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Ordinanza

Ordinanza n. 132/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con contestuale ritiro del permesso e della ricevuta postale della domanda di rinnovo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna che ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego si fonda sul mancato superamento, da parte dello studente, del numero di verifiche di profitto richiesto dall’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente non ha sostenuto tutte le verifiche prescritte e non ha allegato adeguate ragioni di salute o situazioni di forza maggiore, debitamente documentate, idonee a giustificare la mancata effettuazione delle verifiche. Inoltre, risulta superato il numero massimo di rinnovi consentiti in relazione alla durata del corso di studi.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, ha rilevato che la disciplina applicabile richiede il superamento di una verifica di profitto nel primo anno e di almeno due verifiche negli anni successivi; consente una deroga, per gravi motivi di salute o forza maggiore, solo se tali circostanze sono adeguatamente documentate. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti ordinari né allegato circostanze derogatorie documentate. Il giudice ha inoltre considerato ostativo l’avvenuto superamento del numero massimo di rinnovi rapportato alla durata del corso di studi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno

    Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presuppone il conseguimento dei risultati accademici minimi previsti dalla norma, salvo la deroga per gravi motivi di salute o forza maggiore adeguatamente documentati; resta comunque fermo il limite massimo dei rinnovi in rapporto alla durata del corso di studi.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata dal TAR nell’ambito del giudizio di annullamento, ma il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio richiede, nel primo anno, il superamento di almeno una verifica di profitto e, negli anni successivi, di almeno due verifiche.
  • La deroga al requisito delle verifiche di profitto è ammessa soltanto in presenza di gravi motivi di salute o di forza maggiore, che devono essere adeguatamente documentati.
  • La possibilità di ottenere il rinnovo per il mancato raggiungimento dei risultati ordinari non elimina il limite complessivo dei rinnovi né consente il rilascio del permesso oltre il periodo massimo collegato alla durata del corso di studi.
  • In sede cautelare, la mancata dimostrazione dei requisiti accademici richiesti e l’assenza di circostanze derogatorie documentate possono giustificare il rigetto della domanda di sospensione del diniego di rinnovo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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