L.R. Valle d'Aosta 1/2004
Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta la sanatoria amministrativa degli illeciti edilizi, fissando un divieto generale con limitate eccezioni, i limiti al condono ex d.l. 269/2003 e le sanzioni per opere in aree tutelate. Prevede inoltre strumenti per la riqualificazione di beni urbanistici, ambientali e paesaggistici. Le disposizioni finanziarie riguardano gli anni 2004-2006; il resto è di applicazione generale ma in parte legato a pratiche pendenti dell’epoca.
Riqualificazione urbanistica e paesaggistica; limiti alla sanatoria degli abusi edilizi in Valle d’Aosta
Riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e disciplina degli illeciti edilizi in Valle d’Aosta
La legge regionale disciplina, nell’ambito della competenza esclusiva della Valle d’Aosta, le iniziative e le procedure per la definizione amministrativa degli illeciti edilizi e per la riqualificazione e valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici presenti nel territorio regionale. Il provvedimento si coordina con la normativa statale sul condono edilizio e sulla tutela paesaggistica.
Sanatoria degli abusi edilizi: regola generale e limiti
La disciplina regionale parte da un principio di divieto generale di sanatoria degli interventi urbanistici o edilizi abusivi, salvo il diverso regime già previsto dalla normativa urbanistica regionale per specifiche ipotesi. Restano comunque salvi i procedimenti per i quali, nei termini di legge, sia stata presentata una regolare domanda di titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della disciplina statale previgente sul condono.
Applicazione limitata del condono edilizio statale del 2003
In deroga al divieto generale, la legge consente la sanatoria degli illeciti edilizi rientranti nel condono di cui al d.l. 269/2003, ma con importanti restrizioni territoriali e oggettive. Sono infatti richiamati ulteriori vincoli per immobili situati in siti di importanza comunitaria, in aree di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o agricolo, nei beni culturali isolati del PTP e negli edifici censiti come documento nei PRG.
Non sono comunque sanabili le tipologie di illecito che comportino ampliamento volumetrico di manufatti o nuove costruzioni. Sono invece ammesse, nei limiti previsti, alcune opere pertinenziali prive di autonoma funzionalità, anche se comportano ampliamenti, nonché gli ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti purché senza aumento delle unità abitative.
Gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria sono aumentati del 100% e sono comunque dovuti almeno nella misura di 500 euro.
Modalità applicative del condono e ruolo della Giunta regionale
L’attuazione operativa delle regole sul condono è demandata a una deliberazione della Giunta regionale, da adottare previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti. La disciplina consolidata rinvia quindi a tale atto per le modalità applicative concrete.
Indennità pecuniaria e tutela paesaggistica
Per gli illeciti in aree vincolate, la legge disciplina la determinazione dell’indennità pecuniaria/risarcitoria dovuta ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Quando il parametro danno è pari a zero, la somma equivalente è fissata in 1.000 euro per qualsiasi tipologia di opera abusiva, anche per pratiche per le quali la struttura regionale competente abbia già rilasciato il parere finalizzato alla sanatoria.
Quando sia accertato un danno paesaggistico-ambientale, la Regione determina la misura dell’indennità risarcitoria e il contravventore deve versarla secondo le modalità vigenti; questa disciplina si applica anche alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge.
Regolarizzazione amministrativa in ambiti tutelati
Per le opere eseguite in ambiti sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale senza autorizzazione preventiva, la sanabilità è ammessa solo se gli interventi risultano compatibili con le prescrizioni e i limiti del PTP e della normativa urbanistica regionale in materia di tutela.
La struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale quantifica la sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione ripristinatoria, totale o parziale, secondo una graduazione basata sul grado di compatibilità dell’intervento e sull’eventuale danno prodotto:
- 1.000 euro per interventi compatibili senza danno paesaggistico-ambientale;
- da 1.000 a 10.000 euro per interventi non totalmente compatibili ma in gran parte adeguabili con mitigazioni;
- da 10.000 a 30.000 euro per interventi non compatibili ma parzialmente adeguabili;
- da 30.000 a 80.000 euro per interventi non compatibili e non adeguabili.
Per gli interventi non ricompresi in tali fasce, o comunque con danno paesaggistico-ambientale rilevante, la sanzione è determinata mediante perizia di stima.
Termini per il parere paesaggistico
Il parere vincolante sulla compatibilità paesaggistico-ambientale delle opere realizzate senza autorizzazione preventiva deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso negativo.
Riqualificazione e valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici
Le iniziative di interesse regionale sono orientate alla valorizzazione organica del territorio regionale, anche con finalità turistico-culturali. Gli obiettivi comprendono:
- la prevenzione di alterazioni dell’equilibrio ambientale e paesaggistico;
- il ripristino di situazioni compromesse, con attenzione al recupero dei cicli naturali e delle aree agricole;
- il ripristino completo di carattere ambientale e paesaggistico, anche tramite l’ammodernamento delle urbanizzazioni e dell’arredo urbano;
- il riordino di insediamenti esistenti e il riuso di aree dismesse o degradate.
Programmazione, priorità e realizzazione degli interventi
La Giunta regionale definisce le priorità degli interventi, sentito il Consiglio permanente degli enti locali. Sulla base di tali priorità, la struttura regionale competente in materia di ambiente predispone un piano che contiene la valutazione dei fabbisogni, le linee di politica ambientale e l’elenco degli interventi di interesse regionale con le modalità di progettazione, finanziamento e la spesa presunta.
Il piano è approvato dal Consiglio regionale e può essere aggiornato annualmente con nuovi interventi. Gli interventi sono realizzati mediante progetti, anche integrati, coerenti con le linee programmatiche del PTP e conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici vigenti.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di 50.000 euro per il 2004 e di 350.000 euro annui dal 2005. La copertura è assicurata mediante riduzioni di specifici stanziamenti di bilancio, con particolare riferimento ai capitoli relativi al verde pubblico, al recupero ambientale e alla bonifica di aree inquinate. La Giunta regionale può disporre le necessarie variazioni di bilancio.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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