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Sentenza

Sentenza n. 11378/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del provvedimento di diniego prot. NO:-OMISSIS- emesso il 27.08.2024, con cui il Consolato Generale d’Italia di Canton (Cina) ha respinto la richiesta di visto per studio/tirocinio presentata in data 05.07.2024.

Giustizia amministrativa202411226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per studio/tirocinio adottato dal Consolato Generale d’Italia di Canton

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del 27 agosto 2024 relativo alla richiesta di visto presentata il 5 luglio 2024. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti. La procura, datata 23 ottobre 2024, recava un’autentica rilasciata da un Ufficio Notarile della Contea di Luoyuan, autorità non riconosciuta dalla legge italiana ai fini dell’autenticazione della sottoscrizione. Non risultava quindi accertata, nelle forme richieste dall’art. 2703 c.c., l’identità del sottoscrittore né che la firma fosse stata apposta in presenza del pubblico ufficiale. L’attestazione del difensore relativa alla conformità della copia informatica all’originale cartaceo non era idonea a sanare il vizio, riguardando la conformità della copia e non l’autenticità della sottoscrizione. Il difetto della procura comportava l’inesistenza della rappresentanza processuale, la carenza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di valida procura e la nullità dell’atto introduttivo. Il TAR ha inoltre escluso l’applicabilità al processo amministrativo del meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamando il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 11 del 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego di visto. Ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., il ricorso non fosse validamente instaurato perché sottoscritto dal difensore in assenza di una valida procura speciale. La procura formata all’estero doveva rispettare, per il processo svolto in Italia, i requisiti della legge processuale italiana e dell’art. 2703 c.c.; l’autentica proveniente dall’autorità notarile straniera indicata non dimostrava l’identità del sottoscrittore e la presenza dello stesso davanti al pubblico ufficiale secondo tali requisiti. È stata esclusa anche la sanatoria ex art. 182 c.p.c., in quanto tale disposizione non costituisce principio generale applicabile al giudizio amministrativo e la sanatoria potrebbe consentire l’elusione dei termini decadenziali propri del rito amministrativo. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura utilizzata in un giudizio italiano, anche se rilasciata all’estero, è soggetta alla legge processuale italiana.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla norma, applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    L’autenticazione della sottoscrizione apposta sugli atti processuali richiede l’autenticazione dell’autografia della parte da parte del difensore nei casi previsti; la mera attestazione di conformità della copia all’originale non autentica la sottoscrizione.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L’autenticazione deve rendere desumibili l’identificazione del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    L’inammissibilità del ricorso può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La carenza della sottoscrizione dell’atto introduttivo, derivante dall’assenza di valida rappresentanza processuale, determina la nullità del ricorso e la conseguente inammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina civilistica sulla sanatoria della procura invalida non costituisce un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, la procura speciale alle liti rilasciata all’estero deve essere conforme ai requisiti della legge processuale italiana applicabile alla rappresentanza processuale; non è sufficiente un’autentica proveniente da un’autorità straniera se dalla stessa non risultano gli elementi richiesti dall’art. 2703 c.c. per l’identificazione del sottoscrittore e per l’accertamento della firma apposta in presenza del pubblico ufficiale.
  • La mera attestazione del difensore circa la conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo non equivale all’autenticazione della sottoscrizione e non sana l’assenza di una valida autentica del mandato processuale.
  • L’assenza di una valida procura speciale impedisce di riferire al ricorrente l’attività processuale svolta dal difensore; ne deriva la carenza della sottoscrizione del ricorso e l’inammissibilità del giudizio per nullità dell’atto introduttivo.
  • L’art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, anche in ragione dei termini decadenziali e dell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche proprie del giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e benefici
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

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