R.R. TAA 51/2020
Regolamento di esecuzione del Testo unificato delle leggi “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”, approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, e successive modificazioni e integrazioni: "Norme in materia di promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, criteri, soggetti, spese ammissibili, termini e controlli per finanziare iniziative di promozione dell’integrazione europea e attività di particolare interesse regionale, oltre alle adesioni della Regione a enti e associazioni. Si applica alle iniziative realizzate dal 1° gennaio 2021 ed è stato abrogato dal 14 novembre 2024.
Regolamento per finanziamenti regionali su integrazione europea e attività di interesse regionale
Regolamento sui finanziamenti per integrazione europea e attività di interesse regionale
Il provvedimento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’esecuzione delle norme regionali in materia di promozione dell’integrazione europea, cooperazione interregionale e transfrontaliera, nonché di sostegno a iniziative e attività di particolare interesse regionale. Definisce ambito, beneficiari, spese ammissibili, procedure, controlli e regole per le adesioni della Regione a enti e organismi.
Ambito di applicazione e esclusioni
Il regolamento si applica ai finanziamenti regionali per iniziative volte a favorire l’integrazione europea e per attività di particolare interesse regionale, nonché ai patrocini di particolare importanza per la Regione. Restano fuori:
- i finanziamenti per iniziative, progetti e attività direttamente ideati e realizzati dalla Regione, da sola o in collaborazione, proposti preliminarmente dalla Giunta;
- i finanziamenti alle Province autonome per iniziative o attività proprie da esse presentate;
- i contributi in conto capitale per la diffusione di amicizia, integrazione e pace tra i popoli, che seguono la disciplina specificamente richiamata dal Testo unificato.
Iniziative per la promozione dell’integrazione europea
Le finalità europeistiche e di collaborazione interregionale e transfrontaliera sono perseguite tramite sostegno finanziario alle iniziative previste dal Testo unificato. Il regolamento attribuisce particolare rilievo:
- ai progetti di apprendimento linguistico, da perseguire in ambito prescolare e scolastico;
- nel settore sportivo, alle sole iniziative ed eventi di livello europeo o internazionale. La Giunta regionale può individuare con propri atti di indirizzo le tipologie di attività, iniziative e progetti da privilegiare.
Iniziative e attività di particolare interesse regionale
Sono considerate di interesse regionale le iniziative, manifestazioni, eventi e attività che valorizzano la Regione e i suoi interessi, promuovendo incontro, scambio culturale e associazionismo nelle comunità regionali. Il finanziamento deve apportare un contributo efficace e dimostrabile alla crescita sociale, civile e culturale della popolazione residente. Non sono ammissibili iniziative:
- che abbiano solo valenza comunale;
- non pubbliche o rivolte prevalentemente a un pubblico ristretto, come categorie professionali o soggetti portatori di interessi specifici e personali. Nel settore sportivo sono invece ammissibili le partecipazioni a campionati nazionali, regionali e provinciali. È valorizzata in modo particolare la collaborazione fra le Province di Bolzano e Trento, fra enti e associazioni con sede nelle due Province e fra territori confinanti tra le due Province.
Soglia minima di spesa e limiti alle iniziative finanziabili
Le iniziative finanziabili devono avere una spesa ammessa complessiva pari o superiore a 10.000 euro. Se in rendicontazione tale soglia non è raggiunta, si applicano controlli specifici e la revoca del contributo. La soglia non vale per:
- i progetti presentati da enti pubblici;
- le iniziative di apprendimento linguistico presentate da soggetti privati. Non sono finanziabili le iniziative prevalentemente turistiche né le attività di marketing turistico o commerciale. Le spese di funzionamento ordinario sono ammissibili solo nei limiti previsti dal regolamento: per l’integrazione europea fino al 10% della spesa effettiva ammessa; per le attività di interesse regionale solo se strettamente riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa.
Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi
Possono accedere ai finanziamenti, in linea generale, soggetti senza fine di lucro; fanno eccezione le società e associazioni sportive. I soggetti ammessi sono:
- enti pubblici;
- associazioni;
- federazioni;
- fondazioni;
- comitati;
- cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali;
- società e associazioni sportive. I beneficiari devono avere sede nel territorio regionale, aver svolto un’attività continuativa da almeno due anni nel territorio della Regione e disporre di una struttura organizzativa idonea; il requisito biennale non si applica agli enti pubblici. Per cooperative e cooperative sociali, lo scopo statutario e l’attività devono essere prevalentemente culturali per consentire l’accesso ai contributi. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle iniziative, la Giunta regionale approva le priorità programmatiche e i criteri di concessione.
