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Circolare

Circolare numero 238 del 28-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma, con alcuni chiarimenti, le istruzioni già impartite sull'obbligo contributivo previsto dal D.L. n. 39/1996 per il datore di lavoro. Precisa innanzitutto che resta ferma la disciplina della circolare n. 108 del 20 maggio 1996, salvo la proroga al 31 dicembre 1996 del termine per la domanda di prosecuzione volontaria del personale dipendente da aziende del gruppo ENI. Viene inoltre chiarito che, per le aziende già accentranti i contributi del personale in servizio, può essere richiesto l'accentramento anche per questa contribuzione, con specifica indicazione nelle domande. Infine, si esclude che il versamento dei contributi per lavoro autonomo ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 osti al versamento di questa contribuzione, che è configurata come obbligo a carico del datore di lavoro e non come contribuzione volontaria.

Versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro ex D.L. 1 febbraio 1996 n. 39, art. 4, commi 29 e 30

Versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro ex D.L. 1 febbraio 1996, n. 39, art. 4, commi 29 e 30

La circolare fornisce ulteriori precisazioni operative sul regime contributivo introdotto dall'art. 4, commi 29 e 30, del D.L. n. 39/1996, confermando in linea generale le istruzioni già impartite con la circolare n. 108 del 20 maggio 1996. Il quadro normativo viene mantenuto fermo anche a seguito della reiterazione del decreto con il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, che non apporta modifiche sostanziali.

Conferma delle istruzioni precedenti e proroga per il personale ENI

La circolare ribadisce che restano valide le indicazioni già fornite in precedenza, salvo quanto riguarda il termine per la domanda di prosecuzione volontaria del personale dipendente da aziende del gruppo ENI. Tale termine, infatti, viene prorogato al 31 dicembre 1996 dal D.L. n. 510/1996. La precisazione assume rilievo solo rispetto a questa specifica fattispecie, mentre il resto della disciplina resta invariato.

Accentramento contributivo

Viene chiarito che, quando il versamento della contribuzione prevista dal D.L. n. 39/1996 è effettuato da un'azienda che già usufruisce dell'accentramento contributivo per il personale in servizio, può essere autorizzato, se richiesto, un accentramento analogo anche per questa contribuzione. A tal fine:

  • l'azienda deve presentare formale domanda alla Sede INPS territorialmente competente;
  • nella domanda presentata dagli interessati alla Sede competente in base alla residenza deve essere fatta espressa menzione dell'accentramento;
  • le domande devono essere inoltrate con la massima tempestività alla Sede accentrante.

Compatibilità con i contributi per lavoro autonomo

La circolare affronta infine il rapporto tra questa contribuzione e i contributi per lavoro autonomo ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Si precisa che il versamento di tali ultimi contributi non costituisce causa ostativa al versamento della contribuzione di cui al D.L. n. 39/1996. Il riferimento alla prosecuzione volontaria contenuto nel decreto va inteso solo come rinvio alle modalità di versamento e non come assimilazione alla contribuzione volontaria. La ragione della compatibilità sta nel fatto che, nel caso disciplinato dal D.L. n. 39/1996, si tratta di un obbligo contributivo posto a carico del datore di lavoro, mentre la prosecuzione volontaria presuppone una facoltà del soggetto interessato.

Punti principali

Premessa e conferma delle istruzioni precedenti

La circolare richiama la precedente circolare n. 108 del 20 maggio 1996, già dedicata all'applicazione dell'art. 4, commi 29 e 30, del D.L. 1 febbraio 1996 n. 39. Poiché il decreto è stato poi reiterato dal D.L. 1 ottobre 1996 n. 510 senza modifiche sostanziali, vengono confermate in via generale le istruzioni già fornite.

Proroga del termine per la domanda di prosecuzione volontaria per il personale ENI

L'unica modifica rilevante riguarda il termine per la presentazione della domanda di prosecuzione volontaria da parte del personale dipendente da aziende del gruppo ENI. Il termine, che nella circolare precedente era disciplinato diversamente, viene prorogato al 31 dicembre 1996 per effetto del D.L. n. 510/1996.

Accentramento contributivo per le aziende già accentranti

Se il versamento della contribuzione dovuta ai sensi del D.L. n. 39/1996 è effettuato da un'azienda che già beneficia dell'accentramento contributivo per il personale in attività di servizio, può essere consentito, su richiesta, un analogo accentramento anche per questa contribuzione. L'azienda interessata deve presentare apposita domanda alla Sede INPS territorialmente competente; inoltre, gli interessati devono indicare espressamente tale accentramento nella domanda da presentare anche alla Sede competente in relazione alla residenza. In questa ipotesi, le domande devono essere trasmesse con la massima tempestività alla Sede accentrante.

Compatibilità con i contributi per lavoro autonomo ex legge n. 335/1995

Viene chiarito che il versamento dei contributi previsti dall'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 non impedisce il versamento della contribuzione di cui all'art. 4, commi 29 e 30, del D.L. n. 39/1996. Il richiamo alla prosecuzione volontaria contenuto nel decreto va inteso soltanto come richiamo alle modalità di versamento, e non come assimilazione della contribuzione in questione a quella volontaria. La norma del D.L. n. 39/1996 configura infatti un obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, mentre la disciplina della prosecuzione volontaria riconosce una facoltà al soggetto interessato.

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