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Circolare

Circolare numero 33 del 29-11-1996 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, in materia di sanzioni per ritardato, omesso o evasivo versamento di contributi e premi previdenziali e assistenziali. Viene distinto il regime tra semplice omissione/ritardo e evasione con false o omesse denunce, con previsione di somme aggiuntive, di una sanzione una tantum da definire con decreto interministeriale e di ipotesi di riduzione in specifici casi. Sono inoltre richiamate le conseguenze su procedure concorsuali, enti non profit, amministrazioni dello Stato, estinzione delle sanzioni amministrative e disciplina transitoria, con riserva di ulteriori indicazioni applicative. In chiusura è riportata una rettifica alla circolare n. 27/1996 sul codice 014, da leggere come "Maestri del coro".

Nuovo sistema sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive e rettifica codici di categoria

Nuovo sistema sanzionatorio per violazioni contributive e rettifica dei codici di categoria

La circolare illustra l'intervento del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, pubblicato in G.U. n. 249 del 23/10/1996 e in vigore dal 24/10/1996, che ridisegna il regime delle sanzioni per omissioni, ritardi ed evasioni contributive e previdenziali. L'obiettivo è distinguere con maggiore precisione le situazioni di semplice inadempimento da quelle connotate da volontà evasiva, introducendo sanzioni graduate e alcuni meccanismi di riduzione o esonero.

Regime ordinario per ritardo o omesso versamento

Per i contributi o premi il cui importo risulta dalle denunce o registrazioni obbligatorie, il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, comporta una somma aggiuntiva annua pari al tasso di interesse di differimento e dilazione previsto dall'art. 13 del D.L. 402/1981, maggiorato di 3 punti. Poiché il tasso è indicato nel 16,75% dal 12/10/1996, la misura complessiva della somma aggiuntiva è pari al 19,75%. La circolare precisa, inoltre, che tale importo non può comunque superare il 100% dei contributi o premi non versati alla scadenza di legge.

Evasione contributiva e sanzione una tantum

Quando l'inadempimento è collegato a denunce o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva ordinaria si applica una sanzione una tantum. Tale sanzione sarà definita da un decreto interministeriale Tesoro-Lavoro e potrà variare dal 30% al 50% dei contributi dovuti, in funzione dell'entità dell'evasione e del comportamento del contribuente. La sanzione non si applica se il debitore denuncia spontaneamente la situazione, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento e purché versi quanto dovuto entro 30 giorni dalla denuncia. In attesa del decreto, per gli accertamenti ispettivi le strutture periferiche devono attenersi alla nota n. 4303 del 5/11/1996.

Incertezze interpretative e riduzioni

Il comma 2 dell'art. 1 prevede un regime specifico per i casi in cui il ritardo o l'omissione dipendano da oggettive incertezze legate a contrasti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo. In tali ipotesi, se il pagamento è effettuato entro il termine fissato dagli enti, si applica una somma aggiuntiva annua pari al medesimo tasso di riferimento, sempre nel limite massimo del 100% dell'importo dovuto.

Le somme aggiuntive possono essere ridotte fino a un tasso non inferiore agli interessi legali nei seguenti casi:

  • procedure concorsuali, a condizione che vi sia pagamento integrale di contributi e spese;
  • omissioni o ritardi di enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, quando il ritardo derivi da documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione.

La circolare richiama, tra le procedure concorsuali rilevanti, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, concordato fallimentare, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria.

Ulteriori effetti della disciplina

Le amministrazioni dello Stato, quando interessate, sono esonerate dalle somme aggiuntive, dalla sanzione una tantum e dagli interessi legali. Inoltre, le sanzioni amministrative previste dall'art. 35 della legge 24/11/1981, n. 689, si considerano estinte quando siano stati versati i contributi dovuti, le somme aggiuntive, le sanzioni e gli interessi connessi alla denuncia e al versamento.

La circolare precisa anche che i pagamenti di contributi sociali obbligatori e accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza non sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Modifiche alla disciplina previgente e regole transitorie

Il comma 8 interviene sull'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, sostituendo i commi 1-3 e abrogando il comma 4. La riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere concessa, fino al limite degli interessi legali, nei casi di:

  • oggettive incertezze interpretative successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa;
  • fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, anche in relazione a possibili riflessi negativi sull'occupazione;
  • aziende in crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione con particolare rilevanza sociale ed economica, nei limiti e secondo i provvedimenti richiamati dalla normativa speciale.

Nei casi di riduzione, il decreto ministeriale può anche disporre l'estinzione dell'obbligazione per le sanzioni amministrative connesse. In attesa del decreto, i soggetti che abbiano presentato istanza motivata possono regolarizzare la posizione versando provvisoriamente le somme aggiuntive nella misura degli interessi legali, salvo conguaglio; se entro 6 mesi non interviene il provvedimento, gli enti applicano la misura ordinaria.

