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Ordinanza

Ordinanza n. 179/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’accertamento, dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza presentata dalla Sadel San Teodoro srl a mezzo pec del 20.03.2024.

Giustizia amministrativa202500626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 20 marzo 2024, relativa all’accesso documentale all’istruttoria sulla gestione dei fondi e dei costi per l’acquisto di DPI durante l’emergenza Covid-19

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza trasmessa via PEC il 20 marzo 2024. Il ricorso richiama l’art. 117 c.p.a., relativo all’azione avverso il silenzio-inadempimento, e prospetta la necessità di un provvedimento espresso. Tuttavia, dal contenuto dell’istanza emerge, secondo il Collegio, una possibile domanda di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, soggetta al rito di cui all’art. 116 c.p.a. La controversia si colloca inoltre nel contesto di una precedente sentenza della stessa Sezione, pronunciata tra le medesime parti, che aveva già accertato l’illegittimità del silenzio della Regione Calabria su una distinta istanza del 12 marzo 2024, concernente il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di DPI negli anni 2020-2021-2022. Il Collegio ha rilevato la necessità di chiarire la natura della nuova istanza, la qualificazione processuale della domanda, la persistenza dell’interesse e il possibile rilievo del principio ne bis in idem rispetto alla precedente pronuncia.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un incombente istruttorio a carico di tutte le parti costituite, chiedendo alla società ricorrente e alle amministrazioni di depositare note di chiarimento sulla specifica domanda contenuta nell’istanza del 20 marzo 2024, sulla sua qualificazione come azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. oppure come controversia in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., nonché sulla persistenza dell’interesse e sui rapporti con la precedente sentenza n. 892/2025. Le note devono essere depositate entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ogni ulteriore decisione è stata riservata e la nuova camera di consiglio è stata fissata per il 15 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020

    rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di DPI nel periodo dell’emergenza Covid

    La norma è richiamata con riferimento alla precedente controversia relativa al rimborso dei costi per dispositivi di protezione individuale sostenuti negli anni 2020-2021-2022; l’ordinanza non ne interpreta direttamente la portata.

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, ma il Collegio rileva che la domanda potrebbe non riguardare il silenzio in senso proprio.

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è indicata come rito applicabile qualora l’istanza del 20 marzo 2024 sia qualificata come domanda di accesso documentale.

  • art. 22 e ss. l. n. 241/1990

    domanda ex art. 22 e ss. l. n. 241/90

    Le amministrazioni hanno qualificato l’istanza come richiesta di accesso documentale; tale qualificazione deve essere chiarita dalle parti ai fini dell’individuazione della domanda e del rito applicabile.

Massime di principio

  • Quando il contenuto sostanziale dell’istanza amministrativa appare riconducibile all’accesso documentale, il giudice deve chiarire se la domanda proposta sia effettivamente un’azione avverso il silenzio-inadempimento oppure una controversia in materia di accesso, con conseguente applicazione del diverso rito previsto dall’art. 116 c.p.a.
  • In presenza di una precedente pronuncia tra le medesime parti relativa a un’istanza analoga, il giudice può disporre chiarimenti istruttori sulla natura e sull’oggetto della nuova istanza, sulla persistenza dell’interesse e sull’eventuale sovrapposizione delle domande, prima di pronunciarsi nel merito.
  • Quando la qualificazione della domanda processuale non coincide con il contenuto dell’istanza amministrativa né con la qualificazione prospettata dalle parti, è necessario acquisire chiarimenti per individuare correttamente petitum, causa petendi e rito applicabile.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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