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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6333 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la validità dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, sostenendo che fosse stato notificato oltre il termine ordinario previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, affermava che l'adesione al condono tombale previsto dall'art. 9 della L. n. 289/2002, effettuata per le annualità dal 1997 al 2001, avrebbe impedito l'applicazione della proroga biennale dei termini prevista dall'art. 10 della medesima legge, anche con riferimento ai redditi soggetti a tassazione separata e quindi esclusi dal condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la proroga biennale dei termini di accertamento si applica quando il contribuente non abbia validamente usufruito del condono con riferimento alla specifica tipologia di reddito accertata. Poiché la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno edificabile era soggetta a tassazione separata e non poteva essere definita mediante il condono tombale ex art. 9, l'Agenzia delle Entrate poteva beneficiare della proroga biennale, anche se la contribuente aveva utilizzato il condono per altri redditi. L'avviso è stato quindi ritenuto tempestivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Disciplina i termini ordinari entro i quali l'Amministrazione finanziaria può emettere gli avvisi di accertamento sui redditi. Nel caso esaminato, tali termini sono stati prorogati di due anni in applicazione della L. n. 289/2002.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Definizione automatica dei redditi mediante condono tombale

    La definizione automatica non comprende i redditi soggetti a tassazione separata. L'adesione al condono produce effetti preclusivi solo per i redditi ai quali il condono è validamente applicabile.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10

    Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9, i termini di cui al D.P.R. n. 600/1973, art. 43, e al D.P.R. n. 633/1972, art. 57, sono prorogati di due anni

    La proroga biennale opera con riferimento alle specifiche annualità e tipologie reddituali per le quali il contribuente non ha presentato una domanda di condono valida e accoglibile. L'adesione al condono per altri redditi non impedisce la proroga relativa ai redditi esclusi dalla sanatoria.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Prevede i termini per gli accertamenti in materia di IVA, richiamati dall'art. 10 della L. n. 289/2002 ai fini della proroga biennale.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3

    Principio generale di irretroattività e stabilità dei termini tributari, derogato dall'art. 10 della L. n. 289/2002 mediante la proroga biennale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di proporre ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stata la base processuale del motivo dedotto dalla contribuente.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono o a una sanatoria deve essere valutata separatamente per ciascuna tipologia di reddito e per ciascuna annualità; non è sufficiente aver presentato una domanda valida per altri redditi.
  • Se il reddito oggetto di accertamento è escluso dalla specifica forma di condono utilizzata, il contribuente è considerato, con riferimento a quel reddito, come non sanato.
  • La proroga dei termini di accertamento prevista da una legge di condono può applicarsi anche a un contribuente che abbia aderito al condono per altri redditi, quando la domanda non copra validamente il reddito accertato.
  • Per verificare la decadenza dell'Amministrazione, occorre prima individuare il termine ordinario e poi verificare se ricorrono presupposti di proroga riferiti proprio al reddito e all'annualità contestati.
  • La ratio della proroga è consentire all'Amministrazione un tempo maggiore per controllare le posizioni non effettivamente definite; non costituisce un beneficio generale collegato alla sola presentazione di una domanda di condono.

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