Cassazione Civile, Ordinanza n. 32719/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di locazione immobiliare ad uso diverso dall'abitativo. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento del conduttore e lo aveva condannato al pagamento di una somma per canoni scaduti dal mese di aprile 2015 fino al rilascio dell'immobile, avvenuto nel gennaio 2016. La corte d'appello aveva confermato la decisione. Il conduttore aveva quindi proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di cassazione. Con il successivo ricorso per revocazione egli ha dedotto un errore di fatto ex artt. 391-bis, 395 n. 4 e 396 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente ritenuto non rispettato il requisito di autosufficienza del ricorso, poiché il precedente ricorso avrebbe invece trascritto e indicato gli atti processuali, i passaggi e le pagine in cui la controparte avrebbe chiesto la revoca della condanna ai canoni, limitando le proprie conclusioni alla sola risoluzione del contratto e non anche alla condanna economica. Ha inoltre contestato l'affermazione della Corte secondo cui sarebbe stato necessario dimostrare che le conclusioni della controparte fossero state ribadite in udienza, richiamando il divieto di mutamento delle conclusioni nel rito locatizio e sostenendo che la mancata riproposizione non equivalesse a rinuncia. In sostanza, il ricorrente ha cercato di far valere come errore revocatorio quella che in realtà era una critica all'interpretazione data dalla Corte ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione e alla valutazione del contenuto degli atti processuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i presunti errori denunciati non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché la doglianza mirava in realtà a contestare l'interpretazione e l'applicazione dei principi di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione e la valutazione dell'oggetto del precedente ricorso, quindi un errore di giudizio e non di percezione. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico del ricorrente, che è stato altresì condannato al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
disciplina il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; l'errore deducibile deve essere un errore di fatto nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.
art. 395, n. 4, c.p.c.
la revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non per errori di giudizio o di interpretazione.
art. 396 c.p.c.
richiamato in combinato disposto quale base normativa del rimedio revocatorio invocato dal ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con la loro localizzazione nel processo; la violazione di tale onere non è un errore revocatorio.
art. 437, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di modifica delle conclusioni nel rito locatizio in appello.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in caso di responsabilità aggravata; la Corte l'ha applicato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente e obiettivamente rilevabile dagli atti, consistente nell'aver supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato; non basta la mera critica alla motivazione o all'interpretazione del ricorso.
- Non è deducibile con revocazione l'erronea interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione né la censura alla valutazione della loro specificità, autosufficienza o completezza: tali doglianze attengono all'errore di giudizio.
- L'errore revocatorio deve incidere sulla decisione di legittimità in modo autonomo e decisivo; se la censura investe questioni già controverse nel processo o comunque valutate dalla Corte, il rimedio revocatorio è inammissibile.
- La mancata indicazione, nel ricorso per cassazione, di dove gli atti e documenti siano rintracciabili nel fascicolo integra un problema di autosufficienza del ricorso, non un errore di fatto revocatorio.
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