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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6774/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno 2016 con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita catastale relativa a un impianto eolico, in particolare per aver incluso nel computo la torre in acciaio di sostegno dell'aerogeneratore. La ricorrente deduceva che, alla luce dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo devono essere escluse dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale, indipendentemente dalla loro consistenza fisica o immobilizzazione al suolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo errata l'interpretazione della Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva incluso nel valore catastale la torre. La Corte ha stabilito che la norma del 2016 esclude dalla stima diretta gli impianti e le componenti funzionali al processo produttivo a prescindere dalla loro immobilizzazione al suolo, per cui occorre valutare la strumentalità/funzionalità della torre rispetto alla produzione di energia. Ha inoltre rilevato che la CTR non ha effettuato il dovuto accertamento circa la funzionalità della torre e che le circolari dell'Agenzia, non vincolanti, non possono sostituire questo accertamento. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata per rideterminare la rendita catastale; l'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile e gli altri motivi assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come esclusione delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo dalla stima catastale indipendentemente dalla loro immobilizzazione al suolo; il criterio decisivo è la strumentalità/funzionalità rispetto al processo produttivo e non la consistenza strutturale.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

    Richiamata per definire la nozione di immobile urbano e costruzione stabile, ma la Corte sottolinea che tale nozione non risolve il problema dell'esclusione degli impianti funzionali introdotta dalla legge 208/2015.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.... Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite...

    Norma regolamentare richiamata per i criteri di determinatezza dell'unità immobiliare; la Corte evidenzia che l'autonomia funzionale e reddituale è uno degli elementi da considerare, ma la legge 208/2015 opera una specifica esclusione per gli impianti funzionali.

  • Art. 1-quinquies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44 (norma interpretativa precedente)

    Norma interpretativa che, prima della legge 2016, aveva portato a includere nelle rendite catastali gli elementi mobili necessari all'attività industriale connessi alle costruzioni; la Corte descrive come questo orientamento sia stato modificato dalla legge 208/2015.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1 febbraio 2016

    La circolare individuava criteri basati sulle caratteristiche strutturali per distinguere costruzioni ed elementi impiantistici e indicava l'esclusione degli aerogeneratori; la Corte osserva che le circolari non sono vincolanti e che l'interpretazione fondata esclusivamente sulla struttura non è condivisa quando la norma richiede valutazione della funzionalità rispetto al processo produttivo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    Approfondiva l'inclusione delle torri tra le costruzioni; la Corte ritiene che tale interpretazione amministrativa non possa prevalere quando la norma esclude componenti funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla natura strutturale.

  • Nota Direzione Centrale Catasto prot. n. 60244 del 27 aprile 2016

    Indicava che le torri e relative fondazioni possono essere considerate componenti immobiliari oggetto di stima; la Corte ritiene che tale indicazione non vincoli il giudice e che sia necessario accertare la funzionalità della torre.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Richiamato per il principio della specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado; la Corte ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo perché la ricorrente non ha documentato la specifica riproposizione in appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (richiamato come criterio di cassazione)

    Articolo richiamato in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, omessa pronuncia, violazione di norme) ai quali la ricorrente ha fatto ricorso; la Corte ha ritenuto fondato il motivo per vizio di interpretazione ed errato accertamento dei fatti decisivi circa la funzionalità della torre.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione dell'attribuzione della rendita e sui confronti con accertamenti precedenti; comunque assorbito dalla decisione sull'interpretazione della normativa sostanziale.

Massime di principio

  • Dopo il 1° gennaio 2016 l'esclusione dalla stima catastale riguarda le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro immobilizzazione al suolo: il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al ciclo produttivo e non la consistenza strutturale.
  • Le circolari e le note amministrative dell'Agenzia delle Entrate forniscono indicazioni interpretative ma non vincolano il giudice; spetta al giudice effettuare un accertamento puntuale e motivato sulla funzionalità della componente contestata.
  • Per gli impianti eolici va valutata la funzione della torre nell'ambito dell'unicum impiantistico: se la torre è parte essenziale e funzionale alla produzione energetica può rientrare nell'ambito degli impianti esclusi dalla stima; tuttavia la valutazione è caso per caso e richiede prova e motivazione.
  • Se la parte intende riproporre questioni decise in primo grado deve specificamente farlo in appello, altrimenti tali questioni si intendono rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992.
  • In situazioni analoghe è necessario disporre e documentare (perizie, pareri tecnici) il rapporto di strumentalità tra la componente e il processo produttivo; l'assenza di un accertamento probatorio su tale rapporto può portare all'annullamento dell'atto di accertamento o della sentenza di gravame.

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