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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36419/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne aveva confermato la responsabilità per concorso in rapina aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il travisamento della prova relativa all’uso esclusivo del telefono cellulare risultante dai tabulati nell’orario e nel luogo del fatto; la Corte ha rilevato che il ricorso non spiegava la decisività dell’elemento contestato secondo la prova di resistenza e non si confrontava con le ulteriori prove documentali e dichiarative valorizzate dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1, c.p. La sentenza impugnata aveva accertato che l’imputato aveva accompagnato in auto il compartecipe sul luogo della rapina e ne aveva assicurato la fuga immediatamente dopo il fatto. L’imputato ha inoltre depositato una memoria, ritenuta inidonea a sanare i vizi del ricorso originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato generico perché non indicava l’incidenza dell’elemento probatorio contestato sull’esito, omettendo la necessaria prova di resistenza, e perché non si confrontava con le ulteriori risultanze documentali e dichiarative e con la motivazione della Corte d’appello. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone sul luogo e al momento della violenza o minaccia, senza che sia necessario che la persona offesa percepisca entrambi; nel caso concreto il ruolo dell’imputato alla guida dell’auto, con funzione di accompagnamento e fuga, era stato puntualmente valorizzato. La memoria difensiva non ha sanato i vizi originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.

    in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto; ciò in quanto la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto

    L’aggravante delle più persone riunite ricorre quando almeno due persone sono simultaneamente presenti nel luogo e al momento della violenza o della minaccia. Non è necessario che la vittima percepisca la presenza di entrambe, poiché l’aggravamento si fonda sulla maggiore potenzialità criminosa connessa alla compresenza.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione l’inesistenza, l’inutilizzabilità, la nullità o il travisamento di una prova a carico, il motivo deve indicare quale incidenza avrebbe l’eliminazione dell’elemento contestato sull’esito del giudizio, mediante la cosiddetta prova di resistenza. La doglianza è generica se le risultanze residue restano idonee a sostenere il medesimo convincimento e il ricorrente non si confronta con esse e con la motivazione impugnata.
  • L’aggravante della rapina commessa da più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o della minaccia; non occorre che la persona offesa percepisca la presenza di tutti i concorrenti.
  • Ai fini dell’aggravante delle più persone riunite, la compresenza rileva per la maggiore potenzialità criminosa della condotta. Può assumere rilievo il contributo del compartecipe che accompagna l’esecutore sul luogo del delitto e ne assicura la fuga, anche se la violenza o la minaccia è materialmente realizzata da un solo soggetto.

Come è indicizzato

MaterieRapina
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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