Ordinanza n. 187/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: A) la graduatoria finale per la promozione alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° luglio 2025, approvata con decreto del Capo della Polizia del 15.9.2025, pubblicato il 7.10.2025, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla promozione; B) il quaderno di scrutinio compilato dalla Commissione per la progressione in carriera del personale nell'ambito della sopra detta procedura di scrutinio, in toto o, in subordine, nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente un punteggio utile per la promozione a primo dirigente nonché per il riconoscimento del diritto a ottenere un maggiore punteggio relativamente alla categoria attitudinale, congruo alle effettive capacità e professionalità, coerente con le mansioni effettivamente svolte e con i giudizi espressi nei rapporti informativi annuali ed utile ai fini della promozione alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina dal 01.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e quaderno di scrutinio della procedura per la promozione alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° luglio 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della procedura di promozione alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, approvata il 15 settembre 2025 e pubblicata il 7 ottobre 2025, nella parte in cui non l'ha inclusa tra i promossi. Ha inoltre impugnato il quaderno di scrutinio, contestando in toto o, in subordine, la mancata attribuzione di un punteggio sufficiente nella categoria attitudinale. Ha chiesto il riconoscimento di un punteggio maggiore, ritenuto congruo alle proprie capacità e professionalità, coerente con le mansioni svolte e con i giudizi contenuti nei rapporti informativi annuali, nonché la decorrenza giuridica ed economica della promozione dal 1° luglio 2025. Nel giudizio è intervenuto il Ministero dell'Interno; risultano altresì controinteressati i soggetti collocati nella graduatoria finale.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso sulla fondatezza della domanda cautelare. Ha disposto, in via istruttoria, che l'Amministrazione depositi la scheda individuale di valutazione della ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, entro sessanta giorni, con successivo deposito della documentazione attestante l'adempimento entro dieci giorni. Il TAR ha indicato la possibilità di autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno, precisando i relativi obblighi di pubblicità e conservazione della documentazione. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 luglio 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente di fissare l'udienza pubblica per la prosecuzione e la definizione del giudizio dopo la fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la documentazione necessaria per valutare la legittimità di una procedura selettiva non è presente agli atti, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione individuale di valutazione rilevante ai fini della controversia.
- Nei giudizi aventi a oggetto una graduatoria concorsuale o selettiva, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria quando la decisione può incidere sulle loro posizioni; in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, può essere disposta o autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio deve indicare termini perentori per l'adempimento e per il deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notificazione; l'inottemperanza produce le conseguenze processuali previste dalla disciplina del processo amministrativo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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