Cassazione Penale, Sentenza n. 02778/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva riformato la pronuncia di primo grado mitigando il trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell'art. 455 c.p. Hanno proposto due motivi principali: (1) omessa riqualificazione del fatto come tentato, dedotta in relazione alla spendita di moneta falsa; (2) vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 c.p.. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che fosse manifestamente infondato, richiamando il principio per cui la spendita di moneta falsa è reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione finalizzata alla messa in circolazione, dunque il tentativo non è configurabile. Sul secondo motivo la Corte osserva che la Corte d'appello non ha dato risposta: tale mancata risposta impedisce di considerare il motivo manifestamente infondato e impone la verifica del decorso del termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che, non essendo stato risposto al motivo relativo all'attenuante, il ricorso non era manifestamente infondato e doveva essere valutata la prescrizione. Partendo dalla condotta del 4 marzo 2015 e dal quadro sanzionatorio: art. 455 c.p. con la pena prevista dall'art. 453 c.p. ridotta di un terzo (termine di prescrizione valutato inizialmente in 8 anni) e poi aumentata di un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p. (portandola a 10 anni, anche in considerazione dell'esclusione della recidiva per una delle ricorrenti), la Corte ha concluso che il reato si è estinto per prescrizione alla data del 4 marzo 2025. Non essendovi elementi tali da consentire un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (che richiede evidenza assoluta dell'insussistenza del fatto), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza decisa il 5 novembre 2025.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
prevede la pena di cui all'art. 453, ridotto di un terzo
È la norma incriminatrice riferita alla spendita di moneta falsa; la pena è calcolata richiamando l'art. 453 e applicando la riduzione di un terzo ai fini della determinazione del termine di prescrizione
art. 453 c.p.
Norma richiamata dalla disposizione sanzionatoria di cui all'art. 455; da essa si desume il parametro di pena da cui partire per il calcolo della prescrizione
art. 161 c.p.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione in presenza di particolari condizioni (qui applicato dopo aver escluso la recidiva per una delle ricorrenti), incrementando il termine di prescrizione calcolato sulla pena base
art. 62, n. 4 c.p.
Previsione di un'attenuante invocata dalle ricorrenti; la mancata risposta della Corte d'appello su tale attenuante è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata
art. 129, comma 2, c.p.p.
Regola il proscioglimento d'ufficio quando la causa estintiva o l'insussistenza del fatto emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorresse nel caso, quindi ha annullato senza rinvio per prescrizione e non ha prosciolto sul merito
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 14002, 03/03/2021, Cristiano, Rv. 281025; Sez. 5, n. 8605 del 1982, Rv. 155364-01; Sez. 5, n. 451 del 1967, Rv. 104563-01; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274/275
Richiamati principi di legittimità: (i) la spendita di moneta falsa è reato di pericolo consumato con la detenzione finalizzata alla messa in circolazione (esclude il tentativo); (ii) sul proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Suprema Corte ribadisce che esso è possibile solo quando l'insussistenza del fatto sia manifestissima e desumibile dagli atti senza necessità di accertamenti
Massime di principio
- Se il giudice d'appello non risponde in motivazione a un motivo rilevante (es. richiesta di attenuante), il motivo non può essere considerato manifestamente infondato e deve essere presa in considerazione la possibile estinzione del reato per prescrizione
- Per calcolare la prescrizione si parte dalla pena prevista dalla norma incriminatrice (anche tramite richiamo ad altre norme), applicando le riduzioni o gli aumenti previsti: riduzioni di pena incidono sul termine di prescrizione e le maggiorazioni (es. ai sensi dell'art. 161 c.p.) lo aumentano
- La spendita di moneta falsa è reato di pericolo che si consuma con la detenzione finalizzata alla messa in circolazione; per tale reato il tentativo non è configurabile
- Quando il reato è estinto per prescrizione la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza impugnata; il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è invece possibile solo se l'insussistenza del fatto emerge dagli atti in modo assolutamente incontestabile
- Se la declaratoria di estinzione del reato soppianterebbe l'utilità di un rinvio (perché il giudice di rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare l'estinzione), la Corte di legittimità può evitare il rinvio e annullare direttamente per prescrizione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02689/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02690/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02692/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02695/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02696/2026 del 23/01/2026
- Sentenza penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02697/2026 del 23/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →