Cassazione Penale, Sentenza n. 18475/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la richiesta di esecuzione della pena detentiva inferiore a diciotto mesi presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199. La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 1 della legge n. 199/2010 e un vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accesso alla modalità domiciliare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esecuzione domiciliare prevista dall'art. 1, l. 26 novembre 2010, n. 199 è una speciale modalità limitata alle pene fino a 18 mesi e soggetta a specifiche cause di esclusione (tra cui il concreto pericolo di fuga). Il Tribunale di Sorveglianza aveva motivatamente rilevato che la ricorrente si era resa irreperibile prima di sottoscrivere l'affidamento in prova (ordinanza del 22/10/2021 dichiarata inefficace il 18/03/2022), si era sottratta all'ordine di carcerazione emesso il 22/03/2022 e risultavano verbali di vane ricerche (28/03/2022): elementi che giustificavano il pericolo di fuga e la pericolosità, legittimando il diniego. Le giustificazioni offerte dalla ricorrente sono state ritenute generiche e non persuasive. A seguito del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1
«la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)»
La norma istituisce una modalità speciale di esecuzione domiciliare per pene brevi, soggetta a specifiche cause di esclusione (fra cui il pericolo di fuga e il rischio di commissione di altri reati); non va confusa con la misura alternativa disciplinata dall'art. 47-ter Ord. pen.
Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), art. 4-bis
I delitti indicati dall'art. 4-bis costituiscono una causa di esclusione dall'esecuzione domiciliare ex l. 199/2010; rilevante come criterio di esclusione per motivi di pericolosità.
Codice penale, artt. 102, 105, 108
Riferimento ai profili relativi al delinquenti abituali, professionali o per tendenza: tali condizioni sono causa di esclusione dall'esecuzione domiciliare prevista dalla legge 199/2010.
Ordinamento penitenziario, art. 14-bis e art. 14-ter
Il regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis) esclude l'accesso alla misura salvo che non sia accolto il reclamo previsto dall'art. 14-ter; la Corte richiama questi istituti come possibili cause di esclusione o eccezioni.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter
La disciplina dell'art. 47-ter (misure alternative) può applicarsi solo se compatibile con la legge 199/2010 (art.1, comma 8 l.199/2010); la l.199/2010 ha una ratio e una disciplina autonome e non richiede le medesime valutazioni di meritevolezza previste per l'art.47-ter.
legge 26 novembre 2010, n. 199, comma 8 art. 1
Prevede l'applicabilità della disciplina dell'art. 47-ter solo ove compatibile: conferma l'autonomia della disciplina introdotta dalla l.199/2010.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata qui a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La legge n.199/2010 disciplina una forma speciale di esecuzione domiciliare per pene fino a 18 mesi e prevede specifiche cause di esclusione; non si applicano automaticamente i criteri di meritevolezza dell'art.47-ter Ord. pen.
- Il concreto pericolo di fuga (es. precedenti episodi di irreperibilità, sottrazione all'ordine di carcerazione, verbali di vane ricerche) giustifica il diniego dell'esecuzione domiciliare.
- La valutazione del Magistrato di sorveglianza deve essere motivata e può valorizzare comportamenti antecedenti che indicano pericolosità o inaffidabilità dell'imputato rispetto all'esecuzione esterna della pena.
- Giustificazioni generiche o assertive da parte del richiedente (es. presunti spostamenti personali all'estero non provati) sono insufficienti a sconfiggere la motivata valutazione di pericolo di fuga.
- La disciplina dell'esecuzione domiciliare ex l.199/2010 è finalizzata a fronteggiare il sovraffollamento carcerario ma richiede accertamenti concreti sulla idoneità del domicilio e sull'assenza delle cause di esclusione; la mancata dimostrazione dell'idoneità o l'esistenza di rischi per le persone offese possono escludere l'istituto.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18435/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18437/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18440/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18441/2025 del 16/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →