoriale dell’ASUR, che può disporre misure igienico-sanitarie particolari.
Per i trasporti da Comune a Comune nel territorio regionale non è obbligatoria l’iniezione conservativa e, se il cadavere deve essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa può essere assolto con un involucro biodegradabile interno alla cassa di legno, idoneo a garantire l’impermeabilità del fondo per il tempo necessario alla pratica funeraria prescelta.
La vigilanza sui trasporti di cadaveri, resti ossei o ceneri spetta al Comune; la verifica dell’idoneità di automezzi e rimesse dei carri funebri spetta alla zona territoriale competente dell’ASUR.
Cremazione, urne e dispersione delle ceneri
L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della legge statale sulla cremazione e dispersione delle ceneri. La dispersione può avvenire nei luoghi previsti dalla normativa statale ed è eseguita dai familiari o dall’esecutore testamentario.
La zona territoriale ASUR competente può autorizzare l’uso di feretri in legno dolce non verniciato per ridurre fumi inquinanti e tempi di cremazione.
Se il defunto non ha disposto la dispersione, le ceneri sono raccolte in urna sigillata, con i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari. La consegna dell’urna avviene previa sottoscrizione di un documento sulla destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e il Comune del decesso, accompagna obbligatoriamente il trasporto delle ceneri.
Attività funebre: contenuto, requisiti e limiti
Per attività funebre si intende il servizio che comprende congiuntamente: disbrigo delle pratiche amministrative su mandato dei familiari, vendita di casse e articoli funebri in occasione del funerale, trasporto del cadavere dal luogo del decesso a quello di osservazione, onoranze, cimitero o crematorio.
L’attività può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche che ottengano l’autorizzazione del Comune ove ha sede l’impresa, sulla base dei requisiti stabiliti dal regolamento regionale.
Il conferimento dell’incarico e le attività connesse al funerale si svolgono nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, in altro luogo, ma non all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche o private né nei locali di osservazione.
L’autorizzazione all’attività funebre non può comprendere funzioni pubbliche come la sorveglianza durante il periodo di osservazione o l’accertamento di morte. Gli addetti devono possedere i requisiti professionali fissati dal regolamento regionale.
Il Comune deve informare la cittadinanza sull’attività funebre, con particolare riguardo alle diverse forme di seppellimento, ai profili economici e alle imprese operanti nel territorio. La Regione promuove, d’intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e delle categorie interessate, un codice deontologico per gli operatori del settore, a tutela dei cittadini e della concorrenza.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione all’attività funebre
In caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione o delle norme regolamentari, il Comune diffida il soggetto autorizzato a regolarizzare o a fornire giustificazioni entro un termine congruo.
Se le giustificazioni non sono ritenute sufficienti, o il termine decorre inutilmente, o non si provvede alle regolarizzazioni richieste, il Comune ordina la chiusura dell’attività fino alla rimozione delle cause. La riapertura richiede una specifica autorizzazione.
In presenza di gravi o ripetute infrazioni, il Comune può revocare l’autorizzazione.
Cimiteri, sepolture e pianificazione
Il Comune deve garantire sepoltura ai residenti deceduti, ai morti nel territorio comunale, agli aventi diritto a sepoltura privata esistente nel Comune, ai nati morti e ai prodotti del concepimento quando il parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria comunale, alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi in strutture sanitarie comunali, nonché a ossa, resti mortali e ceneri derivanti da tali soggetti.
Ogni Comune, tramite piani cimiteriali e nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, deve prevedere aree cimiteriali idonee a coprire il fabbisogno di sepoltura dei venti anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, favorendo le forme a minore impatto ambientale: inumazione e cremazione.
La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’attività funebre.
L’area cimiteriale deve essere recintata; l’area di rispetto va definita tenendo conto di parcheggi e servizi per i frequentatori, eventuali ampliamenti, la presenza di servizi o impianti tecnologici e il rispetto delle attività di culto.
La Regione, d’intesa con ANCI, disciplina nel regolamento regionale i requisiti per nuovi cimiteri, soppressione e ristrutturazione di quelli esistenti, le caratteristiche dei campi di inumazione, loculi, sepolture private e strutture cimiteriali e crematorie, nonché le modalità per le sepolture private fuori dai cimiteri.
Il Comune può concedere aree interne al cimitero per sepolture private a privati, associazioni o enti morali, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. Può inoltre autorizzare, fuori dall’area cimiteriale, cappelle private con area di rispetto e, in casi giustificati di speciali onoranze, tumulazioni in luoghi diversi dal cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche di ASUR e ARPAM.
I Comuni definiscono, previo parere di ASUR e ARPAM, l’assetto interno di ciascun cimitero, i turni di rotazione dei campi di inumazione o i trattamenti del terreno per favorire la mineralizzazione, le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché l’ampiezza delle aree di rispetto.
La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti sono autorizzate dal Comune, previo parere vincolante di ASUR e ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione dei cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale ASUR.
Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell’anno alla presenza di personale del gestore del cimitero, secondo le modalità fissate dal Comune; in particolari situazioni il Comune può richiedere la presenza di personale sanitario. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie vale la normativa statale.
Sale del commiato: localizzazione e gestione
I soggetti autorizzati all’attività funebre possono realizzare e gestire proprie sale del commiato secondo il regolamento regionale e la legge.
I Comuni stabiliscono la localizzazione di tali strutture in aree specifiche individuate dagli strumenti urbanistici, in modo da garantire compatibilità con le altre attività presenti, accessibilità adeguata e disponibilità di spazi di sosta.
In via transitoria, fino all’adozione di tali atti, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee D e F, oppure anche B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati ad abitazione civile, residenza o usi turistici o ricreativi. In ogni caso devono essere garantite riservatezza, accessibilità e spazi di sosta adeguati.
Regolamento regionale e atti attuativi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento regionale deve definire: requisiti e modalità per l’autorizzazione dell’attività funebre e la gestione delle sale del commiato; profili professionali e percorsi formativi degli operatori; strutture destinate al deposito per l’osservazione dei cadaveri e criteri di riparto degli oneri; requisiti e caratteristiche dei cimiteri.
Con decreto del direttore generale del dipartimento regionale competente si disciplinano le modalità e i casi di rimozione delle protesi dalle salme destinate alla cremazione e la tenuta dei registri cimiteriali.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni amministrative, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni della disciplina su sale del commiato, trattamenti del cadavere, trasporti, cremazione, attività funebre e relative autorizzazioni.
Le sanzioni vanno, a seconda della violazione, da 400 euro a 5.000 euro. Per quanto non disciplinato si applica la legge regionale generale sulle sanzioni amministrative.
Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa statale
Le imprese che esercitano stabilmente l’attività funebre nel territorio regionale devono adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento regionale secondo modalità e termini ivi stabiliti.
I soggetti con sede legale fuori regione che operano nelle Marche solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell’autorizzazione comunale, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla legge regionale per l’attività svolta nel territorio.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa nazionale vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 feb 2005L.R. Marche 5/2005
- Legge · 25 gen 2005L.R. Marche 2/2005
- Legge · 23 feb 2005L.R. Marche 15/2005
- Legge · 23 feb 2005L.R. Marche 12/2005
- Legge · 23 feb 2005L.R. Marche 11/2005
- Legge · 23 feb 2005L.R. Marche 10/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →