Sentenza n. 4011/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1) del Bando, del Capitolato, del Disciplinare con cui il Comune di Alife (CE) ha inteso celebrare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, per gli studenti frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria, ubicate nel territorio comunale di Alife, e impegnati al tempo prolungato, nonché per il personale scolastico avente diritto - CIG: B818544F61; 2) della determina a contrarre del Responsabile Settore amministrativo n. 839 del 04/09/2025; 3) di tutti gli allegati alla lex specialis; 4) di tutti i verbali, se tale gara dovesse celebrarsi; 5) della intera procedura di gara ai fini strumentali di una sua riedizione nell’alveo della sostenibilità e della legittimità; 6) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione per illegittimità derivata; 7) di tutti gli atti e documenti presupposti, collegati e conseguenziali non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi aggiuntivi e/o integrativi alla loro conoscenza ove lesivi, nonché per la declaratoria di illegittimità della procedura ai fini risarcitori e per l’eventuale subentro nel contratto eventualmente stipulato; 8) ogni altro provvedimento lesivo degli interessi della ricorrente e che le pregiudicano il diritto di ottenere la aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del servizio di gara e stipula del contratto o subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, capitolato, disciplinare e atti della gara per l'affidamento triennale del servizio di refezione scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la lex specialis e gli atti della procedura, deducendo l'illegittima conformazione dei criteri di valutazione dell'offerta. La gara attribuiva 100 punti all'offerta tecnica e 0 punti all'offerta economica, rendendo quest'ultima del tutto irrilevante. In particolare, il disciplinare assegnava 25 punti alla disponibilità o al possesso, in regime esclusivo e non condiviso, di un centro di cottura alternativo provvisto delle autorizzazioni necessarie e ulteriori 5 punti ai tempi di percorrenza dal centro di cottura alternativo. Secondo la ricorrente, tali criteri valorizzavano requisiti soggettivi e operativi non proporzionati alla funzione emergenziale del centro alternativo, alteravano la par condicio e non consentivano di recuperare lo svantaggio mediante altri elementi dell'offerta o mediante il prezzo. Era inoltre chiesta, ove necessario, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento del danno. In corso di giudizio il Comune ha annullato in autotutela la procedura, ma la ricorrente ha dichiarato di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., nonché alla regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, poiché l'annullamento sopravvenuto della procedura da parte del Comune aveva reso non più utile una pronuncia demolitoria. Ha tuttavia accertato l'illegittimità degli atti impugnati, ravvisando uno squilibrio tra componente tecnica ed economica dell'offerta, con attribuzione di 100 punti alla prima e nessuna rilevanza alla seconda, non giustificato dalla tipologia del servizio. Ha inoltre ritenuto sproporzionata la previsione relativa alla disponibilità esclusiva e non condivisa del centro di cottura alternativo: pur essendo destinato a una funzione emergenziale, il requisito attribuiva 30 punti complessivi e finiva per alterare la par condicio, sviando dalla corretta funzione selettiva dei criteri di gara. L'accertamento dell'illegittimità è stato disposto perché la ricorrente aveva tempestivamente dichiarato l'interesse a fini risarcitori; il TAR ha precisato che tale accertamento non equivale all'accertamento della sussistenza del danno risarcibile, che richiede la valutazione di ulteriori vicende. Il Comune è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori e oltre alle spese già liquidate per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
quando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse a fini risarcitori
L'annullamento sopravvenuto dell'atto non impedisce la decisione di merito limitata all'accertamento dell'illegittimità, quando il ricorrente abbia manifestato un interesse risarcitorio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa; l'annullamento sopravvenuto non determina automaticamente tale esito se permane un interesse risarcitorio all'accertamento dell'illegittimità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La dichiarazione dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori deve intervenire entro il termine per il deposito delle memorie, dimezzato nel rito speciale applicabile.
Massime di principio
- L'annullamento sopravvenuto dell'atto impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: se il ricorrente dichiara tempestivamente un interesse all'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori, il giudice deve procedere a tale accertamento e dichiarare improcedibile la sola domanda demolitoria, quando l'annullamento non sia più utile.
- L'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. non equivale all'accertamento dell'esistenza del danno risarcibile, poiché quest'ultimo richiede la verifica autonoma delle ulteriori vicende costitutive del fatto dannoso, del nesso causale e degli altri presupposti della responsabilità.
- Nelle procedure di gara, la previsione di un punteggio tecnico integralmente sganciato dall'offerta economica deve essere coerente e proporzionata alla natura del servizio; l'irrilevanza assoluta della componente economica può determinare uno squilibrio illegittimo dei criteri di valutazione.
- È illegittimo attribuire un rilevante punteggio a un requisito operativo, quale la disponibilità esclusiva e non condivisa di un centro di cottura alternativo, quando tale requisito sia sproporzionato rispetto alla funzione emergenziale dichiarata e finisca per alterare la par condicio tra i concorrenti.
- La soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico dell'amministrazione quando, pur essendo divenuta improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenienze, il giudice accerti che l'atto impugnato era illegittimo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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