Cassazione Penale, Sentenza n. 18645/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) novità costituita dalla riqualificazione del suo ruolo associativo in posizione non apicale, con conseguente ridimensionamento della pericolosità; 2) cessazione dell'operatività dell'associazione da oltre un anno e mezzo e presunta rescissione dei legami, con decorso del 'tempo silente' pari a oltre tre anni e sei mesi; 3) vizio nella valutazione del pericolo di reiterazione, contestando che la valutazione della personalità si sia basata esclusivamente sul titolo di reato, sulla entità della pena e su un unico precedente, nonché sul fatto che, a 54 anni, è alla prima esperienza carceraria e usufruì in passato di sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, nonostante la non apicalità, il MAGLIOCCA ha svolto un ruolo di rilievo (gestore di una piazza di spaccio) con collegamenti a contesti camorristici; ha considerato rilevante l'entità della condanna in primo grado (anni 13, mesi 8, giorni 20), il numero dei reati e la recidiva ritenuta in primo grado. La Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., osservando che il mero decorso del tempo non è idoneo a superarla se non accompagnato da elementi concreti e specifici. Ha ritenuto che la difesa non abbia fornito censure specifiche tali da far ritenere aporia o illogicità nella motivazione del Tribunale e che le deduzioni difensive costituissero mero dissenso sul merito, sottratto al sindacato di legittimità. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, e trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art. 94 co.1 ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che qualifica l'aggravante di organizzazione mafiosa; utilizzata per descrivere l'aggravazione contestata all'associazione finalizzata allo spaccio e per inquadrare la pericolosità del contesto criminale.
art. 299 c.p.p.
Richiamata dalla difesa per sostenere la rilevanza del ridimensionamento del ruolo dell'imputato in sede di riesame; la Corte non ha ritenuto che tale elemento da solo superasse la presunzione di pericolosità.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Principale norma richiamata: stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati. La Corte ha confermato che tale presunzione prevale sulla norma generale e può essere superata solo con elementi concreti e specifici, non con il mero decorso del tempo.
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle esigenze cautelari: richiamata per spiegare che la disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale e che il requisito di attualità del pericolo va valutato prognosticamente.
art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario a seguito del provvedimento di inammissibilità.
Massime di principio
- Per reati rientranti nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il semplice decorso del tempo ("tempo silente") non è, di per sé, sufficiente a superarla.
- La diminuzione formale del ruolo associativo non basta a ottenere una misura meno afflittiva se non è provata con elementi concreti (es. attività risocializzanti, mancanza di contatti, prova di rescissione dei vincoli) che dimostrino la riduzione del rischio.
- La valutazione del trattamento diverso riservato ad altri sodali richiede sempre un'appreciatione personalizzata: differenze di contributo, personalità, numero e gravità dei reati e precedenti possono giustificare misure differenti.
- In sede di legittimità il sindacato sulle valutazioni di fatto del giudice del riesame è limitato: occorre dimostrare aporie, contraddizioni o manifesti vizi logici nella motivazione per ottenere accoglimento.
- Per superare la presunzione di pericolosità in casi di associazioni legate alla criminalità organizzata è necessario fornire prove concrete e recenti che attestino l'assenza di rischio di reiterazione (es. attività lavorativa stabile lecita, partecipazione a programmi di reinserimento, assenza di contatti con il contesto criminoso).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18638/2025 del 17/05/2025
- Sentenza penale · 17 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18639/2025 del 17/05/2025
- Sentenza penale · 17 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18640/2025 del 17/05/2025
- Sentenza penale · 17 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18641/2025 del 17/05/2025
- Sentenza penale · 17 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18642/2025 del 17/05/2025
- Sentenza penale · 17 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18643/2025 del 17/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →