Ordinanza n. 3/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento adottato dalla Prefettura della Spezia – Sportello Unico per l’Immigrazione, senza numero, codice pratica -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, comunicato in pari data tramite il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato -OMISSIS- a favore-OMISSIS--OMISSIS- su istanza del datore di lavoro,-OMISSIS-, presentata -OMISSIS- - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione: - del provvedimento adottato dalla Prefettura della Spezia – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. -OMISSIS- depositato nel fascicolo telematico del pendente procedimento n. r.g. 483/2025 in data 8 ottobre 2025, con cui è stata disposta nuovamente la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato -OMISSIS- a favore-OMISSIS--OMISSIS- su istanza del datore di lavoro,-OMISSIS-, presentata -OMISSIS- - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, dapprima motivata da carenze documentali e successivamente confermata per la presentazione dell’istanza prima del riscontro del Centro per l’Impiego sull’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, due provvedimenti della Prefettura della Spezia – Sportello Unico per l’Immigrazione con cui è stata disposta, e poi nuovamente confermata, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore su istanza del datore di lavoro. Il primo provvedimento era fondato su carenze documentali dell’istanza. A seguito del riesame disposto dal Tribunale, la Prefettura ha ritenuto superate tali carenze, ma ha confermato la revoca sostenendo che l’istanza era stata presentata prima del ricevimento del riscontro del Centro per l’Impiego sull’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La ricorrente ha contestato tale motivazione e ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ravvisato sufficienti profili di fondatezza della censura relativa alla verifica presso il Centro per l’Impiego, rilevando che tale verifica si era conclusa con esito positivo. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui occorre distinguere tra le carenze documentali dell’istanza e le carenze che richiedono ulteriori accertamenti: solo queste ultime possono fondare il potere di revoca. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse della ricorrente a non essere destinataria di provvedimenti espulsivi e a poter svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale. La trattazione di merito è stata fissata al 19 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il Tribunale ha esaminato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione della legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato occorre distinguere tra mere carenze documentali dell’istanza e carenze che richiedono ulteriori accertamenti amministrativi; il potere di revoca trova fondamento solo con riguardo a queste ultime.
- La verifica presso il Centro per l’Impiego sull’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, quando si sia conclusa con esito positivo, costituisce un elemento idoneo a fondare, in sede cautelare, un serio dubbio sulla legittimità della revoca del nulla osta motivata dal mancato previo ricevimento del relativo riscontro.
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nella concreta esposizione della persona straniera al rischio di provvedimenti espulsivi e nella compromissione della possibilità di svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale.
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