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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06427/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consulenti tecnici)

La controversia

Nel corso di un giudizio ordinario introdotto per asserita responsabilità medica, era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale collegiale, conclusasi sfavorevolmente per la parte attrice. Il compenso dei CTU era stato liquidato a vacazioni e raddoppiato ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 115/2002. La parte soccombente aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione, respinta dal Tribunale. Successivamente aveva proposto appello avverso il rigetto dell'opposizione, ma aveva poi rinunciato al gravame, con estinzione del giudizio di appello. Nonostante ciò, aveva proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.m. 30.5.2002, dell'art. 15 l. n. 24/2017 e dell'art. 4 l. n. 319/1980, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestando la correttezza della liquidazione a vacazioni e del raddoppio dell'onorario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché il ricorrente aveva già notificato l'atto di appello contro il provvedimento impugnato, tale notificazione facesse decorrere per lui il termine breve ex art. 325 c.p.c. anche ai fini di un successivo ricorso ex art. 111 Cost. Conseguentemente, il ricorso per cassazione, notificato oltre sessanta giorni dalla notifica dell'appello, era tardivo. Rimaste assorbite le altre censure, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è ammissibile solo nei limiti e nei termini previsti per le impugnazioni; non consente di superare la tardività maturata in conseguenza della precedente notificazione dell'impugnazione ordinaria.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre anche per il soggetto che abbia notificato l'atto di impugnazione contro il provvedimento; la notificazione vale come conoscenza legale del provvedimento ai fini della decorrenza del termine breve per ulteriori impugnazioni.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione dell'impugnazione si applica il termine lungo; tuttavia, nel caso concreto, tale regola è stata superata dalla precedente notifica dell'appello effettuata dal medesimo ricorrente.

  • art. 702-quater c.p.c.

    La previsione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza è stata richiamata dalla Corte come limite riferibile, ratione temporis, all'appello, non al ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

  • art. 52 d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per il raddoppio dell'onorario del consulente tecnico liquidato a vacazioni.

  • art. 53 d.P.R. n. 115/2002

    Norma evocata dal giudice di merito quale possibile base alternativa della liquidazione, ma ritenuta non decisiva ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 15 l. n. 24/2017

    Richiamata dal giudice di merito come ulteriore conferma della correttezza del criterio di liquidazione applicato al compenso del consulente tecnico.

  • art. 21 d.m. 30.5.2002

    Norma invocata dal ricorrente come parametro violato nella liquidazione del compenso per l'attività peritale.

  • art. 4 l. n. 319/1980

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura sulla quantificazione del compenso del consulente tecnico.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio di legittimità formalmente dedotto dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata dalla parte che poi propone un ulteriore rimedio impugnatorio fa decorrere, anche nei suoi confronti, il termine breve per le successive impugnazioni contro il medesimo provvedimento.
  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non può essere utilizzato per eludere la tardività maturata rispetto al termine breve applicabile all'impugnazione del provvedimento.
  • Quando l'impugnazione viene proposta oltre il termine breve decorrente dalla notificazione dell'atto di appello già introdotto dal medesimo soggetto, il successivo ricorso per cassazione è inammissibile.
  • Le questioni attinenti al merito della liquidazione del compenso del consulente tecnico restano assorbite se il ricorso è inammissibile per tardività.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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