Sentenza del 23/12/2019 n. 34277 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l'intimazione di pagamento e le cartelle per diversi vizi, tra cui l'asserita inesistenza o invalidità della notificazione dell'intimazione effettuata tramite posta elettronica certificata, l'assenza di attestazione di conformità, firma digitale ed estensione del file in formato p7m, i vizi di notificazione delle cartelle inviate per posta, la mancata prova della raccomandata informativa, la mancata sottoscrizione delle cartelle, vizi del ruolo e la prescrizione dei crediti. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso ritenendo inesistente la notificazione via PEC e nulle le notifiche delle cartelle. In Cassazione, tuttavia, è stato rilevato d'ufficio che l'Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado e destinataria di alcune contestazioni, non era stata chiamata nel giudizio d'appello e che la CTR non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito la validità dell'intimazione o delle cartelle. Ha dichiarato nulla la sentenza della CTR e l'intero giudizio d'appello per omessa integrazione del litisconsorzio processuale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che aveva partecipato al primo grado. La causa è stata rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e riesamini la controversia, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato considerato inammissibile per difetto della qualità formale di parte nel giudizio d'appello, mentre è rimasto valido il ricorso dell'A.d.E.R.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11
come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015
La CTR aveva ritenuto che, dal 1° gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potesse essere rappresentata e difesa soltanto dall'Avvocatura dello Stato o da propri dipendenti, e non da un legale esterno. La Cassazione non ha definito nel merito tale questione, decidendo sulla nullità del giudizio d'appello per omessa integrazione del contraddittorio.
Art. 331 c.p.c.
integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti
Quando tutte le parti hanno partecipato al giudizio di primo grado e la controversia presenta cause inscindibili o dipendenti, l'impugnazione deve essere notificata a tutte. Se una parte viene omessa, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; in mancanza, l'intero giudizio d'appello e la relativa sentenza sono nulli.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006
La norma era stata richiamata dalla CTR con riferimento alla necessità della raccomandata informativa in caso di temporanea irreperibilità del destinatario. La Cassazione non ha esaminato questa questione nel merito, perché ha annullato il giudizio d'appello per un vizio processuale preliminare.
Art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e principio della qualità formale di parte
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta, in linea generale, a chi risulta formalmente parte nella sentenza impugnata. Per questo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile, pur essendo l'ente potenzialmente interessato come litisconsorte sostanziale.
Massime di principio
- Se un ente impositore e l'agente della riscossione hanno entrambi partecipato al primo grado e le contestazioni riguardano profili imputabili a entrambi, l'appello deve coinvolgere tutte le parti del primo grado.
- L'omessa chiamata in appello di una parte già presente nel primo grado, quando la controversia è inscindibile o dipendente, determina la nullità dell'intero giudizio d'appello e non soltanto di alcuni suoi atti.
- Il giudice d'appello deve rilevare d'ufficio la mancata integrità del contraddittorio e ordinare l'integrazione nei confronti della parte pretermessa.
- Quando la Cassazione rileva un vizio processuale di questo tipo, normalmente non decide le questioni sostanziali sulla validità delle notifiche, sulla firma delle cartelle o sulla prescrizione, ma rinvia la causa al giudice d'appello.
- La partecipazione al primo grado non basta sempre a conferire la legittimazione formale per ricorrere in Cassazione: occorre verificare la posizione processuale risultante dalla sentenza impugnata.
- In controversie su cartelle e intimazioni, è opportuno individuare fin dall'inizio quale ente è responsabile di ciascun vizio e notificare correttamente ogni impugnazione a tutti i soggetti che siano stati parti del grado precedente.
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