Sentenza del 16/05/2018 n. 1596 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTRIBUTO UNIFICATO - Notifica dell'invito al pagamento oltre il termine - Diritto di difesa - Lesione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa al contributo unificato, alle spese giudiziali, alle sanzioni e agli interessi, sostenendo principalmente che l’invito bonario al pagamento non fosse stato validamente notificato. Ha inoltre contestato la validità della cartella per notificazione irregolare, mancata sottoscrizione, insussistenza dell’obbligo tributario in capo alle imprese e omessa indicazione delle modalità di impugnazione. La ricorrente ha sostenuto che la notifica dell’invito oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 248 del D.P.R. 115/2002 avrebbe determinato la nullità della cartella e leso il diritto di difesa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Ha stabilito che il termine di trenta giorni per la notifica dell’invito al pagamento non è perentorio, poiché la legge non prevede una decadenza dell’Amministrazione dal recupero del contributo. La notifica tardiva, inoltre, non lede il diritto di difesa, perché l’art. 248 del D.P.R. 115/2002 informa il contribuente delle conseguenze economiche del ritardato pagamento. Nel caso concreto, l’invito risultava emesso e notificato al difensore e la ricorrente ne aveva comunque avuto piena conoscenza. La cartella è stata ritenuta validamente notificabile direttamente da Equitalia mediante raccomandata, senza necessità di sottoscrizione autografa, e contenente le indicazioni necessarie per proporre opposizione. È stata inoltre confermata la distinzione tra l’obbligo di anticipare il contributo, gravante sulla parte che per prima si costituisce ai sensi dell’art. 14, e l’onere definitivo, normalmente posto a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 13. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, l’Ufficio provvede a notificare alla parte l’invito al pagamento entro il termine di trenta giorni.
Il termine di trenta giorni per notificare l’invito al pagamento non è perentorio, perché la norma non prevede una decadenza dell’Amministrazione dal potere di recuperare il contributo. La notifica oltre tale termine non determina automaticamente la nullità della cartella e non viola il diritto di difesa.
Art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
La norma individua il soggetto tenuto all’anticipazione del contributo unificato, indipendentemente dalla successiva regolazione delle spese processuali.
Art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente.
La parte che anticipa il contributo al momento dell’instaurazione del giudizio non coincide necessariamente con quella che deve sopportarlo definitivamente: quest’ultima è, in linea generale, la parte soccombente.
Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione diretta a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione è valida, senza necessità dell’intervento dell’ufficiale giudiziario, purché siano rispettate le formalità postali essenziali.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuente può impugnare l’atto consequenziale, come la cartella, deducendo la mancata notificazione dell’atto presupposto oppure impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto per contestare direttamente l’esistenza della pretesa.
Art. 24 della Costituzione
La notifica tardiva dell’invito al pagamento non è lesiva del diritto di difesa quando non impedisce né rende più gravosa la possibilità di contestare la pretesa e quando il contribuente è comunque informato delle conseguenze del mancato pagamento.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
La cartella deve contenere le indicazioni necessarie per consentire al destinatario di comprendere come e davanti a quale giudice proporre impugnazione; nel caso esaminato tali indicazioni erano ritenute sufficienti.
Massime di principio
- Il superamento del termine di trenta giorni previsto per la notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato non comporta, di per sé, la decadenza dell’Amministrazione né la nullità della successiva cartella, salvo che una specifica norma colleghi espressamente al termine una decadenza.
- La tardività della notifica non determina una violazione del diritto di difesa se il contribuente ha avuto concreta conoscenza della pretesa e ha potuto contestarla senza un effettivo aggravio processuale.
- Nel contributo unificato occorre distinguere tra obbligo di anticipazione, posto a carico della parte che per prima si costituisce, e onere definitivo, normalmente collegato alla soccombenza.
- La cartella può essere validamente notificata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la mancata sottoscrizione autografa non determina automaticamente la nullità se l’atto consente di individuare con certezza l’autorità da cui proviene.
- La mancata notifica di un atto presupposto può viziare l’atto successivo, ma il contribuente deve formulare correttamente la domanda: può limitarsi a contestare il difetto di notifica oppure impugnare anche il merito della pretesa contenuta nell’atto presupposto.
- La conoscenza effettiva dell’atto, dimostrata anche dalle contestazioni svolte dal destinatario, può incidere sulla rilevanza della dedotta irregolarità notificatoria, soprattutto quando non risulti compromessa la possibilità di difesa.
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