Cassazione Civile, Ordinanza n. 28105/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi per l’anno d’imposta 2005. Il contribuente aveva visto respingere il ricorso in primo grado e l’appello in CTR Piemonte, quindi aveva proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, contro la decisione regionale che aveva confermato l’atto impositivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; inizialmente la Corte aveva rilevato che la documentazione non risultava notificata all’Agenzia e aveva rinviato la causa, assegnando un termine per provvedere. Successivamente il ricorrente ha depositato prova della notifica della documentazione all’Avvocatura generale dello Stato e della regolarità della definizione comunicata dall’Agenzia. La questione decisa dalla Corte è quindi divenuta quella dell’effetto estintivo della definizione agevolata e delle conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata e della regolare comunicazione all’amministrazione resistente, ritenendo che ciò fosse sufficiente a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha richiamato il principio per cui l’adesione alla definizione agevolata può estinguere il processo anche senza formale accettazione della controparte, purché la rinuncia sia comunicata. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della compensazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in caso di rinuncia del contribuente nell’ambito della definizione agevolata, le spese devono essere compensate. Ha inoltre escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, poiché l’evento estintivo è sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso. Il giudizio è quindi stato dichiarato estinto, con spese a carico di ciascuna parte, cioè compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata prevista dalla norma è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, una volta documentata l'adesione e la comunicazione alla controparte.
L. 1° dicembre 2016, n. 225
La legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata è stata richiamata come base normativa della procedura seguita dal contribuente.
art. 391, comma 2, c.p.c.
La Corte ha affermato che, nella definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un'eccezione che implica la necessaria compensazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità/estinzione sopravvenga alla proposizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L’adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge può determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, purché la relativa adesione e rinuncia siano portate a conoscenza della controparte.
- Ai fini dell’estinzione del processo non è necessaria una formale accettazione della rinuncia da parte dell’amministrazione resistente, se la comunicazione è stata regolarmente eseguita.
- Nell’ipotesi di definizione agevolata che comporti rinuncia al giudizio da parte del contribuente, le spese processuali vanno compensate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’evento estintivo o la causa di inammissibilità sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione.
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