Domanda di finanziamento e documentazione
La domanda va presentata su modulistica regionale, firmata dal legale rappresentante, con allegati:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto, salvo per gli enti pubblici;
- relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, oppure sul biennio precedente per associazioni ed enti in caso di nuovo soggetto richiedente;
- relazione illustrativa dell’iniziativa e dell’attività programmata;
- preventivo dettagliato delle spese e delle presunte entrate da terzi.
Termini di presentazione, modifiche e obblighi di comunicazione
Le domande devono essere presentate:
- entro il 30 novembre per iniziative da svolgersi nell’anno successivo;
- entro il 30 aprile per iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell’anno in corso. Sono ammesse, con provvedimento dirigenziale e a condizione che natura e impegno finanziario restino invariati, variazioni significative di date o logistica. Il beneficiario deve comunicare all’ufficio competente, entro un mese dalla data prevista di realizzazione, l’eventuale mancata effettuazione dell’iniziativa.
Valutazione delle domande e coordinamento istituzionale
Per la valutazione delle domande è istituito un Comitato con funzioni consultive, anche ai fini del coordinamento con le Province autonome. Il Comitato può operare con gruppi di lavoro distinti per provincia ed è composto dal dirigente della struttura, dal direttore dell’ufficio competente e da tre membri per ciascuna Provincia, con relativi sostituti, designati dalle rispettive amministrazioni. La segreteria è svolta da un dipendente regionale dell’Ufficio per l’Integrazione europea e gli aiuti umanitari. Il Comitato esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta dell’ufficio.
Criteri di ammissibilità, cumulo e limiti annuali
I criteri sulla qualità e dimensione delle iniziative sono fissati con la deliberazione sulle priorità programmatiche. Con la stessa deliberazione sono determinate percentuali o fasce percentuali applicabili alla spesa ammessa per la proposta di finanziamento. Valgono inoltre questi limiti:
- i soggetti diversi dagli enti pubblici non possono ottenere più di un finanziamento per anno solare, considerando complessivamente iniziative di integrazione europea e di interesse regionale;
- una stessa iniziativa o attività non può essere finanziata più volte dalla Regione ai sensi del regolamento;
- le federazioni possono presentare domande cumulative per più iniziative analoghe dei propri associati;
- i beneficiari devono indicare adeguatamente che l’iniziativa è sostenuta dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e sono autorizzati a usare il logo regionale. È inoltre richiesta la preventiva verifica della compatibilità con altri finanziamenti pubblici e dell’Unione europea.
Disciplina delle spese ammissibili e del disavanzo
La spesa ammessa è quella ritenuta congrua e direttamente riconducibile alla realizzazione dell’iniziativa, del progetto o dell’attività; deve essere identificabile, controllabile e documentabile. Per le iniziative di integrazione europea sono ammesse spese di funzionamento ordinario entro il 10% della spesa effettiva ammessa. Le spese del volontariato possono concorrere alla spesa complessiva ammessa entro i limiti previsti dal regolamento. Il disavanzo è dato dalla differenza tra spesa effettiva ammessa e entrate da terzi direttamente riferibili all’iniziativa. Se alcune spese preventivate non vengono riconosciute, le entrate sono ridotte in misura corrispondente per il calcolo del disavanzo. Per le domande presentate da società e associazioni sportive, la spesa ammissibile riguarda solo:
- viaggi, vitto e alloggio per trasferte fuori Regione;
- assistenza medica in occasione di trasferte fuori Regione;
- quote di iscrizione obbligatorie per campionati interregionali, nazionali, europei e internazionali.
Misura del finanziamento e limiti economici
Le iniziative, i progetti e le attività sono finanziabili fino all’80% della spesa complessivamente ammessa. La Giunta regionale determina definitivamente l’importo sulla base dell’istruttoria della struttura competente e del parere del Comitato. Gli importi sono arrotondati per eccesso o difetto a 10 euro. La disponibilità di bilancio può determinare una riduzione percentuale omogenea. Il contributo non può comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e non coperta da altre entrate. Per iniziative con spesa sostenuta superiore a 300.000 euro, il limite è riferito all’ultimo triennio.
