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Sentenza

Sentenza del 19/05/2015 n. 1806 - Comm. Trib. Prov. Siracusa

Commissione Tributaria Provinciale Siracusa Sez. 7, sentenza n. 1806/07/15 del 19 maggio 2015- Presidente Muscarà, Estensore CreazzoImposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 - art. 138 della legge n. 388 del 2000 - Rateizzazione di quanto dovuto per tributi- Possibilità - Proroga del termine per l'emissione degli atti impositivi dell'Ufficio - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, oltre a consentire il versamento rateizzato dei tributi dovuti dai contribuenti colpiti dal sisma del 1990, producesse anche una proroga del termine entro il quale l’Ufficio poteva emettere l’atto impositivo. La controversia riguardava quindi la distinzione tra i termini e le agevolazioni relativi alla riscossione e il termine ordinario per l’emissione dell’accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha stabilito che l’art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000 consente un’ampia rateizzazione dei tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, ma non proroga, per ciò solo, il termine entro il quale l’Ufficio deve emettere l’atto impositivo. Il termine di emissione dell’accertamento resta pertanto quello ordinario. La decisione è favorevole all’Amministrazione sotto il profilo del principio affermato, salvo eventuali ulteriori aspetti del dispositivo non riportati nel testo fornito.

Norme richiamate

  • Art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un'ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato anche il termine entro cui deve essere emesso, dall'Ufficio, l'atto impositivo.

    La norma disciplina le modalità agevolate di pagamento e la rateizzazione dei tributi, ma non incide automaticamente sui termini ordinari entro i quali l’Amministrazione deve emettere l’atto impositivo.

Massime di principio

  • Un’agevolazione relativa alla riscossione o alla rateizzazione del tributo non comporta automaticamente una proroga dei termini per l’accertamento o per l’emissione dell’atto impositivo.
  • Le norme agevolative devono essere interpretate in base al loro specifico oggetto: se regolano il pagamento, non possono essere estese anche ai termini dell’attività accertativa in assenza di una previsione espressa.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la tempestività dell’atto impositivo secondo i termini ordinari e il diritto del contribuente alle eventuali modalità agevolate di pagamento.
  • Una proroga dei termini dell’Amministrazione tributaria richiede normalmente una disposizione normativa chiara e specifica; non può essere desunta soltanto dall’esistenza di una rateizzazione o di un regime di favore per il contribuente.

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