Cassazione Civile, Sentenza n. 5358/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla legittimazione passiva per il rimborso di somme versate a titolo di indennità di esproprio reclamate dal concessionario (CO.GE.RI.). Nodo giuridico: interpretazione dell'art. 3, comma 3 del d.P.C.M. 21 febbraio 2001 (nella versione risultante dal d.P.C.M. 21 settembre 2001) e correlati riferimenti normativi e contrattuali, in particolare se la deroga di competenza di ANAS opera quando il "contenzioso" sia stato instaurato prima del 31.12.2000 o se invece rileva che i fatti e gli atti da cui nasce la controversia siano anteriori al 31.12.2000 anche se la causa sia promossa successivamente; inoltre censurata la mancata applicazione della clausola contrattuale (art. 20, n.3 della Convenzione di concessione) che, secondo il ricorrente, imporrebbe alla Regione l'obbligo di rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo di CO.GE.RI. circa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale significativo e ha confermato l'interpretazione già espressa in precedenti pronunce (tra cui Cass. 17013/2022): il termine del 31.12.2000 si riferisce ai fatti e agli atti relativi ai beni trasferiti, non alla sola data di instaurazione del contenzioso; quindi, qualora i fatti/atti che hanno dato origine alla pretesa siano anteriori al 31.12.2000, la titolarità passiva resta in capo ad ANAS anche se la causa è promossa dopo il trasferimento. La questione contrattuale sollevata (art. 20 Convenzione) è stata dichiarata inammissibile per novità non prospettata in sede di merito. Le spese sono compensate; è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Norme richiamate
d.P.C.M. 21 febbraio 2001, art. 3, comma 3 (nella versione risultante dal d.P.C.M. 21 settembre 2001)
Resta di competenza ed a carico dell'ANAS ... il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti
La Corte interpreta il comma nel senso che il termine del 31.12.2000 si riferisce ai fatti e agli atti relativi ai beni trasferiti (se anteriori a tale data la legittimazione passiva resta di ANAS), non al momento di instaurazione del contenzioso; pertanto anche controversie promosse dopo il trasferimento possono rimanere a carico di ANAS se i fatti/atti sono anteriori alla data indicata.
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 101
Norma richiamata nel quadro delle competenze e del trasferimento di funzioni/beni; utilizzata per contestualizzare la portata della deroga regolamentare che mantiene la responsabilità di ANAS per determinate fattispecie.
art. 12 preleggi
La Corte richiama il principio che l'interpretazione letterale è punto di partenza dominante: se la lettura testuale è chiara non va sostituita da ricostruzioni sistematiche che alterino il senso manifesto della norma.
artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Richiamati dal ricorrente con riferimento all'interpretazione della clausola contrattuale; la Corte ha però escluso il sindacato per novità di questione non trattata nel merito.
Convenzione di concessione del 1.9.1982, art. 20, n. 3
La dedotta efficacia obbligatoria a carico della Regione (rimborso degli indennizzi) è stata prospettata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la questione nuova e inammissibile in Cassazione poiché non spiegata come fosse stata dedotta in grado di merito.
art. 378 cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per chiedere assegnazione alle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto inesistente un contrasto interpretativo reale meritevole di rimessione.
art. 374 cod. proc. civ.
Richiamato nel contesto della presunta divergenza giurisprudenziale: la Corte ha ritenuto la divergenza solo apparente, derivante da differenti posizioni processuali delle parti.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Citato in relazione a presunte omissioni nell'esame di documenti; la Corte osserva che tali rilievi non sono stati autonomamente denunciati e, comunque, non consentono il sindacato per mancata specificazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata ai fini dell'applicazione di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato (raddoppio) a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando una norma transitoria indica una data limite (es. 31.12.2000) occorre verificare se il riferimento è ai fatti/atti che hanno generato la controversia o alla data di instaurazione del contenzioso: la Corte ha stabilito che rileva l'epoca dei fatti/atti relativi ai beni trasferiti, non il giorno in cui è stata promossa la causa.
- Una causa promossa dopo il trasferimento dei beni può comunque rimanere di competenza precedente (es. ANAS) se i fatti e gli atti che hanno dato origine alla pretesa sono anteriori alla data indicata dalla normativa transitoria.
- Le questioni nuove introdotte per la prima volta in Cassazione (non dedotte e trattate nel merito) sono inammissibili: bisogna sollevare tutti i profili rilevanti già nei gradi di merito per poterli impugnare in Cassazione.
- L'eccezione di cosa giudicata vale solo se il punto di diritto o fatto è stato effettivamente deciso con sentenza passata in giudicato e concerne lo stesso petitum e la stessa causa petendi; non produce effetto se la questione è di mera interpretazione normativa rispetto a diverso inquadramento giuridico.
- In contenziosi relativi al rimborso di indennità di esproprio è essenziale documentare e provare la data dei fatti/atti che hanno generato il debito (pagamenti, ordini, titoli), perché da quella data dipende la titolarità passiva e la competenza tra enti coinvolti.
- L'interpretazione letterale della norma transitoria è il primo criterio; solo in presenza di ambiguità si procede a interpretazioni sistematiche o teleologiche, ma senza alterare il senso manifesto del testo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5310/2023 del 21/02/2023
- Sentenza civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5328/2023 del 21/02/2023
- Sentenza civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5329/2023 del 21/02/2023
- Sentenza civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5330/2023 del 21/02/2023
- Sentenza civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5331/2023 del 21/02/2023
- Sentenza civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 5353/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →