Circolare numero 33 del 29-11-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, in materia di sanzioni per ritardato, omesso o evasivo versamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali. Viene distinto il regime tra semplice omissione/ritardo e evasione con false o omesse denunce, con previsione di somme aggiuntive, di una sanzione una tantum da definire con decreto interministeriale e di ipotesi di riduzione in specifici casi. Sono inoltre richiamate le conseguenze su procedure concorsuali, enti non profit, amministrazioni dello Stato, estinzione delle sanzioni amministrative e disciplina transitoria, con riserva di ulteriori indicazioni applicative. In chiusura è riportata una rettifica alla circolare n. 27/1996 sul codice 014, da leggere come "Maestri del coro".
Nuovo sistema sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive e rettifica codici di categoria
Nuovo sistema sanzionatorio per violazioni contributive e rettifica dei codici di categoria
La circolare illustra l'intervento del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, pubblicato in G.U. n. 249 del 23/10/1996 e in vigore dal 24/10/1996, che ridisegna il regime delle sanzioni per omissioni, ritardi ed evasioni contributive e previdenziali. L'obiettivo è distinguere con maggiore precisione le situazioni di semplice inadempimento da quelle connotate da volontà evasiva, introducendo sanzioni graduate e alcuni meccanismi di riduzione o esonero.
Regime ordinario per ritardo o omesso versamento
Per i contributi o premi il cui importo risulta dalle denunce o registrazioni obbligatorie, il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, comporta una somma aggiuntiva annua pari al tasso di interesse di differimento e dilazione previsto dall'art. 13 del D.L. 402/1981, maggiorato di 3 punti. Poiché il tasso è indicato nel 16,75% dal 12/10/1996, la misura complessiva della somma aggiuntiva è pari al 19,75%. La circolare precisa, inoltre, che tale importo non può comunque superare il 100% dei contributi o premi non versati alla scadenza di legge.
Evasione contributiva e sanzione una tantum
Quando l'inadempimento è collegato a denunce o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva ordinaria si applica una sanzione una tantum. Tale sanzione sarà definita da un decreto interministeriale Tesoro-Lavoro e potrà variare dal 30% al 50% dei contributi dovuti, in funzione dell'entità dell'evasione e del comportamento del contribuente. La sanzione non si applica se il debitore denuncia spontaneamente la situazione, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento e purché versi quanto dovuto entro 30 giorni dalla denuncia. In attesa del decreto, per gli accertamenti ispettivi le strutture periferiche devono attenersi alla nota n. 4303 del 5/11/1996.
Incertezze interpretative e riduzioni
Il comma 2 dell'art. 1 prevede un regime specifico per i casi in cui il ritardo o l'omissione dipendano da oggettive incertezze legate a contrasti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo. In tali ipotesi, se il pagamento è effettuato entro il termine fissato dagli enti, si applica una somma aggiuntiva annua pari al medesimo tasso di riferimento, sempre nel limite massimo del 100% dell'importo dovuto.
Le somme aggiuntive possono essere ridotte fino a un tasso non inferiore agli interessi legali nei seguenti casi:
- procedure concorsuali, a condizione che vi sia pagamento integrale di contributi e spese;
- omissioni o ritardi di enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, quando il ritardo derivi da documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione.
La circolare richiama, tra le procedure concorsuali rilevanti, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, concordato fallimentare, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria.
Ulteriori effetti della disciplina
Le amministrazioni dello Stato, quando interessate, sono esonerate dalle somme aggiuntive, dalla sanzione una tantum e dagli interessi legali. Inoltre, le sanzioni amministrative previste dall'art. 35 della legge 24/11/1981, n. 689, si considerano estinte quando siano stati versati i contributi dovuti, le somme aggiuntive, le sanzioni e gli interessi connessi alla denuncia e al versamento.
La circolare precisa anche che i pagamenti di contributi sociali obbligatori e accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza non sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Modifiche alla disciplina previgente e regole transitorie
Il comma 8 interviene sull'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, sostituendo i commi 1-3 e abrogando il comma 4. La riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere concessa, fino al limite degli interessi legali, nei casi di:
- oggettive incertezze interpretative successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa;
- fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, anche in relazione a possibili riflessi negativi sull'occupazione;
- aziende in crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione con particolare rilevanza sociale ed economica, nei limiti e secondo i provvedimenti richiamati dalla normativa speciale.
Nei casi di riduzione, il decreto ministeriale può anche disporre l'estinzione dell'obbligazione per le sanzioni amministrative connesse. In attesa del decreto, i soggetti che abbiano presentato istanza motivata possono regolarizzare la posizione versando provvisoriamente le somme aggiuntive nella misura degli interessi legali, salvo conguaglio; se entro 6 mesi non interviene il provvedimento, gli enti applicano la misura ordinaria.
Abrogazioni, riserve applicative e rettifica finale
La nuova disciplina abroga l'art. 4, commi da 1 a 5, del D.L. 536/1987 convertito nella legge 48/1988, l'art. 53 del R.D.L. 1827/1935 e ogni altra disposizione incompatibile. Resta riservata un'ulteriore comunicazione circa l'eventuale applicabilità della disciplina ai periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto e circa il corretto uso della modulistica per diffide, attestazioni di credito, ordinanze-ingiunzioni e altri strumenti eventualmente modificati in sede di conversione o con la legge finanziaria 1997.
