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Sentenza

Sentenza n. 7240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note regionali e di A.R.E.S. che escludevano dalla ricognizione e dalle procedure di stabilizzazione i dirigenti amministrativi a tempo determinato già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sebbene in diverso profilo e comparto; sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 1012/2025 che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sei dipendenti, titolari di rapporti a tempo indeterminato come collaboratori amministrativi presso aziende del Servizio sanitario regionale e di incarichi dirigenziali amministrativi a tempo determinato conseguiti dopo selezione comparativa, avevano maturato oltre 18 mesi di servizio nella qualifica dirigenziale. Dopo la deliberazione regionale del 23 aprile 2025, che aveva disposto una ricognizione dei soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, le amministrazioni avevano escluso dalla ricognizione e dalle procedure coloro che, come gli appellanti, avessero anche un contratto a tempo indeterminato in diversa qualifica e comparto. Con il primo motivo d’appello, gli interessati hanno sostenuto che l’art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021 non richiede l’assenza di un rapporto stabile con la PA; la disciplina, speciale rispetto all’art. 20 d.lgs. 75/2017, perseguirebbe anche il rafforzamento dei servizi sanitari e la valorizzazione della professionalità acquisita, e non soltanto il superamento del precariato. Hanno inoltre dedotto violazione dell’interpretazione letterale per l’introduzione di un requisito non previsto, incoerenza con la selezione degli incarichi dirigenziali e con il principio di buon andamento. Con il secondo motivo hanno censurato il mancato rilievo attribuito alle prassi di altre Regioni, sostenendo che l’interpretazione seguita in Sardegna producesse un’irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori assoggettati alla stessa normativa statale. A.R.E.S. ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, anche in ragione dell’eventualità delle procedure e, per una ricorrente, della successiva assunzione a tempo indeterminato; il Collegio ha rinviato l’esame dell’eccezione, ritenendolo superfluo in caso di rigetto nel merito.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR Sardegna è confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021, integrato dall’art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. 198/2022, disciplini un canale eccezionale di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale volto anche a stabilizzare personale precario. La precarietà rilevante non deve corrispondere, per qualifica, profilo, ruolo o ente, al posto a tempo indeterminato da conseguire: chi è già stabilmente inserito nei ruoli del Servizio sanitario regionale non può accedere alla stabilizzazione per ottenere una diversa o superiore posizione professionale. Le finalità di rafforzamento dei servizi e di valorizzazione della professionalità si integrano con, e non sostituiscono, l’obiettivo di emancipazione dal precariato. La specialità della disciplina consente di applicare le deroghe espressamente previste, come la diversa durata del servizio, ma non comporta la disapplicazione dei presupposti generali dell’istituto non derogati, incluso il carattere precario del rapporto da stabilizzare. È stata inoltre respinta la censura basata sulle prassi di altre Regioni: esse non superano la necessità di distinguere chi è privo di un rapporto a tempo indeterminato da chi è già stabilmente inserito nel SSR e aspira soltanto a un miglioramento professionale; non è quindi ravvisata la dedotta disparità di trattamento. L’eccezione di inammissibilità e di parziale improcedibilità non è stata esaminata. Spese d’appello compensate per la novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021

    La citata disposizione quindi, nella sua astratta declinazione normativa, nel definire il presupposto soggettivo per l’accesso alla procedura di stabilizzazione da essa espressamente previsto, relativo come si è detto alla titolarità (pregressa o ancora attuale) di un rapporto di lavoro a tempo determinato, non richiede che esso corrisponda perfettamente da un punto di vista tipologico - ovvero per qualifica, profilo, ruolo o ente di appartenenza - al rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel quale il primo verrebbe trasformato a seguito della procedura di stabilizzazione: ne consegue che il suddetto presupposto non viene meno solo quando il soggetto interessato sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato simmetrico a quello precedente a tempo determinato, ma anche qualora esso sia stato assunto a tempo indeterminato tout court da parte di un Ente del S.S.R..

