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Sentenza

Sentenza n. 3987/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202602611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso a un progetto di riqualificazione di una piazza e ai relativi provvedimenti di approvazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile prospiciente la piazza, aveva chiesto al Comune di Napoli di conoscere gli estremi del provvedimento e il progetto architettonico relativo a un intervento di riqualificazione della piazza, nonché di ottenerne copia. L'istanza, presentata il 20 febbraio 2026, non era stata riscontrata entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della l. 241/1990. Il ricorrente impugnava quindi il silenzio-diniego, deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Nel corso del giudizio il Comune comunicava che l'intervento, pur ricompreso tra gli obiettivi programmatici del DUP 2025/2027 della Municipalità, non era stato eseguito per carenza di fondi, che non era stato predisposto alcun elaborato progettuale e che non era stato adottato alcun provvedimento di approvazione. Il ricorrente contestava la possibile contraddittorietà della risposta e dichiarava di conservare interesse a conoscere il contenuto della proposta inserita nel DUP, oltre a chiedere la condanna del Comune alle spese e il rimborso del contributo unificato. Il Comune chiedeva in via principale la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, l'improcedibilità o la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La comunicazione resa dal Comune nel corso del giudizio aveva chiarito l'inesistenza del progetto e dei relativi provvedimenti di approvazione cui l'istanza di accesso si riferiva; di conseguenza, il ricorrente non conservava un interesse concreto e attuale alla decisione di merito sull'impugnazione del silenzio. Il Collegio ha escluso l'inammissibilità originaria, poiché il ricorrente non poteva sapere prima della proposizione del ricorso che il progetto non esisteva: l'interesse processuale era venuto meno soltanto in seguito al chiarimento fornito dall'amministrazione in corso di lite. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per l'esito in rito, ma il Comune è stato condannato a rimborsare al ricorrente il contributo unificato, poiché la risposta è stata fornita soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplina generale dell'accesso documentale, invocata dal ricorrente quale fondamento della pretesa ostensiva.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il mancato riscontro dell'istanza entro trenta giorni determina il silenzio-diniego impugnabile; nel caso concreto, il successivo chiarimento sull'inesistenza dei documenti ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 5-bis d.lgs. 33/2013

    Norma richiamata dal ricorrente in materia di limiti all'accesso civico generalizzato; la sentenza non ne svolge un'analisi specifica.

  • art. 93 c.p.c.

    Base normativa dell'attribuzione ai difensori antistatari del rimborso del contributo unificato riconosciuto al ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio formatosi su un'istanza di accesso, l'amministrazione chiarisce che i documenti richiesti non esistono, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché viene meno l'utilità concreta della decisione sull'accesso.
  • L'inesistenza dei documenti richiesti, resa nota dall'amministrazione solo dopo la proposizione del ricorso, non determina l'inammissibilità originaria dell'impugnazione: il richiedente non è tenuto a conoscere ex ante l'inesistenza degli atti e la perdita dell'interesse deriva dal fatto sopravvenuto del chiarimento amministrativo.
  • Anche quando il ricorso per accesso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato se il riscontro, idoneo a chiarire l'inesistenza degli atti, è stato fornito soltanto dopo l'instaurazione della lite.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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