In chiusura, la circolare reca una rettifica alla circolare n. 27 del 21/10/1996: nell'allegato relativo ai codici di categoria/qualifica del primo gruppo, il codice 014 deve leggersi come "Maestri del coro".
Punti principali
Entrata in vigore e finalità della nuova disciplina
Il D.L. 23/10/1996, n. 538, pubblicato in G.U. n. 249 del 23/10/1996, entra in vigore dal 24/10/1996. La circolare evidenzia che la nuova normativa interviene in modo sostanziale rispetto alla legge 29/2/1988, n. 48, soprattutto per meglio distinguere le imprese che intendono evadere dagli obblighi contributivi da quelle che incorrono in omissioni o ritardi per altre ragioni.
Regime sanzionatorio per mancato o ritardato pagamento
Per contributi o premi ricavabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, comporta una somma aggiuntiva in ragione d'anno pari al tasso di differimento e dilazione ex art. 13 D.L. 402/1981 maggiorato di 3 punti. Poiché il tasso è fissato al 16,75% dal 12/10/1996, la misura complessiva dovuta è pari al 19,75%. In ogni caso la somma aggiuntiva non può superare il 100% dei contributi o premi non versati alla scadenza di legge.
Evasione contributiva e sanzione una tantum
Nei casi di evasione connessa a denunce o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva ordinaria si applica una ulteriore sanzione una tantum, da determinare con decreto interministeriale Tesoro-Lavoro, variabile tra il 30% e il 50% dei contributi dovuti in relazione alla gravità dell'evasione e al comportamento del contribuente. La sanzione una tantum non si applica se la situazione debitoria viene denunciata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine di pagamento e a condizione che il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia. In attesa del decreto, in caso di accertamento ispettivo, le Sedi Compartimentali e le Sezioni Distaccate devono attenersi alla nota n. 4303 del 5/11/1996.
Omissioni o ritardi dovuti a incertezze interpretative
Quando il mancato o ritardato pagamento deriva da oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, e il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti, si applica comunque una somma aggiuntiva in ragione d'anno pari al tasso di differimento e dilazione indicato, entro il limite massimo del 100% dell'importo dovuto.
Riduzioni delle somme aggiuntive in casi particolari
Le somme aggiuntive possono essere ridotte, fino a un tasso non inferiore agli interessi legali, secondo criteri fissati dagli enti impositori, nei casi di procedure concorsuali con pagamento integrale di contributi e spese e nei casi di omissione o ritardo da parte di enti non economici, fondazioni o associazioni non lucrative, quando il ritardo dipenda da documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
Procedura concorsuale e casistiche richiamate
La circolare richiama come ipotesi di procedure concorsuali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria.
Esenzioni e altri effetti della disciplina
Se sono coinvolte amministrazioni dello Stato, queste sono esonerate dalle somme aggiuntive, dalla sanzione una tantum e dagli interessi legali. Le sanzioni amministrative ex art. 35 della legge 689/1981 si considerano estinte quando siano stati versati contributi, somme aggiuntive, sanzioni e interessi connessi alla denuncia e al pagamento dei contributi. I pagamenti per contributi sociali obbligatori e accessori verso gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza non sono soggetti ad azione revocatoria ex art. 67 del R.D. 267/1942.
Modifica della disciplina previgente e norme transitorie
Il comma 8 dell'art. 1 sostituisce l'art. 3 del D.L. 103/1991: la riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere disposta, fino agli interessi legali, in casi di oggettive incertezze interpretative poi riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, anche per fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, nonché per aziende in crisi o in ristrutturazione/riconversione con particolare rilevanza sociale ed economica. Il decreto ministeriale può inoltre estinguere le sanzioni amministrative collegate. In attesa del decreto, chi presenta istanza motivata può regolarizzare i contributi versando provvisoriamente somme aggiuntive nella misura degli interessi legali, salvo conguaglio; se entro 6 mesi non interviene il decreto, gli enti applicano la misura ordinaria.
Abrogazioni e riserva di ulteriori istruzioni
La nuova disciplina abroga l'art. 4, commi 1-5, del D.L. 536/1987 convertito nella legge 48/1988, l'art. 53 del R.D.L. 1827/1935 e ogni altra disposizione incompatibile. La circolare riserva ulteriori comunicazioni circa l'applicabilità della nuova disciplina ai periodi precedenti l'entrata in vigore e circa l'uso della modulistica per diffide, attestazioni di credito, ordinanze-ingiunzioni e altri modelli eventualmente modificati in sede di conversione o per effetto della legge finanziaria 1997.
Errata corrige alla circolare n. 27 del 21/10/1996
Viene rettificato l'allegato n. 1 della circolare n. 27/1996, relativo ai codici di categoria o qualifica per i lavoratori del primo gruppo: per il codice 014, la dicitura corretta è "Maestri del coro".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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