Sentenza n. 11424/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota m.pi.AOUSPPA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002583.10-02-2025 emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Palermo con la quale l’Ufficio Scolastico di Palermo ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della Provincia di Palermo per la classe di concorso ADEE e ADAA; - della nota m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.002322.20-01-2025 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresi i pareri endoprocedimentali anche non conosciuto e il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna e conseguente esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza per le classi di concorso ADEE e ADAA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il conseguente provvedimento di esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della Provincia di Palermo. Il ricorso era volto all'annullamento degli atti, previa sospensione della loro efficacia. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 5843/2025. Nelle more, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, essendo stata ammessa al percorso integrativo INDIRE per il riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisiva l'espressa dichiarazione della difesa della ricorrente circa la sopravvenuta assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può decidere nel merito una controversia rispetto alla quale la parte dichiara di non avere più interesse. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione delle circostanze e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, impone la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore, riferibile alla parte assistita, circa la sopravvenuta assenza di interesse attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, quando la parte dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito della controversia.
- L'ammissione nelle more del giudizio a un percorso amministrativo idoneo a conseguire il risultato perseguito con il ricorso può determinare la sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione, se la parte la dichiara espressamente.
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