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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 1766 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di accertamento - accertamento sintetico - redditometro - d.l. n. 78/10 - norma procedurale - è tale - norma sanzionatoria - non è tale - applicabilità principio favor rei - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente un maggior reddito IRPEF di 17.064 euro sulla base di indici di capacità contributiva previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dai decreti ministeriali allora vigenti. Gli elementi considerati comprendevano l'utilizzo e l'acquisto di autovetture Porsche, le relative spese di mantenimento e il pagamento di rate di finanziamento. Il contribuente contestava l'applicabilità del vecchio redditometro, sostenendo che il sistema introdotto dall'art. 22 del d.l. n. 78/2010, più favorevole, dovesse applicarsi retroattivamente in virtù del principio del favor rei. Contestava inoltre la ricostruzione reddituale, sostenendo che le spese fossero state finanziate da un risarcimento assicurativo e dalla madre, cointestataria del prestito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'accertamento sintetico. Ha stabilito che il nuovo redditometro introdotto dall'art. 22 del d.l. n. 78/2010 è una disciplina procedurale e probatoria, non sanzionatoria, quindi non è soggetto all'applicazione retroattiva del principio del favor rei. Il contribuente non ha dimostrato che il risarcimento di 44.000 euro fosse ancora disponibile nel periodo d'imposta, poiché risultava consumato prima dell'inizio dell'anno considerato, né ha provato che la madre avesse effettivamente pagato le rate del finanziamento. Sono state confermate anche le sanzioni, ritenendo sussistente la colpevolezza e insussistente un'obiettiva incertezza normativa. G.O. è stato condannato al pagamento di 550 euro, oltre accessori, per le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    L'ufficio .... può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile

    Consente l'accertamento sintetico sulla base delle spese sostenute dal contribuente, purché il reddito accertabile superi di almeno un quinto quello dichiarato. Spetta al contribuente dimostrare l'origine non imponibile o diversa delle somme utilizzate per finanziare le spese.

  • Art. 22, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010

    Ha riscritto il sistema del redditometro, ma è stato qualificato dalla decisione come norma procedurale e relativa alla formazione della prova, non come norma sanzionatoria. Pertanto non si applica retroattivamente ai periodi precedenti sulla base del principio del favor rei.

  • D.M. 10 settembre 1992, D.M. 19 novembre 1992 e D.M. 21 settembre 1999

    Costituivano la disciplina regolamentare degli indici di capacità contributiva applicabile al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento.

  • Art. 10, comma 3, legge n. 212/2000

    Non è stato applicato perché la Commissione ha escluso l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa sull'applicabilità del metodo redditometrico al periodo considerato.

  • Art. 59, d.P.R. n. 546/1992

    È stato richiamato come base processuale per la riforma della sentenza impugnata e la decisione conclusiva sull'appello.

  • Cass. civ., sent. n. 21041/2014

    L'applicazione di tale principio è predicabile unicamente al cospetto di norme sanzionatorie, non già allorquando si tratti dei poteri di accertamento oppure della formazione della prova, che sono appunto i piani coinvolti dal redditometro.

    Il principio del favor rei riguarda le norme punitive e non quelle che disciplinano i poteri di accertamento dell'amministrazione o gli strumenti probatori.

Massime di principio

  • Il contribuente non può pretendere l'applicazione retroattiva di una versione più favorevole del redditometro invocando il favor rei, quando la modifica normativa riguarda le modalità di accertamento o di formazione della prova e non le sanzioni.
  • Nel redditometro, le spese e gli elementi indicativi di capacità contributiva fanno presumere un determinato reddito; il contribuente deve fornire una prova concreta, documentata e temporalmente coerente dell'origine delle somme utilizzate.
  • La mera disponibilità passata di somme non imponibili, come un risarcimento assicurativo, non è sufficiente: occorre dimostrare che tali somme fossero ancora disponibili e siano state effettivamente impiegate per sostenere le spese contestate.
  • Quando un finanziamento è cointestato, non basta allegare che un altro soggetto ne abbia sostenuto le rate; il pagamento da parte del terzo deve essere provato con documentazione verificabile.
  • Le spese di acquisto e manutenzione di beni di elevato valore, anche se usati, possono costituire elementi rilevanti per l'accertamento sintetico, soprattutto se il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi.
  • L'esclusione delle sanzioni richiede normalmente la prova di assenza di colpevolezza o di obiettiva incertezza normativa; la semplice contestazione dell'accertamento non è sufficiente.

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