Abrogazioni, riserve applicative e rettifica finale

La nuova disciplina abroga l'art. 4, commi da 1 a 5, del D.L. 536/1987 convertito nella legge 48/1988, l'art. 53 del R.D.L. 1827/1935 e ogni altra disposizione incompatibile. Resta riservata un'ulteriore comunicazione circa l'eventuale applicabilità della disciplina ai periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto e circa il corretto uso della modulistica per diffide, attestazioni di credito, ordinanze-ingiunzioni e altri strumenti eventualmente modificati in sede di conversione o con la legge finanziaria 1997.

In chiusura, la circolare reca una rettifica alla circolare n. 27 del 21/10/1996: nell'allegato relativo ai codici di categoria/qualifica del primo gruppo, il codice 014 deve leggersi come "Maestri del coro".

Punti principali

Entrata in vigore e finalità della nuova disciplina

Il D.L. 23/10/1996, n. 538, pubblicato in G.U. n. 249 del 23/10/1996, entra in vigore dal 24/10/1996. La circolare evidenzia che la nuova normativa interviene in modo sostanziale rispetto alla legge 29/2/1988, n. 48, soprattutto per meglio distinguere le imprese che intendono evadere dagli obblighi contributivi da quelle che incorrono in omissioni o ritardi per altre ragioni.

Regime sanzionatorio per mancato o ritardato pagamento

Per contributi o premi ricavabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, comporta una somma aggiuntiva in ragione d'anno pari al tasso di differimento e dilazione ex art. 13 D.L. 402/1981 maggiorato di 3 punti. Poiché il tasso è fissato al 16,75% dal 12/10/1996, la misura complessiva dovuta è pari al 19,75%. In ogni caso la somma aggiuntiva non può superare il 100% dei contributi o premi non versati alla scadenza di legge.

Evasione contributiva e sanzione una tantum

Nei casi di evasione connessa a denunce o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva ordinaria si applica una ulteriore sanzione una tantum, da determinare con decreto interministeriale Tesoro-Lavoro, variabile tra il 30% e il 50% dei contributi dovuti in relazione alla gravità dell'evasione e al comportamento del contribuente. La sanzione una tantum non si applica se la situazione debitoria viene denunciata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine di pagamento e a condizione che il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia. In attesa del decreto, in caso di accertamento ispettivo, le Sedi Compartimentali e le Sezioni Distaccate devono attenersi alla nota n. 4303 del 5/11/1996.

Omissioni o ritardi dovuti a incertezze interpretative

Quando il mancato o ritardato pagamento deriva da oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, e il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti, si applica comunque una somma aggiuntiva in ragione d'anno pari al tasso di differimento e dilazione indicato, entro il limite massimo del 100% dell'importo dovuto.

Riduzioni delle somme aggiuntive in casi particolari

Le somme aggiuntive possono essere ridotte, fino a un tasso non inferiore agli interessi legali, secondo criteri fissati dagli enti impositori, nei casi di procedure concorsuali con pagamento integrale di contributi e spese e nei casi di omissione o ritardo da parte di enti non economici, fondazioni o associazioni non lucrative, quando il ritardo dipenda da documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

Procedura concorsuale e casistiche richiamate

La circolare richiama come ipotesi di procedure concorsuali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria.

Esenzioni e altri effetti della disciplina

Se sono coinvolte amministrazioni dello Stato, queste sono esonerate dalle somme aggiuntive, dalla sanzione una tantum e dagli interessi legali. Le sanzioni amministrative ex art. 35 della legge 689/1981 si considerano estinte quando siano stati versati contributi, somme aggiuntive, sanzioni e interessi connessi alla denuncia e al pagamento dei contributi. I pagamenti per contributi sociali obbligatori e accessori verso gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza non sono soggetti ad azione revocatoria ex art. 67 del R.D. 267/1942.

Modifica della disciplina previgente e norme transitorie

Il comma 8 dell'art. 1 sostituisce l'art. 3 del D.L. 103/1991: la riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere disposta, fino agli interessi legali, in casi di oggettive incertezze interpretative poi riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, anche per fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, nonché per aziende in crisi o in ristrutturazione/riconversione con particolare rilevanza sociale ed economica. Il decreto ministeriale può inoltre estinguere le sanzioni amministrative collegate. In attesa del decreto, chi presenta istanza motivata può regolarizzare i contributi versando provvisoriamente somme aggiuntive nella misura degli interessi legali, salvo conguaglio; se entro 6 mesi non interviene il decreto, gli enti applicano la misura ordinaria.

Abrogazioni e riserva di ulteriori istruzioni

La nuova disciplina abroga l'art. 4, commi 1-5, del D.L. 536/1987 convertito nella legge 48/1988, l'art. 53 del R.D.L. 1827/1935 e ogni altra disposizione incompatibile. La circolare riserva ulteriori comunicazioni circa l'applicabilità della nuova disciplina ai periodi precedenti l'entrata in vigore e circa l'uso della modulistica per diffide, attestazioni di credito, ordinanze-ingiunzioni e altri modelli eventualmente modificati in sede di conversione o per effetto della legge finanziaria 1997.

Errata corrige alla circolare n. 27 del 21/10/1996

Viene rettificato l'allegato n. 1 della circolare n. 27/1996, relativo ai codici di categoria o qualifica per i lavoratori del primo gruppo: per il codice 014, la dicitura corretta è "Maestri del coro".

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