Cassazione Civile, Sentenza n. 1637/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la contribuente aveva correttamente depositato l'istanza di sospensione e la documentazione comprovante l'adempimento dei requisiti per la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, commi 6-8-10, del dl 119/2018; non essendo stato opposto diniego né richiesta di trattazione nei termini di cui ai commi 12-13, il giudizio è stato estinto. Le spese sono rimaste a carico delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate relativo a un avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA (anno 2004). Nel corso del giudizio la società si è avvalsa della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del decreto-legge 119/2018, depositando istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante il pagamento (quietanza della prima rata) e la richiesta di definizione relativa esattamente all'atto impositivo oggetto del processo (R1K03T300511/2008). Non essendo stato opposto diniego dall'Amministrazione né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dalle disposizioni sulla definizione agevolata, è sorto il quesito se il processo dovesse proseguire o essere estinto in applicazione delle norme di definizione.
Norme richiamate
decreto-legge 6 dicembre 2018, n. 119 (art. 6)
L'art. 6 ha consentito alla contribuente di sospendere il giudizio e definire l'atto impugnato mediante la procedura di 'definizione agevolata'. La Corte ha interpretato che, una volta prodotte istanza e quietanza della prima rata e in assenza di diniego dell'Amministrazione o di istanza di trattazione nei termini previsti, il processo deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- La presentazione valida dell'istanza di definizione agevolata accompagnata dalla prova del pagamento previsto (es. quietanza della prima rata) e dalla richiesta di sospensione è idonea a determinare, salvo opposizione nei termini da parte dell'Amministrazione, l'estinzione del giudizio relativo all'atto definito.
- L'Amministrazione finanziaria deve esprimersi tempestivamente (con diniego) o promuovere la ripresa del processo entro i termini specificati dalla norma; la mancata azione nei termini comporta conseguenze favorevoli al contribuente (estinzione del processo).
- Chi intende proseguire il contenzioso dopo la definizione agevolata deve vigilare sui termini procedurali previsti dalla norma: la mancata presentazione delle istanze nei termini stabiliti fa venir meno la possibilità di proseguire il giudizio.
- La documentazione deve chiaramente riferirsi all'atto impugnato (identificazione dell'atto/numero) perché la sospensione e la successiva estinzione operino rispetto al processo in corso.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non determina automaticamente la pronuncia sul merito delle questioni impugnate: la causa si estingue per sopravvenuto adempimento/definizione e le spese possono rimanere a carico delle parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1512/2022 del 19/01/2022
- Sentenza civile · 19 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1515/2022 del 19/01/2022
- Sentenza civile · 19 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1519/2022 del 19/01/2022
- Sentenza civile · 19 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1520/2022 del 19/01/2022
- Sentenza civile · 19 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1521/2022 del 19/01/2022
- Sentenza civile · 19 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1524/2022 del 19/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →