Ordinanza n. 303/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ddel decreto Cat.-OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Napoli e notificatogli il 23.10.2025, per il tramite del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Afragola (NA), con cui gli è stato fatto divieto di detenere armi munizioni e materiale esplodente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario divieto armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 23 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento aveva fondato il giudizio di inaffidabilità esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale per reati di particolare gravità. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto, in sostanza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, rilevando che l'amministrazione non avrebbe acquisito o comunque valutato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti e respinto la richiesta di misure cautelari. Sono stati inoltre evidenziati il carattere apodittico della motivazione amministrativa, l'omessa considerazione degli elementi favorevoli rappresentati dall'incensuratezza, dall'attività di ausiliario di polizia giudiziaria e dall'incarico di perito di fiducia delle Forze dell'Ordine, nonché il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'immediata esecuzione del divieto, anche in relazione alla licenza di vendita di armi del coniuge convivente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del decreto prefettizio, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Quanto al fumus boni iuris, ha riconosciuto che la prefettura dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità richiesta per la detenzione di armi e che tale giudizio è autonomo rispetto a quello penale; tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione congrua, logica e non contraddittoria. Nel caso concreto, la prefettura aveva considerato soltanto la pendenza del procedimento penale, omettendo di confrontarsi con l'ordinanza del G.I.P. che aveva escluso la gravità indiziaria. Tale omissione è stata ritenuta prima facie idonea a configurare difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. È stata inoltre ritenuta apodittica la motivazione che qualificava come irrilevanti le controdeduzioni del ricorrente, senza spiegare perché egli dovesse essere considerato comunque inaffidabile e senza ponderare gli elementi positivi della sua posizione. Anche se l'inaffidabilità può essere desunta da un singolo episodio, l'amministrazione deve motivare adeguatamente la particolare significatività dell'episodio, soprattutto quando la consistenza dell'elemento sia stata posta in dubbio da un provvedimento giurisdizionale. Quanto al periculum in mora, il divieto è stato ritenuto idoneo a provocare un danno grave e irreparabile, incidendo sull'attività di perito balistico e ausiliario di polizia giudiziaria del ricorrente e, indirettamente, sulla possibilità del coniuge convivente di mantenere la licenza di vendita di armi. Nel bilanciamento, l'interesse alla conservazione dell'attività lavorativa e del sostentamento familiare è stato ritenuto prevalente, nella fase cautelare, rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza, fondato su presupposti fattuali la cui solidità era stata motivatamente posta in dubbio. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda e della rilevanza degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
artt. 81 cpv., 110, 416 bis, comma 1, c.p. e artt. 10-14 l. 497/1974
Sono i reati indicati nel procedimento penale sulla cui pendenza l'amministrazione aveva fondato il giudizio di inaffidabilità; il testo non attribuisce a tali disposizioni una specifica interpretazione ulteriore.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nella peculiarità della vicenda e nella rilevanza degli interessi coinvolti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La discrezionalità prefettizia nella valutazione dell'affidabilità del detentore di armi, pur ampia e autonoma rispetto al giudizio penale, non può tradursi in arbitrio e deve fondarsi su un'istruttoria completa e su una motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
- Nel procedimento volto all'adozione di un divieto di detenzione di armi, l'amministrazione deve acquisire e valutare gli elementi istruttori rilevanti, compresi i provvedimenti giurisdizionali penali che escludano la gravità indiziaria a carico dell'interessato; la loro omissione può integrare difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
- La valutazione di inaffidabilità può basarsi anche su un singolo episodio, ma l'amministrazione deve esplicitare le ragioni per cui lo considera particolarmente significativo e non può limitarsi a una motivazione scarna o apodittica, specie quando la consistenza dell'episodio sia stata posta in dubbio dall'autorità giudiziaria.
- In sede cautelare, il pregiudizio professionale ed economico derivante dal divieto di detenzione di armi può integrare un danno grave e irreparabile quando impedisca lo svolgimento dell'attività lavorativa e produca conseguenze non integralmente ristorabili con la futura sentenza di merito.
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