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Ordinanza

Ordinanza n. 319/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 900 del 2026: - del Decreto Prot.-OMISSIS- – Cat. A 12-II SEZ - datato 13 febbraio 2026, notificato in pari data, con il quale la Questura di Prato ha rigettato con decreto di irricevibilità l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o motivi familiari; quanto al ricorso n. 913 del 2026: - del Decreto Prot. -OMISSIS-– Cat. A 12-II SEZ - datato 13 febbraio 2026, notificato in pari data, con il quale la Questura di Prato ha rigettato con decreto di irricevibilità l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e/o lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti della Questura di Prato che hanno dichiarato irricevibili le istanze di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o motivi familiari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, distinti decreti del 13 febbraio 2026 con i quali la Questura di Prato ha dichiarato irricevibili le rispettive istanze di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o motivi familiari. I ricorsi riguardano questioni giuridiche identiche e circostanze di fatto sovrapponibili. Il TAR ha rilevato, sottoponendola al contraddittorio ai sensi dell'art. 73 c.p.a., una possibile carenza di giurisdizione sulle domande relative al permesso di soggiorno per motivi familiari. Quanto alla domanda cautelare, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione degli atti, ma il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il permesso di soggiorno per lavoro richiesto non appare compatibile con il visto turistico, ormai scaduto, che aveva autorizzato il loro ingresso in Italia.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e fattuale. In sede cautelare ha respinto entrambe le domande di sospensione, ritenendo non integrato il fumus boni iuris richiesto dall'art. 55 c.p.a.: il visto turistico scaduto non appare compatibile con il permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto. Il Collegio ha inoltre evidenziato una possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande concernenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, senza tuttavia definire in questa ordinanza tale questione di merito o di giurisdizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris; in assenza di una ragionevole apparenza di fondatezza della domanda, la sospensione del provvedimento impugnato deve essere negata.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile carenza di giurisdizione, prima della decisione definitiva su tale profilo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento dei dati personali nelle ipotesi previste dalla legge.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Costituisce ulteriore base normativa per la tutela e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando la domanda non presenta il necessario fumus boni iuris; la valutazione può fondarsi sulla manifesta incompatibilità della posizione giuridica richiesta con il titolo che ha consentito l'ingresso o la permanenza dell'interessato.
  • Ricorsi distinti possono essere riuniti quando hanno a oggetto questioni giuridiche identiche e circostanze di fatto sovrapponibili.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile carenza di giurisdizione, deve sollecitare il contraddittorio processuale tra le parti prima di definire la questione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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