Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 2/2004

Abrogazione di leggi regionali e di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali ed artigiane.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 2/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale abroga, dal 23 marzo 2004, un ampio elenco di leggi e singole disposizioni regionali che disciplinavano agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali e artigiane. Si tratta di un intervento di mera soppressione normativa, senza nuove misure sostitutive.

Abrogazione di leggi e disposizioni regionali su agevolazioni finanziarie a imprese industriali e artigiane

Abrogazione di norme regionali su agevolazioni per imprese industriali e artigiane

La legge regionale della Toscana 8 marzo 2004, n. 2 interviene esclusivamente in senso abrogativo su un insieme di previgenti leggi regionali e di specifiche disposizioni di leggi regionali in materia di agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali e artigiane. L’effetto è quello di eliminare dal sistema normativo regionale tali discipline, con decorrenza dalla pubblicazione nel B.U. del 23 marzo 2004.

Ambito dell’intervento

Il provvedimento non introduce nuovi contributi, incentivi o procedure, ma cancella una pluralità di fonti regionali che regolavano forme di sostegno finanziario alle imprese industriali e artigiane. La portata è quindi meramente soppressiva e riguarda solo il territorio della regione interessata.

Leggi regionali integralmente abrogate

Sono abrogate integralmente numerose leggi regionali adottate tra il 1977 e il 1998, tutte riferite a precedenti discipline di agevolazione economica. Tra queste figurano, in particolare, le leggi regionali del 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992, 1997 e 1998 espressamente elencate nel testo. Dal 23 marzo 2004 tali testi non sono più applicabili.

Disposizioni specifiche abrogate in singole leggi

Oltre all’abrogazione integrale di varie leggi, la norma sopprime anche specifiche disposizioni di precedenti leggi regionali, e precisamente:

  • gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;
  • il quinto comma dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41;
  • la lettera c) del primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 52;
  • il titolo VII della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62.

Effetti pratici

Il risultato è la cessazione della base normativa regionale che sorreggeva quelle forme di agevolazione finanziaria. Non sono previsti regimi transitori, sostituzioni o nuove misure operative nel testo fornito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.