Messaggio numero 3422 del 23-10-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 23 ottobre 2026 le imprese artigiane con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 possono utilizzare lo Smart Task «Limiti impresa impiantistica artigiana» per dichiarare che l’attività impiantistica non è svolta prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili e aggiornare le caratteristiche contributive della matricola. Il messaggio precisa i criteri: rilevano le attività su immobili civili o industriali già esistenti e una quota di fatturato pari almeno al 51%; la demolizione integrale seguita dalla ricostruzione non costituisce intervento su immobile già esistente.
Smart Task INPS per la dichiarazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane impiantistiche.
Smart Task «Limiti impresa impiantistica artigiana»
Il messaggio richiama il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, che ha annunciato il rilascio, dal 23 ottobre 2026, dello Smart Task nella sezione «Contatti» del «Cassetto Previdenziale del Contribuente». Lo strumento consente alle imprese artigiane impiantistiche di dichiarare la non prevalenza dell’attività nell’ambito delle costruzioni edili, ai fini dell’individuazione del limite dimensionale applicabile e dell’aggiornamento delle caratteristiche contributive della matricola.
Soggetti interessati e ambito di applicazione
Possono compilare la dichiarazione le imprese artigiane che svolgono attività economiche riconducibili ai Codici Statistici Contributivi (CSC) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08. Il riferimento normativo per la determinazione del limite dimensionale è l’articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Utilizzo e aggiornamento della dichiarazione
Lo Smart Task può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornare la dichiarazione di responsabilità quando intervengono mutamenti dell’attività esercitata. L’aggiornamento comporta la revisione delle caratteristiche contributive connesse ai limiti dimensionali applicabili. Per le dichiarazioni rese senza lo Smart Task e per la decorrenza delle variazioni, il messaggio rinvia alle indicazioni contenute nel messaggio n. 3145/2026.
Criteri per individuare la non prevalenza nell’edilizia
Può rientrare nei limiti dimensionali previsti dall’articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985 l’impresa artigiana che esercita in via prevalente attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o ristrutturazione in immobili industriali o civili già esistenti, senza svolgere di fatto attività nell’ambito delle costruzioni edili.
Non è considerato «immobile già esistente» quello integralmente demolito e successivamente ricostruito.
Ai fini della prevalenza, è considerata impresa che non svolge attività di installazione di impianti prevalentemente nell’ambito della costruzione di edifici quella il cui fatturato deriva per almeno il 51% da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti effettuate in immobili civili o industriali già esistenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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