Volontariato
L’attività di volontariato non dà diritto ad alcun compenso, ma può essere valorizzata nella spesa ammessa con importo orario convenzionale di 16 euro, aggiornabile dalla Giunta secondo l’indice regionale dei prezzi al consumo. Il valore riconoscibile non può superare il 25% della spesa effettiva preventivata e della spesa effettivamente sostenuta, né il limite complessivo di 25.000 euro. Le prestazioni devono normalmente essere indicate già nella domanda; se dichiarate solo in fase di liquidazione, possono essere riconosciute fino al 15% della spesa effettivamente sostenuta. Il beneficiario deve conservare un elenco firmato dal legale rappresentante con nominativi, ore prestate, tipologia delle prestazioni e luogo di svolgimento, nonché presentare dichiarazione sostitutiva che attesti il concorso del volontariato e l’assenza di altre agevolazioni pubbliche o private per quella quota di lavoro.
Erogazione, anticipo e liquidazione
Per l’erogazione si applicano le regole del regolamento regionale sulla rendicontazione e verifica dei finanziamenti. Se in rendicontazione la spesa ammessa è inferiore a quella considerata in concessione, si procede a:
- riduzione proporzionale del contributo;
- riduzione delle entrate dichiarate ai fini del ricalcolo del disavanzo;
- revoca del contributo se la spesa effettiva scende sotto la soglia minima prevista. Può essere concesso un anticipo fino al 50% del finanziamento approvato quando la spesa ammessa comprensiva del volontariato supera 100.000 euro. La richiesta di liquidazione e la documentazione devono pervenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di approvazione del contributo. Se intervengono eventi imprevedibili o valide motivazioni che comportano modifiche sostanziali di spesa, la Giunta può rivalutare l’intervento previa richiesta motivata e documentata e previo parere del Comitato. È ammessa la trasmissione digitale della documentazione di spesa, purché controllabile e identificabile.
Controlli, revoca, decadenza e sanzioni amministrative
Sono previsti controlli a campione, di regola entro il 5% delle dichiarazioni sostitutive rese annualmente in sede di richiesta di liquidazione. L’amministrazione può sottoporre a controllo anche iniziative con spesa effettiva di poco superiore alla soglia minima. Se la spesa effettivamente sostenuta supera 200.000 euro, i controlli possono essere affidati a esperti esterni. La mancata presentazione della domanda di liquidazione nei termini comporta la revoca, salvo impedimenti oggettivi dovuti a forza maggiore o cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. La revoca interviene anche in caso di mancato raggiungimento della soglia minima di spesa o di gravi irregolarità documentali non riconducibili all’iniziativa finanziata. Con decreto dirigenziale sono disposte:
- la revoca del finanziamento;
- la decadenza per dichiarazioni non veritiere;
- la revoca degli eventuali benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per 2 anni nei casi di dichiarazione mendace;
- la presa d’atto della rinuncia del beneficiario. I soggetti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere sono inoltre esclusi dalla presentazione di nuove domande per il biennio successivo all’accertamento.
Adesioni della Regione a enti e organismi
La Regione può sostenere e aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguano finalità europeistiche, di cooperazione interregionale e transfrontaliera o attività di particolare interesse regionale. L’adesione è deliberata dalla Giunta sulla base dell’interesse regionale e delle ricadute positive sulla comunità. L’adesione può comportare:
- l’assunzione della quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo o stabilita dalla Giunta;
- un contributo annuo per l’attività associativa e istituzionale. Le quote di partecipazione sono erogate contestualmente alla concessione; i contributi annui sono erogati previo deposito del bilancio di previsione approvato e della documentazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Disposizioni transitorie, decorrenza e applicazione straordinaria
Il regolamento si applica alle iniziative realizzate dal 1° gennaio 2021. Per il solo anno 2021, in prima applicazione, alle associazioni già finanziate nell’anno in corso non era richiesto il requisito dei due anni di attività continuativa. Le disposizioni straordinarie sulle iniziative non realizzate o parzialmente realizzate per emergenza sanitaria Covid-19 si applicano anche alle domande relative al 2020.
Stato di vigenza
Il regolamento è stato espressamente abrogato dal 14 novembre 2024; pertanto il testo ha oggi valore essenzialmente ricostruttivo e non risulta di pratica applicazione per nuove procedure di finanziamento.
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