Sentenza n. 9086/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 8085/2025, pubblicata l’8 luglio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 19853/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto al bonus di 500 euro per l'anno scolastico 2021/2022 mediante attribuzione della Carta elettronica
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 8085/2025, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto, per l'anno scolastico 2021/2022, il diritto alla fruizione del bonus di 500 euro mediante attribuzione della Carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma e non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull'avvenuta o corretta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario fosse regolarmente passata in giudicato, notificata all'amministrazione e non eseguita dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del titolo; il Collegio ha quindi ritenuto fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non sono stati rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per l'ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, che il TAR ha ritenuto eventualmente applicabile in caso di ulteriore inottemperanza su richiesta della parte. Per la persistente inerzia ministeriale e il rilevante numero di giudizi analoghi, è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, per quanto di competenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale da eseguire quale fondamento del diritto alla Carta elettronica e al bonus annuale di 500 euro.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente, unitamente alla mancata esecuzione, di azionare la tutela esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia stato notificato nelle forme di legge, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e persista l'inadempimento.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal giudicato, dovendo l'amministrazione limitarsi a dare integrale esecuzione al contenuto conformativo e satisfattivo del titolo.
- Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione del giudicato, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuoso decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa allo stato e riservata a un successivo provvedimento, qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza oltre il termine assegnato.
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