Sentenza del 13/07/2016 n. 14284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale sostenendo che il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti non potesse essere riconosciuto in assenza di un'effettiva attività d'impresa e di operazioni attive svolte dalla società per tutta la sua esistenza. Secondo l'Ufficio, la mera esistenza formale della società, l'iscrizione nel registro delle imprese e la titolarità della partita IVA non erano sufficienti a dimostrare il diritto alla detrazione o al rimborso. La società ha resistito sostenendo, tra l'altro, che il condono fiscale relativo agli anni 1998-2002 non incidesse sul diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso incidentale della società. Ha chiarito che, per le operazioni passive, il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA richiede la prova concreta dell'inerenza e della strumentalità degli acquisti rispetto all'attività imprenditoriale effettivamente esercitata o almeno programmata. Tale diritto può sussistere anche senza operazioni attive, ma solo quando gli acquisti siano preparatori e realmente finalizzati all'avvio dell'attività. La società non ha fornito tale prova. La Corte ha inoltre affermato che il condono non modifica né consolida i crediti IVA dichiarati e non impedisce all'Amministrazione di contestarne l'esistenza; le norme interne sul condono IVA devono comunque essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell'Unione europea. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4
La norma prevede, tra l'altro, la rilevanza ai fini IVA delle operazioni effettuate dalle società commerciali.
La presunzione secondo cui una società commerciale opera nell'esercizio d'impresa riguarda principalmente le operazioni attive. Non basta invece, per le operazioni passive, la sola qualifica formale di società o imprenditore a dimostrare il diritto alla detrazione o al rimborso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'IVA richiede che l'imposta sia relativa a beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa.
L'IVA sugli acquisti è detraibile o rimborsabile solo se gli acquisti sono concretamente inerenti e strumentali all'attività d'impresa, anche se quest'ultima non ha ancora prodotto ricavi, purché l'attività sia effettivamente programmata e gli acquisti siano preparatori al suo avvio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 17 e 19
Le disposizioni sono state lette congiuntamente nel senso che la detrazione dell'IVA presuppone un collegamento concreto tra le operazioni passive e le finalità imprenditoriali della società.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
La definizione agevolata o il condono non produce effetti sui crediti IVA vantati dal contribuente e non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificarne e contestarne l'effettiva esistenza.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22, e Trattato CE, art. 10
Le norme interne sul condono IVA devono essere disapplicate quando compromettono l'armonizzazione europea dell'IVA o pregiudicano il funzionamento del sistema comune dell'imposta, anche sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, causa C-132/06.
Massime di principio
- La mera esistenza formale di una società, l'iscrizione nel registro delle imprese e il possesso della partita IVA non dimostrano, da soli, il diritto al rimborso dell'IVA sugli acquisti.
- Per ottenere la detrazione o il rimborso dell'IVA sulle operazioni passive, il contribuente deve dimostrare l'inerenza concreta degli acquisti all'attività d'impresa e la loro strumentalità rispetto all'attività svolta o realmente programmata.
- L'assenza di operazioni attive non esclude automaticamente la detrazione: essa può essere riconosciuta per spese preparatorie, ma il contribuente deve provare che tali spese erano effettivamente dirette all'avvio o allo svolgimento dell'attività economica.
- La compatibilità astratta delle spese con l'oggetto sociale costituisce solo un elemento indiziario e non è sufficiente senza ulteriori prove sull'effettiva destinazione imprenditoriale dei beni o servizi acquistati.
- Il contribuente sopporta l'onere di provare l'inerenza delle operazioni passive e il collegamento tra gli acquisti e l'attività economica.
- Un condono fiscale può ridurre o estinguere debiti tributari, ma non rende automaticamente incontestabili i crediti IVA, i rimborsi o le detrazioni richiesti dal contribuente.
- In materia di IVA, le disposizioni nazionali di condono non possono essere applicate se incompatibili con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
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