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Sentenza

Sentenza n. 940/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Montemurlo sulle comunicazioni inviate in data 4 dicembre e 16 dicembre 2025, nonché sulla diffida ad adempiere inviata per loro conto dall'Avv. Del Santo Beverini a mezzo pec in data 19 gennaio 2026, con cui i ricorrenti hanno chiesto l'adozione di tutti gli atti amministrativi e tecnici e l'avvio delle opere urgenti e indifferibili necessarie a ripristinare la piena funzionalità e accessibilità carrabile del ponte sul Fosso Stregale insistente sulla Via Pericolo, unica via di accesso alle loro abitazioni; nonché per l'accertamento, dell'obbligo del Comune di Montemurlo di provvedere in ordine alle menzionate istanze per la condanna del Comune di Montemurlo a provvedere in ordine alle menzionate istanze, ovvero all'adozione degli atti e all'avvio delle opere necessarie al ripristino di un accesso carrabile e pedonale sicuro alle abitazioni dei ricorrenti, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di prevedere fin d'ora la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi in cui l'inerzia del Comune di Montemurlo si protragga oltre il termine assegnato ponendo i conseguenti costi a carico del detto Comune; per la condanna, altresì, del Comune di Montemurlo all'erogazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990 ss.mm.ii.

Giustizia amministrativa202600619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze dirette al ripristino del ponte sul Fosso Stregale e della relativa accessibilità carrabile e pedonale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di abitazioni site in via Pericolo, hanno agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Montemurlo sulle comunicazioni del dicembre 2025 e sulla diffida del 19 gennaio 2026. Hanno dedotto che, dal marzo 2023, la chiusura al traffico veicolare del ponte sul Fosso Stregale, unica via di accesso alle abitazioni, aveva compromesso l’accessibilità carrabile e richiesto l’adozione degli atti amministrativi e tecnici e l’avvio delle opere necessarie al ripristino del ponte, oltre all’indennizzo da ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 e alla nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la tardività del ricorso, l’inammissibilità per mancanza di un obbligo giuridico di provvedere e l’infondatezza della pretesa, deducendo di essersi attivato per realizzare una viabilità alternativa e, parallelamente, di avere approvato il progetto di fattibilità per il rifacimento del ponte.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse il mancato esercizio del potere amministrativo in materia di viabilità e non provvedimenti incidenti immediatamente e direttamente sul regime delle acque pubbliche, riservati alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e comunque infondato. La domanda, come formulata nelle istanze e nella diffida, mirava specificamente a imporre la riparazione e riapertura del ponte, escludendo soluzioni alternative. Secondo il Collegio, tale pretesa concerne una scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione sulla realizzazione di un’opera pubblica e non è collegata a una posizione differenziata e qualificata dei ricorrenti, configurando un interesse di mero fatto non tutelabile mediante il rito sul silenzio. Inoltre, il Comune aveva dimostrato di essersi concretamente attivato per una soluzione viabilistica alternativa, procurandosi i terreni necessari e affidando i lavori, sicché non risultava un inadempimento rispetto alla più generale esigenza di assicurare l’accessibilità alle abitazioni. La richiesta di una qualsiasi viabilità alternativa è stata ritenuta irritualmente introdotta nel giudizio. La domanda di indennizzo non è stata accolta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il rito presuppone la sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere sulla specifica istanza.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato dal Comune con riguardo alla dedotta tardività del ricorso; la questione non risulta decisiva, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933

    Attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione di legittimità in unico grado sui provvedimenti che incidono immediatamente e direttamente sul regime delle acque pubbliche; tale ambito non ricomprende la controversia sul mancato esercizio del potere in materia di viabilità.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    Posto a fondamento della richiesta di indennizzo per il ritardo, non accolto in ragione dell’esito in rito e nel merito della domanda principale.

Massime di principio

  • Il rito avverso il silenzio è esperibile solo quando l’amministrazione sia titolare di uno specifico obbligo giuridico di provvedere sull’istanza proposta; non può essere utilizzato per imporre l’adozione di una determinata opera pubblica o di una specifica soluzione tecnica rientrante nella discrezionalità amministrativa.
  • La pretesa del privato alla riparazione e riapertura di una determinata infrastruttura viaria, con esclusione di soluzioni alternative, esprime un interesse di mero fatto quando mira a coartare la scelta discrezionale dell’amministrazione sulla realizzazione dell’opera pubblica e non è sorretta da una posizione differenziata e qualificata.
  • La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche presuppone che siano impugnati provvedimenti incidenti in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche; la controversia sul mancato esercizio del potere amministrativo in materia di viabilità appartiene invece alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • L’amministrazione non è inadempiente rispetto all’obbligo di provvedere quando dimostri di essersi concretamente attivata per assicurare il risultato amministrativo richiesto in termini generali, anche mediante una soluzione viabilistica alternativa rispetto a quella specificamente pretesa dal privato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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