    La norma richiede che il soggetto da stabilizzare abbia un rapporto a tempo determinato, ma non che esso coincida per profilo o qualifica con il rapporto a tempo indeterminato da conseguire. La finalità di stabilizzazione è però esclusa per chi sia già assunto a tempo indeterminato presso un ente del SSR, anche in una qualifica diversa.

  • art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. 198/2022

    Ebbene, deve in proposito osservarsi che la (indubbia, perché testualmente prevista) finalità di “rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali” e valorizzare la professionalità acquisita nel periodo Covid, che ad avviso dei ricorrenti indurrebbe a privilegiare una interpretazione delle pertinenti disposizioni nel senso di non richiedere necessariamente una condizione assoluta di precarietà lavorativa in capo agli interessati, non è inconciliabile con quella di redimere la condizione di precariato – sì da alimentare l’idea che la prima escluda la seconda – ma con la stessa si combina nel delineare il complessivo assetto teleologico dell’istituto in esame.

    L’estensione della disciplina al personale dirigenziale e amministrativo integra le finalità di rafforzamento del servizio e valorizzazione professionale con quella di superamento del precariato; le prime non eliminano il requisito sostanziale della precarietà.

  • art. 20 d.lgs. 75/2017

    Da questo punto di vista, non può farsi a meno di osservare che ha carattere meramente assertivo la deduzione dei ricorrenti, secondo cui l’interpretazione contestata renderebbe praticamente impossibile l’applicazione della stabilizzazione ai dirigenti amministrativi, i quali, ai fini dell’assunzione a tempo determinato, devono avere svolto il servizio di collaboratori per almeno cinque anni, allegando essi stessi che, a tal fine, sarebbe stato idoneo anche un rapporto di lavoro a tempo determinato, con la conseguenza che la preclusione all’accesso alla procedura di stabilizzazione di cui si tratta di coloro che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratori amministrativi non può affatto considerarsi, come essi assumono, contraddittoria rispetto alla pretesa (ma indimostrata) necessità di tale requisito ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato.

    La disciplina speciale della stabilizzazione sanitaria deroga alla disciplina generale solo per gli aspetti espressamente regolati in modo diverso; restano applicabili i presupposti generali dell’istituto non derogati, tra cui la condizione precaria del rapporto da stabilizzare.

Massime di principio

  • La procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021, anche nella sua estensione al personale dirigenziale e amministrativo sanitario, è un canale eccezionale di accesso ai ruoli pubblici funzionale anche al superamento del precariato. Le finalità di rafforzamento dei servizi sanitari e di valorizzazione professionale si coordinano con tale obiettivo e non lo sostituiscono.
  • Ai fini dell’accesso a una procedura di stabilizzazione, il rapporto a tempo determinato pregresso non deve corrispondere per qualifica, profilo, ruolo o ente al rapporto a tempo indeterminato da conseguire; resta però escluso chi sia già titolare di un rapporto a tempo indeterminato presso un ente del Servizio sanitario regionale, anche se in una qualifica diversa, poiché la stabilizzazione non è destinata al mero miglioramento o cambiamento della posizione professionale già acquisita in via stabile.
  • La specialità di una disciplina di stabilizzazione rispetto alla disciplina generale consente di applicare le deroghe espressamente previste, ma non comporta la disapplicazione dei presupposti generali dell’istituto che la norma speciale non abbia derogato.
  • Una prassi applicativa difforme adottata da altre Regioni non è, da sola, sufficiente a superare l’interpretazione dei requisiti ricavata dalla disciplina statale né a dimostrare una disparità di trattamento illegittima quando la distinzione rilevante è tra chi è privo di un rapporto a tempo indeterminato e chi è già stabilmente inserito nei ruoli del servizio sanitario.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioStabilizzazione e precariato
RamiSanitàPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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