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Sentenza

Sentenza n. 7239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Cosenza del 7 settembre 2020 di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il Questore aveva negato il rinnovo sulla base di una pluralità di circostanze: una condanna del richiedente del 1993 per violazione delle prescrizioni sulle costruzioni in zona sismica; il deferimento all’autorità giudiziaria nel 2008 della figlia, allora convivente, per truffa, procedimento poi archiviato; controlli del figlio convivente con persone controindicate, prevalentemente nel 2003-2004 e, da ultimo, nel 2017; il deferimento del richiedente nel 2011 per avere introdotto senza autorizzazione un’arma nel Parco della Sila. In appello sono stati dedotti otto motivi: irrilevanza della condanna del 1993 rispetto all’affidabilità nell’uso delle armi; risalenza e mancanza di attualità delle vicende; sproporzione degli effetti attribuiti all’episodio del Parco della Sila; irrilevanza oggettiva e soggettiva delle condotte riferite ai figli, anche per l’archiviazione del procedimento della figlia e per l’assenza di responsabilità del figlio nel controllo del 2017; mancata valutazione complessiva della personalità e del comportamento successivo dell’istante; irragionevolezza del giudizio alla luce della modifica dell’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S.; violazione del legittimo affidamento perché il diniego si fondava su circostanze preesistenti al precedente rinnovo; e abnormità della condanna alle spese di primo grado, quantificata in circa seimila euro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR Calabria n. 502/2024, ha accolto il ricorso di primo grado contro il diniego. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla risalenza delle contestazioni, all’irrilevanza oggettiva e soggettiva delle vicende riguardanti i figli e alla mancata valutazione complessiva della personalità dell’interessato e della sua condotta successiva. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità del richiedente, il giudice ha rilevato che il diniego non chiariva l’effettiva incidenza delle contestazioni, non valutava adeguatamente la loro distanza temporale e non motivava la persistente attualità del pericolo. Il solo legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non è elemento sufficiente per formulare un giudizio probabilistico di inaffidabilità; inoltre, il procedimento a carico della figlia era stato archiviato e il controllo del figlio nel 2017 era avvenuto sul luogo di lavoro, senza che gli fosse imputabile la presenza di soggetti controindicati. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese di entrambi i gradi compensate.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    l’irragionevolezza del giudizio di inaffidabilità espresso in dispregio del nuovo art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., come modificato dal d.lgs. n. 104/2018, secondo cui è oggi potenzialmente legittimato a possedere la licenza di PORTO d’armi anche chi, condannato per reati di violenza quali rapina, lesioni, minacce, abbia ottenuto la riabilitazione

    Il riferimento all’art. 43, comma 2, è riportato come contenuto di una censura d’appello, ma la sentenza assorbe le ulteriori censure e non ne formula una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo di un’autorizzazione di polizia relativa alle armi può fondarsi su un’ampia valutazione discrezionale dell’affidabilità del richiedente, ma deve poggiare su un giudizio concreto e attuale, riferito ai presupposti del provvedimento e alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • Quando il giudizio di inaffidabilità si fonda su vicende risalenti nel tempo, l’autorità deve valutarne l’effettiva rilevanza attuale e motivare espressamente perché esse indichino ancora un pericolo; la distanza temporale e l’evoluzione successiva delle vicende non possono essere trascurate.
  • Il mero rapporto di parentela con soggetti coinvolti in vicende o frequentazioni ritenute controindicate, senza ulteriori circostanze concrete che dimostrino un effettivo condizionamento ambientale, non è da solo sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità del richiedente un’autorizzazione di polizia.
  • La valutazione di affidabilità deve considerare complessivamente la personalità dell’interessato e il comportamento successivo agli episodi valorizzati, ponderando l’incidenza concreta di ciascun elemento; l’ampia discrezionalità amministrativa resta soggetta ai canoni di logicità e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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