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Legge

L.R. Basilicata 20/2002

"Modifiche all'articolo 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29 e successive modificazioni"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 20/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 20/2002 modifica l’art. 9 della l.r. n. 29/1998 sulla composizione, funzioni e compensi del Collegio dei Revisori dell’Ente. Prevede un regime transitorio fino al termine della legislatura in corso per i revisori già nominati e abroga la l.r. n. 42/2001.

Modifica della disciplina del Collegio dei Revisori dell'ente regionale e regime transitorio

Modifica della disciplina del Collegio dei Revisori dell'ente regionale

La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina del Collegio dei Revisori prevista dalla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, sostituendo integralmente l’articolo 9. Il provvedimento riguarda la composizione dell’organo di controllo, le sue funzioni, le modalità di nomina e il trattamento economico dei componenti.

Composizione e nomina

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Presidente del Consiglio regionale secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32. L’organo è composto da:

  • un Presidente;
  • due membri effettivi.

Funzioni di controllo

Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile dell’Ente. In particolare, esprime un parere motivato sulla conformità:

  • del bilancio preventivo;
  • del rendiconto consuntivo. Tale parere deve riferirsi al rispetto delle norme di legge.

Relazione annuale alla Giunta regionale

Il Collegio è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale analitica sulla gestione contabile dell’Ente. La norma valorizza così un obbligo di reporting periodico, distinto dal parere sui documenti contabili.

Compenso e rimborso spese

Ai componenti del Collegio spetta un compenso parametrato alla retribuzione del Direttore, con esclusione della retribuzione di risultato:

  • al Presidente spetta il 15% di tale compenso;
  • a ciascuno dei due membri effettivi spetta il 10%. È inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute quando, per ragioni d’ufficio, si rechino fuori dal Comune in cui ha sede l’Ente.

Regime transitorio

Fino al termine della legislatura in corso al momento dell’entrata in vigore della legge restano in carica i revisori dei conti già nominati, nel numero e nella composizione previsti dalla precedente formulazione dell’art. 9 della legge regionale n. 29/1998 e con le procedure di cui all’art. 7 della legge regionale n. 32/2000.

Abrogazione espressa

La legge regionale 26 novembre 2001, n. 42, che aveva in precedenza sostituito l’art. 9 della legge regionale n. 29/1998, è espressamente abrogata.

Pubblicazione ed efficacia

La legge dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente destinata all’osservanza come legge regionale.

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