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Legge

L.R. TAA 4/2020

Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti (Supplemento n. 3 al B.U. n. 48/Sez. gen. del 26/11/2020)

Normativa regionaleL.R. TAA 4/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Trentino-Alto Adige istituisce un contributo annuo per sostenere la previdenza complementare degli artisti residenti nella regione da almeno due anni, con attività artistica esclusiva o prevalente e in condizioni economiche definite dalle Province autonome. Dal 1° gennaio 2021 il contributo è di 500 euro, ridotto del 50% per il 2021 e 2022; dal 1° gennaio 2025 il contributo passa a un importo tra 500 e 1.000 euro e cessano le disposizioni precedenti. La disciplina è attuata dalle Province autonome.

Intervento previdenziale a favore degli artisti

Intervento previdenziale a favore degli artisti in Trentino-Alto Adige

La legge regionale disciplina un sostegno economico alla previdenza complementare degli artisti operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige. L’intervento è finalizzato a incentivare una copertura pensionistica integrativa per una categoria caratterizzata da redditi e contribuzioni spesso discontinui.

Finalità e competenze amministrative

La Regione interviene in attuazione dello Statuto speciale per garantire una maggiore copertura previdenziale alla popolazione regionale, con specifico riferimento agli artisti. Le funzioni amministrative sono delegate, dalla data di entrata in vigore della legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono esercitarle direttamente oppure tramite convenzioni con enti o organismi previdenziali nazionali o locali.

Destinatari del contributo

Il beneficio spetta a chi svolge attività artistica, secondo i criteri definiti da ciascuna Provincia autonoma, purché ricorrano congiuntamente queste condizioni:

  • residenza nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno due anni;
  • svolgimento dell’attività artistica in via esclusiva o comunque prevalente, secondo i criteri provinciali;
  • possesso delle condizioni economiche individuate da ciascuna Provincia autonoma.

Misura dell’intervento e regole di accesso

Dal 1° gennaio 2021 è previsto un contributo annuo di 500 euro a integrazione dei versamenti effettuati dall’interessato in una forma pensionistica complementare disciplinata dal d.lgs. 252/2005. Per ottenere il contributo occorre effettuare versamenti personali nella forma pensionistica per almeno 500 euro annui. Il contributo non spetta ai titolari di pensione diretta.

Dal 1° gennaio 2025 la disciplina viene rimodulata: il contributo annuo può arrivare fino a 1.000 euro, è assegnato in misura corrispondente a quanto versato dal richiedente nella forma pensionistica ed è comunque compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.000 euro per ciascun anno. Rimane fermo il requisito del versamento annuo personale minimo di 500 euro e resta esclusa la spettanza ai titolari di pensione diretta.

Domanda, erogazione e disciplina attuativa

Il contributo è concesso su domanda da presentare alla Provincia autonoma territorialmente competente, secondo termini e modalità stabiliti dalla stessa Provincia. Anche le modalità e i termini di erogazione dell’intervento sono definiti a livello provinciale. Eventuali disposizioni attuative ulteriori sono demandate a un regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Regime transitorio e aggiornamenti degli importi

Per gli anni 2021 e 2022, a causa degli effetti finanziari negativi dell’emergenza COVID-19, l’importo a carico del soggetto interessato è ridotto della metà rispetto al versamento richiesto. Gli importi del contributo possono inoltre essere adeguati con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite della media della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati delle due Province autonome.

Dal 1° gennaio 2025 cessano di avere efficacia le disposizioni del comma originario dell’articolo 3, sostituite dal nuovo regime del contributo fino a 1.000 euro.

Copertura finanziaria e criteri in caso di insufficienza delle risorse

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di 500 mila euro annui, a decorrere dal 2021, da ripartire in parti uguali tra le due Province autonome. Se le risorse risultano insufficienti, le Province possono stabilire criteri di priorità per l’accesso all’intervento e graduarne l’importo in base a tali criteri. La copertura degli oneri per il 2021 e 2022 avviene mediante spostamenti di stanziamento tra missioni di bilancio regionali; per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

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