Messaggio numero 3281 del 15-10-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS individua i pensionati tenuti a dichiarare entro il 2 novembre 2026 i redditi da lavoro autonomo del 2025, specifica esclusioni e casi particolari, illustra modalità e contenuti della dichiarazione, sanzioni per omissione e comunicazione preventiva dei redditi attesi nel 2026.
Dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati per il 2025 e comunicazione preventiva per il 2026.
Dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati
Il messaggio chiarisce chi è tenuto a comunicare all’ente previdenziale i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025 ai fini del divieto di cumulo, precisando le esclusioni, i casi particolari e le modalità di dichiarazione. Fornisce inoltre istruzioni per la comunicazione preventiva dei redditi attesi nel 2026 e per la corretta indicazione dei periodi e degli importi.
Obbligo e termine per la dichiarazione relativa al 2025
L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, stabilisce che i pensionati soggetti al divieto di cumulo devono presentare all’ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dell’anno precedente entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF.
I titolari di pensione con decorrenza entro il 2025 che sono soggetti al divieto parziale di cumulo devono dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025 entro il 2 novembre 2026, termine indicato per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025.
Soggetti esclusi dall’obbligo
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione i pensionati non soggetti al divieto di cumulo, in particolare:
- i titolari di pensione o assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994 e i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità o di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive, prestazioni totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO, delle forme di previdenza esonerative, esclusive e sostitutive e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del raggiungimento dei 40 anni è utile anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, se già utilizzata per liquidare supplementi.
Dal 1° gennaio 2001, in forza dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le pensioni di vecchiaia a carico delle gestioni indicate sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per la prestazione.
Per gli assegni di invalidità continua tuttavia a operare, in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, il meccanismo di riduzione previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dalla relativa tabella G, anche quando l’assegno è liquidato con almeno 40 anni di contribuzione.
Soggetti tenuti e situazioni particolari
I pensionati che non rientrano nelle esclusioni sopra indicate devono comunicare i redditi autonomi del 2025 entro il 2 novembre 2026, salvo le specifiche fattispecie che escludono l’applicazione del divieto o la rilevanza di determinati compensi.
- Pensioni e assegni di invalidità con redditi contenuti: ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, il divieto non si applica se il reddito complessivo annuo derivante dall’attività dipendente o autonoma non supera il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per il 2025, i titolari di pensione o assegno di invalidità che sarebbero altrimenti soggetti al divieto parziale non sono assoggettati al divieto se hanno conseguito redditi da lavoro autonomo pari o inferiori a 7.844,20 euro.
- Attività socialmente utili: in base all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992, i trattamenti pensionistici sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promossi da enti locali e altre istituzioni pubbliche o private.
- Amministratori locali: le indennità e i gettoni di presenza previsti dall’articolo 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) non costituiscono reddito da lavoro rilevante per il cumulo.
- Cariche pubbliche elettive: le indennità connesse, comprese quelle dei presidenti e dei membri dei consigli regionali e dei parlamentari nazionali ed europei, non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo.
- Giudici tributari: ai sensi dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite nell’esercizio della funzione.
- Sacerdoti: le remunerazioni percepite ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS.
Gestione dipendenti pubblici e trattamenti di inabilità
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo con i redditi da lavoro interessa i trattamenti pensionistici di inabilità. Vi rientrano i trattamenti privilegiati e quelli conseguenti alla dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni, secondo l’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l’articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato.
Il divieto parziale non opera, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti ai comparti difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica amministrazione per inidoneità al servizio militare o d’istituto.
Per i trattamenti di inabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001, l’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 prevede che le quote di pensione diretta di anzianità, invalidità e degli assegni diretti di invalidità, eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, siano cumulabili:
- nella misura del 70% con i redditi da lavoro autonomo; le trattenute non possono comunque superare il 30% dei relativi redditi;
- nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente.
In sede di domanda telematica di pensione, il richiedente prende atto che deve comunicare tempestivamente l’eventuale attività lavorativa autonoma o dipendente svolta dopo la cessazione dal servizio, ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 177/1976.
Iscritti INPGI, lavoratori sportivi e magistrati onorari
Le istruzioni del messaggio si applicano anche alle pensioni di invalidità previste dall’articolo 8 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017. Dal 1° luglio 2022 tali pensioni sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995, dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388/2000.
Per il lavoro sportivo, dal 1° luglio 2023 si applica anche nel settore dilettantistico la riforma introdotta dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni. Le istruzioni si applicano ai titolari delle pensioni e degli assegni di invalidità indicati nel messaggio, comprese le pensioni di privilegio e quelle per inabilità degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, quando svolgono lavoro sportivo.
Il compenso dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che svolgono le funzioni in via non esclusiva, è qualificato come reddito da lavoro autonomo. La qualificazione dipende dalla natura non subordinata dell’attività e dall’iscrizione degli interessati alla Gestione separata o alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione fiscale. Anche per questi soggetti pensionati si applicano le istruzioni del messaggio.
Redditi da dichiarare e modalità di presentazione
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.
La dichiarazione si presenta tramite il servizio online dell’INPS, accedendo con SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS. Chi non dispone di un’identità digitale può richiedere SPID tramite uno degli Identity Provider elencati sul sito AgID. Dopo l’autenticazione, occorre accedere al servizio “RED Precompilato”, reperibile cercando sul sito istituzionale “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”, e selezionare “Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025”.
Sanzione per omessa dichiarazione
In base all’articolo 10, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 503/1992, introdotto dall’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, chi omette la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione. L’ente competente recupera la somma sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Comunicazione preventiva dei redditi per il 2026
L’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 503/1992, introdotto dall’articolo 1, comma 210, della legge n. 662/1996, prevede che le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili siano effettuate provvisoriamente sulla base del reddito che il pensionato prevede di conseguire nell’anno.
I pensionati soggetti al divieto di cumulo che svolgono lavoro autonomo nel 2026 devono pertanto comunicare il reddito previsto attraverso le modalità online indicate per la dichiarazione. Le trattenute provvisorie saranno conguagliate sulla base dei redditi effettivamente percepiti nel 2026, da dichiarare a consuntivo nel 2027 entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF.
Acquisizione e dettaglio dei redditi
I redditi dichiarati sono acquisiti mediante le procedure di ricostituzione delle pensioni in uso. La dichiarazione a consuntivo resta obbligatoria anche se la situazione reddituale comunicata preventivamente non è variata; analogamente, la comunicazione preventiva è richiesta anche quando la situazione dell’anno in corso è invariata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
Devono essere indicati esclusivamente i redditi da lavoro autonomo del titolare, senza inserire altre tipologie di reddito possedute. Per ciascuna tipologia di reddito, gli importi devono essere suddivisi per periodi di lavoro, fino a un massimo di sei periodi e relativi importi nell’anno. Per ogni periodo si indicano:
- data di inizio, con mese e anno;
- data di fine, con mese e anno;
- importo del reddito posseduto nel periodo.
I periodi vanno riportati in ordine cronologico e non devono sovrapporsi. Se non vi sono importi, per ciascuna tipologia richiesta devono comunque essere indicati il periodo dal gennaio al dicembre dell’anno di riferimento e l’importo pari a zero: gennaio-dicembre 2025 per la dichiarazione a consuntivo e gennaio-dicembre 2026 per quella preventiva.
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